TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-01-09, n. 202400379
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2024
N. 00379/2024 REG.PROV.COLL.
N. 07382/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7382 del 2021, proposto da-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G M E, V C, R G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M E in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11;
contro
Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della lettera del -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-, notificata via pec in pari data, con la quale l'Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento per la sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
- della nota del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- dell'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma;
- della delibera n. -OMISSIS-del -OMISSIS- del Comitato di vigilanza dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari;
- per quanto occorra del regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, e del regolamento interno generale - di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018;
- nonché di ogni altro atto, cognito o incognito, comunque presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati in via principale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2023 il dott. Vincenzo Sciascia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con delibera n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, l’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari disponeva la sospensione del ricorrente -OMISSIS--OMISSIS-, per un periodo di un anno, ai sensi dell’art. 7 septies, co. 2, D. Lgs. n. 58/1998.
Ciò deliberava sulla base delle seguenti considerazioni:
- con nota del -OMISSIS-(prot. n. -OMISSIS-) l’Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma aveva trasmesso all’Ufficio Vigilanza Albo il certificato dei carichi pendenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS-, in data 22.03.2021, da cui si evinceva l’assunzione della qualità di imputato da parte del ricorrente nell’ambito del procedimento penale n.-OMISSIS-, -OMISSIS-, per il reato di cui agli artt. 73, co. 1, D.P.R. n. 309/1990 e 81, co. 2, cod. pen.;
- con nota del -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS-) il Tribunale di -OMISSIS- aveva trasmesso all’Organismo il decreto, emesso l’11.01.2021, che disponeva il giudizio, nei confronti, tra gli altri, del consulente, nell’ambito del suddetto procedimento penale;
- il suddetto decreto chiariva che il consulente era imputato per quel reato, in quanto “con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso [avvenuti nell’anno 2015, n.d.e.], senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, -OMISSIS- (…)”;
- le circostanze in base alle quali il consulente finanziario aveva assunto la qualità di imputato (per uno dei delitti indicati nell’art. 7 septies, co. 2, cit.) erano idonee a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento della sua attività professionale, con particolare riferimento alla fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;
- l’elenco dei reati contenuto nella lett. b) del comma 2 dell’art. 7 septies non si riferirebbe “in maniera plastica” solamente ai reati contenuti nei Titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione), VII (dei delitti contro la fede pubblica), XIII (dei delitti contro il patrimonio), V (dei delitti contro l’ordine pubblico) e VIII (dei delitti contro l’economia pubblica), ma prenderebbe in considerazione anche tutte quelle fattispecie di reato contenute nella normativa extra-codicistica che mirano a tutelare i beni giuridici presi in considerazione dall’articolo del “TUF”;
- il riferimento, quindi, non sarebbe ai titoli del codice, ma a quei beni giuridici che il legislatore ritiene di tutelare attraverso il provvedimento cautelare, strettamente legati al valore sociale ed economico della consulenza in materia di investimenti;
- il procedimento penale è probabilmente destinato a protrarsi nel tempo, per vicende di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell’attività di consulenza finanziaria.
2. Con ricorso notificato in data 20.07.2021 e depositato in data 21.07.2021 il ricorrente impugnava i suddetti atti sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. «Nullità della sospensione per carenza del potere sanzionatorio in capo all’Organismo di vigilanza dei consulenti finanziari. Contrasto dell’art. 31, comma 4, del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), con l’art. 67 della Direttiva comunitaria n. 65 del 15.5.2014. Richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia».
Sosteneva preliminarmente il ricorrente che il provvedimento sarebbe affetto da “nullità assoluta” essendo stato adottato da un ente privato,