TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-07-29, n. 201901437

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-07-29, n. 201901437
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201901437
Data del deposito : 29 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2019

N. 01437/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01008/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2018, proposto da
“Al Ciclope” S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, largo Dogana Regia, 15;



contro

Comune di Camerota, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Salerno, corso Garibaldi 103;



nei confronti

C D Gudio, Raffaele Cella, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

della delibera del Consiglio comunale di Camerota n. 17 del 31.3.2018, recante l’approvazione del Regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Camerota, nonché della delibera del Consiglio comunale di Camerota n. 16 del 31.3.2018, della delibera del Consiglio comunale di Camerota n. 40 del 29.12.2017 e della delibera del Commissario straordinario del Comune di Camerota n. 9 del 7.6.2017, recanti l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Camerota;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2019 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Col ricorso in epigrafe, la “Al Ciclope” s.r.l. (in appresso, Ciclope) impugnava, chiedendone l’annullamento: - la delibera del Consiglio comunale di Camerota n. 17 del 31 marzo 2018 (recante l’approvazione del regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Camerota); - la delibera del Consiglio comunale di Camerota n. 16 del 31 marzo 2018 (recante la riapprovazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari); - la delibera del Consiglio comunale di Camerota n. 40 del 29 dicembre 2017 (recante la riapprovazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari); - la delibera del Commissario straordinario del Comune di Camerota n. 9 del 7 giugno 2017 (recante l’approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari).

2. A sostegno dell’esperito gravame, il ricorrente, concessionario di un’area demaniale (comprendente la c.d. grotta “Caprara”, detta “di Marco”, pari a mq 5.300, e la fascia sottostrada a margine della ex SS 562, pari a mq 3.776), censita in catasto al foglio 8, particelle 90, 91, 135, 136/a e 136/b, adibita a discoteca ed a parcheggio pertinenziale a quest’ultima, deduceva, in sintesi, che: a) il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, approvato con delibera consiliare n. 16 del 31 marzo 2018 (avrebbe operato una illegittima sclassifica dei beni inalienabili di uso civico, costituenti ‘demanio speciale’ – quali, appunto, quelli attribuiti in concessione alla Ciclope –, in beni del patrimonio immobiliare disponibile dell’ente locale; b) per di più, avrebbe operato una indebita discriminazione tra i cespiti attribuiti in concessione alla Ciclope (considerati a guisa di beni patrimoniali disponibili) e gli altri beni di uso civico, senza, peraltro, tener conto della loro peculiare destinazione funzionale (turistico-ricreativa, in variazione di quella originaria, silvo-pastorale: cfr. autorizzazioni di cui al decreto del Ministro per l’Agricoltura e le Foreste del 15 aprile 1972 ed alla delibera della Giunta regionale della Campania n. 2911 del 9 aprile 1981); c) i vizi dianzi denunciati si sarebbero riflessi sul collegato regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Camerota (cfr. artt. 1 e 2), approvato con delibera consiliare n. 17 del 31 marzo 2018, finendo anche per oscurare la disciplina dettata dal regolamento degli usi civici, approvato con delibera consiliare n. 6 del 29 aprile 2015, e dal regolamento per il rilascio di concessioni dei beni del demanio comunale e marittimo, approvato con delibera consiliare n. 19 del 1° giugno 2006; d) ancora, il citato regolamento per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Camerota sarebbe illegittimo, laddove: da) non prevedrebbe, accanto alla forma concessoria, il contratto di enfiteusi, quale modalità di attribuzione dei beni in uso civico (art. 4, comma 1); db) non annovererebbe specificamente gli attuali occupanti tra i soggetti candidabili all’attribuzione dei beni in uso civico (art. 7, comma 1); dc) fisserebbe un limite di durata alle concessioni, incompatibile col regime di attribuzione dei beni in uso civico (art. 16, comma 1); dd) vieterebbe il rinnovo tacito dei rapporti concessori, a discapito della illimitatezza temporale delle concessioni di beni in uso civico e del principio di ‘continuità dei demani’ (art. 17, commi 1 e 2); de) non prevedrebbe le fattispecie di salvaguardia della continuità dell’occupazione dei beni gravati da usi civici (art. 40, comma 2); df) introdurrebbe una ipotesi di decadenza per inadempimento, inficiata da genericità e indeterminatezza; dg) assoggetterebbe la stipula dell’atto di concessione ad un imprecisato “regolamento dei contratti vigente” (art. 41); dh) non escluderebbe dal proprio ambito applicativo i beni gravati da usi civici (art. 42); di) conterrebbe una incerta ed ambigua clausola di abrogazione della disciplina previgente (tra cui, segnatamente, il regolamento degli usi civici, approvato con delibera consiliare n. 6 del 29 aprile 2015, ed il regolamento per il rilascio di concessioni dei beni del demanio comunale e marittimo, approvato con delibera consiliare n. 19 del 1° giugno 2006); e) in difetto di attribuzione, l’organo assembleare di governo dell’ente locale avrebbe disciplinato la materia degli usi civici, devoluta alla competenza regionale; f) le determinazioni assunte dal Consiglio comunale di Camerota sarebbero state adottate senza la preventiva comunicazione di avvio dei procedimenti con esse definiti in favore dell’interessata Ciclope.

3. Costituitosi l’intimato Comune di Camerota, eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso.

4. All’udienza pubblica del 3 aprile 2019, la causa era trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Il ricorso si rivela infondato nel merito per le ragioni illustrate in appresso.

Tanto esime il Collegio dallo scrutinio dell’eccezione di inammissibilità sollevata dall’amministrazione comunale resistente in base all’assunto di inoppugnabilità degli atti gravati dal Camping Pineta, siccome aventi natura regolamentare.

2. In primis, non sono predicabili la denunciata assimilazione tipologica dei beni inalienabili di uso civico ai beni del patrimonio immobiliare disponibile dell’ente locale (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.a), né, quindi, il denunciato sconfinamento dell’amministrazione comunale nella sfera di attribuzioni propria dell’autorità regionale in materia di usi civici (cfr. retro, in narrativa, sub n. 2.e).

2.1. In argomento, giova previamente richiamare la normativa che radica e individua la competenza regionale in materia di usi civici.

Innanzitutto, ai sensi

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