TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-02-21, n. 201402151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-02-21, n. 201402151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201402151
Data del deposito : 21 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07200/2011 REG.RIC.

N. 02151/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07200/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7200 del 2011, proposto da:
FR TA, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Iannotta, con domicilio eletto presso Lucio Iannotta in Roma, via Cola di Rienzo, 111;



contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del decreto del Direttore Generale Giustizia Civile del 9.3.2011 nella parte in cui ha disposto la cancellazione dal Registro dei Revisori Contabili del ricorrente per mancato versamento del contributo annuale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

L’odierno ricorrente svolge la professione di dottore commercialista, in forma individuale, dal 1989 in Avellino, ove è iscritto al locale ordine professionale.

Egli, inoltre, è revisore contabile nominato con D.M. 12 aprile 1995, pubblicato sulla G.U. n. 31 bis del 21 aprile 1995 e, in quanto tale, è iscritto al Registro dei Revisori contabili di cui al D.Lgs. n. 88/1992 e, in tale veste, ha ricoperto incarichi di Sindaco e di Revisore dei conti in Enti territoriali.

In data 19 maggio 2011 il ricorrente si è visto recapitare per raccomandata A.R. la nota del 3 maggio 2011 del Consiglio nazionale dei direttori commercialisti e degli esperti contabili per il tramite del Registro dei Revisori legali s.r.l. con la quale gli è stata data notizia che il Direttore Generale della Giustizia civile ha disposto, con decreto del 9 marzo 2011, pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n. 22 del 18 marzo 2011, la cancellazione per morosità del suo nominativo dal Registro dei revisori contabili, ex art. 8 della L. n.