TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2017-02-14, n. 201700103
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Testo completo
Pubblicato il 14/02/2017
N. 00103/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2016, proposto da:
Sali di Sardegna S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Valentino, Massimiliano Marcialis, con domicilio eletto presso lo studio Massimiliano Marcialis in Cagliari, via Cavalcanti, n. 9;
contro
Regione Sardegna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Mattia Pani, Alessandra Putzu, con domicilio eletto presso lo studio Pani Mattia Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69;
nei confronti di
Rti Banco di Sardegna Spa Sardaleasing S.p.a. non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione trasmessa con nota prot. n. 36377 del 9.11.2015, del Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo industriale prot. n. 36376 rep. 591 del 9 novembre 2015 con la quale sono state revocate le agevolazioni, di cui al POR FESR 2007-2013 linea di attività 6.2.2.e, concesse a Sali di Sardegna s.r.l. con determinazione del direttore del Servizio per le politiche dello Sviluppo industriale dell'Assessorato all'industria prot. n. 10236, rep. n. 306 del 24 aprile 2013, e disposto la restituzione ed il recupero delle somme di € 209.233,33 concesse in via provvisoria per quanto riguarda il contributo in conto capitale e di € 15.173,98 per quanto riguarda il contributo in conto interessi, disponendo che il R.T.I. Banco di Sardegna - Sardaleasing S.p.a. procedano al recupero in via amministrativa;
- della determinazione trasmessa con nota prot. n. 7955 dell'8.3.2016, del Direttore Generale dell'Assessorato all'industria della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 7953 rep. 106 dell'8 marzo 2016, di rigetto del ricorso gerarchico di cui al punto precedente;
- della nota prot. 400 dell’8.1.2016 (controdeduzioni del Servizio per le Politiche per lo Sviluppo Industriale) che costituisce parte della motivazione del provvedimento di cui al punto precedente;
- dei verbali in data 26.11.2014 e 30.07.2015, non conosciuti, dell'Ufficio di Controllo di I° livello del Centro regionale di Programmazione presso l'Assessorato dell'industria della regione Autonoma della Sardegna;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, compresi eventuali allegati, anche non conosciuti, della procedura relativa al bando PO FESR Sardegna 2007-2013 Linea di attività 6.2.2.e - PO FESR Sardegna 2007 - 2013 Linea di attività 5.2.2.e - Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11 lett. b), ivi compresa la nota prot. 24199 del 07.08.2015 del Direttore del Servizio per le Politiche dello Sviluppo delle Attività Produttive, Ricerca industriale e innovazione Tecnologica avente ad oggetto- PO FESR Sardegna 2007-2013 Linea di attività 5.2.2.e, Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art. 11, lett. b - Avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni concesse con determinazione prot. n. 10236, rep. 306 del 24 aprile 2013 ai sensi della L. 241/90...", nonché il bando della procedura suindicata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2016 il dott. Gianluca Rovelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone la ricorrente che con domanda presentata il 19 ottobre 2012 la Lavorazioni industriali del Sale Lisal s.r.l. chiedeva di beneficiare dei contributi della Linea di attività 6.2.2. del POR FESR 2007 – 2013 per un programma di investimenti da realizzare nell’ambito della propria unità produttiva ubicata in Uta.
Con determinazione del direttore del servizio per le politiche dello sviluppo industriale prot. 10236 del 24 aprile 2013 veniva concesso alla LISAL in via provvisoria un contributo in conto capitale pari a € 209.233,33 ed un contributo in conto interessi pari a € 15.173,98.
A seguito del conferimento del ramo di azienda da parte di Lisal a Sali di Sardegna s.r.l., quest’ultima chiedeva di essere autorizzata al subentro nella domanda; il direttore del servizio competente comunicava l’assenza di motivi ostativi al subentro.
Con nota prot. 12223 del 18 aprile 2014 il direttore del servizio competente chiedeva all’istituto istruttore di formulare le valutazioni di competenza e, all’esito delle stesse, il medesimo direttore, con determinazione prot. 18676 del 7 luglio 2014 autorizzava Sali di Sardegna a subentrare nella titolarità delle agevolazioni concesse a Lisal.
Con determinazione del direttore del servizio politiche di sviluppo delle attività produttive