TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-08-08, n. 201404548

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2014-08-08, n. 201404548
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201404548
Data del deposito : 8 agosto 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07087/2009 REG.RIC.

N. 04548/2014 REG.PROV.COLL.

N. 07087/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7087 del 2009, proposto da:
L T, rappresentato e difeso dall'avv. R S, con domicilio eletto presso Flavio Capuozzo in Napoli, via Ponti Rossi N. 188;

contro

Comune di San Sebastiano al Vesuvio, rappresentato e difeso dall'avv. V B, con domicilio eletto presso V B in Napoli, piazza Sannazzaro,71;

per l'annullamento

dell’ordinanza di demolizione n. 61/2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Sebastiano al Vesuvio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 19 giugno 2014 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. Con il gravame in scrutinio il ricorrente impugna l’ordinanza n. 61.2009 con la quale il Comune di Somma Vesuviana, sulla scorta del verbale di accertamento di abuso edilizio del 7.9.2009 n. 29, ingiungeva la demolizione di opere realizzate sine titulo presso il suo immobile e consistenti in una veranda di circa 25 mq. con un’altezza media di mt. 2,55 oltre che in una barriera metallica di mt.1,60 di altezza sormontante un muretto.

1.2. Si costituiva in giudizio il Comune intimato, con controricorso e documentazione prodotti l’8.1.2010.

Il Comune depositava altresì memoria per il merito il 16.5.2014.

Alla pubblica Udienza del 19.6.2014 sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.

2.1. Con il primo motivo il deducente lamenta che a norma dell’art. 44 della L. N. 47/1985, riprodotto nel Testo unico sull’edilizia, i procedimenti sanzionatori sono sospesi fino alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di condono, termine individuato dal comma 32 dell’art. 32, d.l. n. 269/2003, nel 31.3.2004, conseguendone l’inesistenza dei presupposti idonei a giustificare l’adozione della gravata ordinanza di demolizione.

2.2. La censura è all’evidenza inammissibile per difetto di interesse, considerato che anche ove dovesse predicarsi la invocata sospensione in assenza di istanza di condono, la stessa si protrarrebbe, come affermato dal medesimo ricorrente, solo fino alla scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di conservazione, ossia solo fino al 31.3.2004.

Ma il provvedimento impugnato è stato adottato nel 2009, quando ormai la divisata sospensione era da anni cessata.

E’ pertanto intuitivo che nessun vantaggio potrebbe arrecare al ricorrente l’eventuale accoglimento della scrutinata doglianza, che si prospetta pertanto inammissibile per difetto di interesse.

3.1. Con il secondo mezzo il deducente si duole dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’emissione dell’ordinanza demolitoria, adempimento che sarebbe doveroso anche relativamente ai procedimenti repressivi di abusi edilizi, che risulterebbero dunque illegittimi ove non preceduti dalla comunicazione di avvio.

3.2. La censura è infondata in diritto poiché per giurisprudenza costante l’ordine di demolizione, in quanto atto dovuto e dal contenuto rigidamente vincolato, presupponente un mero accertamento tecnico sulla consistenza delle opere realizzate e sul carattere non assentito delle medesime, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento (T.A.R. Liguria, Sez. I, 22.4.2011, n. 666;
T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 10.8.2008, n. 9710;
T.A.R. Umbria, 5.6.2007, n. 499;
T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 17.1.2007, n. 357).

La Sezione si è di recente pronunciata negli stessi sensi, escludendo l’obbligatorietà della comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’adozione dell’ordinanza di demolizione, stante il contenuto vincolato del provvedimento e l’inutilità della partecipazione del destinatario (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 9.7.2012, n. 3302).

Si è di recente ribadito il rammentato indirizzo da parte de Tribunale: T.A.R. Campania –Napoli, sez.

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