TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202301726

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202301726
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301726
Data del deposito : 20 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/03/2023

N. 01726/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05983/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5983 del 2022, proposto da
Acquedotti del Calore Lucano Azienda Speciale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

contro

Ente Idrico Campano, in persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.

nei confronti

Regione Campania, Provincia di Salerno, Comune di Piaggine, non costituiti in giudizio.

per l'accertamento

del silenzio serbato dall'Ente Idrico Campano sulla richiesta prot. n. 235 del 28 giugno 2022, trasmessa a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto l'accertamento dei presupposti per la salvaguardia della gestione in forma autonoma del servizio idrico integrato, avanzata da Acquedotti del Calore Lucano Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art. 147, comma 2 ter del D. Lgs. 152/2006, nonchè

per la condanna

dell'Ente Idrico Campano a concludere il relativo procedimento con un provvedimento espresso e

per la nomina

di un Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempimento.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Idrico Campano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2023 il dott. Maurizio Santise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso tempestivamente notificato all’amministrazione resistente e regolarmente depositato nella Segreteria del T.a.r., la società ricorrente ha esposto quanto segue:

a) la ricorrente è un’Azienda Speciale Consortile, costituita ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL), per effetto della trasformazione della società “Acquedotti del Calore Lucano SpA” - in forza di atto rogato dal Notaio Massimo Esposito del 24.10.2019, Rep. n. 7273, registrato il 30.10.2019, pubblicato nel Registro delle Imprese di Salerno il 7.11.2019 (doc n. 3) - tra i seguenti n. 11 Comuni della Provincia di Salerno, rientranti nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni: Valle dell’Angelo, Laurino, Magliano Vetere, Felitto, Castel San

Lorenzo, Corleto Monforte, Roscigno, Agropoli, Giungano, Cicerale e Piaggine;

b) Detta trasformazione, è stata decisa dai richiamati Comuni al fine di favorire sinergie operative, nonché la razionalizzazione e l’efficientamento della gestione del ciclo integrato delle acque, siccome previsto dall’art. 21, comma 6 della L.R. Campania 02/12/2015, n. 15.

c) la ACL Azienda Speciale, come espressamente previsto dallo Statuto, persegue gli scopi di cui all’art. 113 del TUEL nell’interesse dei suddetti Comuni, ed ha oggetto, tra l’altro e per quanto qui di rilievo, la:

“1. gestione del servizio idrico integrato, come definito dall’art. 141 D. Lgs. 152/2006, delimitato

dalla L.R.C. 14/97, in conformità ed in attuazione del Piano di Ambito di cui all’art. 149 D. Lgs.

152/2006 e dei Piani di cui alla L.R.C. 14/1997;

2. gestione ai sensi dell’art. 153 D. Lgs. 152/06, ivi compresa la manutenzione ordinaria e

straordinaria, delle infrastrutture idriche, reti ed impianti, di proprietà degli Enti Locali, facenti

parte, ai sensi dell’art. 143 D. Lgs 152/06, dell’Autorità d’Ambito;

3. progettazione e realizzazione di opere acquedottistiche e fognarie, compresi gli impianti di

potabilizzazione, di depurazione e trattamento delle acque reflue;

4. gestione del servizio idrico, formato dall’insieme dei servizi pubblici di captazione e

distribuzione d’acqua ad usi civili, commerciali ed industriali, di fognatura e di depurazione delle

acque reflue e comunque del ciclo delle acque, ivi compresa la bollettazione”

5. gestione di sorgenti idriche e pozzi di captazione, imbottigliamento e commercializzazione delle

acque, fornitura di acqua ai comuni o ad altri enti pubblici e privati per l’imbottigliamento, la

trasformazione e lo sfruttamento delle acque in genere...”

d) la ricorrente svolge il Servizio Idrico Integrato nell’interesse dei Comuni consorziati, in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa ratione temporis vigente, in forza del D.D.R. Campania n. 134 del 20/09/2019, con cui è stata rilasciata l’Autorizzazione Unica di cui all’art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006 relativamente al progetto “Derivazione di acque sotterranee sorgenti del Calore – Rilascio Concessione – Comune di Piaggine (SA) – CUP – 8218;

e) in data 16 giugno 2022, l’Assemblea Generale della ACL Azienda Speciale deliberava di formulare istanza di salvaguardia ex art. 147 comma 2 bis D. Lgs. 152/2006;

f) con atto del 28 giugno 2022, prot. n. 235, trasmesso a mezzo PEC in pari data, la ACL Azienda Speciale avanzava all’Ente Idrico Campano, istanza, corredata da n. 18 allegati, affinchè quest’ultimo provvedesse “…ai sensi dell’art. 147 c.2 ter del D. Lgs. 152/2006, al mantenimento e salvaguardia della gestione del servizio idrico esercitato dall’azienda speciale consortile “Acquedotti del Calore Lucano”;

g) l’Ente Idrico Campano non ha concluso il procedimento avviato con la predetta istanza.

La ricorrente ha, pertanto, proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a., chiedendo a questo giudice di ordinare all’Ente Idrico Campano “di condurre l’istruttoria propedeutica alla chiusura di ultimazione del procedimento volto a far ottenere all’impresa le compensazioni richieste il 21.4.2022”.

L’Ente Idrico Campano si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.

Alla camera di consiglio dell’8 febbraio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Tanto premesso in punto di fatto il ricorso è fondato.

La ricorrente, in data 28.6.2022, ha formulato istanza al mantenimento e salvaguardia della gestione del servizio idrico esercitato dall’azienda speciale consortile “Acquedotti del Calore Lucano”;
l’Ente Idrico Campano non si è mai pronunciato sulla predetta istanza, pur avendo avviato idonea attività istruttoria, facendo decorrere i termini di 30 giorni previsti dall’art. 2 della legge 241 del 1990, violando così l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini di legge.

Nella delibera del 29 giugno 2022 n. 24 avente ad oggetto “Comuni richiedenti la Salvaguardia della gestione del servizio ai sensi dell’art. 147, comma 2-bis, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Accertamento dei requisiti e trasmissione al Consiglio di Distretto per le valutazioni di competenza”, l’ente, infatti, non ha dato risposta definitiva all’istanza della ricorrente, ma si è limitato, per sua stessa ammissione, a non discutere l’istanza “in quanto riferibili al diverso

procedimento di ricognizione delle gestioni esistenti di cui all’art. 172 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii.”.

Ne consegue che il ricorso va accolto e l’Ente Idrico Campano va condannato alla conclusione del procedimento iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 28.6.2022, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione/notificazione della presente sentenza.

Il Collegio si riserva la nomina del commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia della p.a., previa istanza della ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, anche in considerazione della circostanza che dall’istanza presentata dalla ricorrente sono ormai trascorsi dieci mesi.

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