TAR Catania, sez. III, sentenza 2012-10-03, n. 201202267
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Testo completo
N. 02267/2012 REG.PROV.COLL.
N. 03257/1996 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3257 del 1996, proposto da:
Sammartino BA, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Sammartino, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in TA, via V.E. Orlando, 56;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero del Tesoro, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in TA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'accertamento
del diritto della ricorrente a percepire l'indennità di cui all’art. 3 L. 27/81 per il periodo giugno-novembre 1994;
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate al pagamento di quanto accertato, oltre a rivalutazione e interessi dalla data di maturazione dei singoli ratei di indennità e sino al soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero del Tesoro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2012 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, magistrato ordinario, in applicazione della disciplina vigente che prevede l'astensione obbligatoria dal lavoro della donna per gravidanza e puerperio (ai sensi dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1971 numero 1204) si è astenuta dalla prestazione di servizio da giugno a novembre 1994.
Durante tale periodo ha continuato a percepire per intero il trattamento economico spettante, fatta eccezione per l'indennità giudiziaria prevista dall'articolo 3 della legge n. 27/1981.
Con ricorso notificato il 10.7.1996 e depositato il 15.7.1996, la ricorrente ha chiesto che questo Tribunale accerti il suo diritto a percepire detta indennità, condannando le Amministrazioni intimate al pagamento delle somme consequenziali, oltre interessi e rivalutazione.
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi:
1) L’indennità in questione sarebbe correlata allo status di Magistrato e non già allo svolgimento delle relative funzioni, sicché la stessa dovrebbe essere corrisposta durante i periodi di sospensione della prestazione di servizio, compresa, a fortiori , quella occasionata dall’astensione obbligatoria per gravidanza.
2) La detta indennità viene pacificamente erogata anche al personale delle cancellerie giudiziarie, per effetto della l. 221/88, che ha esteso a detta categoria di pubblici dipendenti l’art. 3 della L. 27/81.
3) Detta ultima disposizione prevede espressamente che l’indennità in questione non venga erogata durante il periodo di astensione obbligatoria.
Tuttavia, la norma sarebbe incostituzionale, poiché contrastante, innanzitutto, con il principio di uguaglianza e parità di condizioni, posto che non trova applicazione sia per il personale di cancelleria che per il personale di Magistratura assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, contrasterebbe con l’art. 36 della Costituzione, poiché priverebbe senza ragione il personale di Magistratura di una parte dello stipendio.
Altresì violato sarebbe l’art. 37 della Cost. poiché determinerebbe una discriminazione tra lo stesso personale di Magistratura, in ragione di una circostanza, quale è la maternità, che non potrebbe mai costituire fonte di pregiudizio per la madre inserita nel mondo del lavoro.
Inoltre, come riconosciuto dallo stesso Giudice delle Leggi, l’indennità in questione, in quanto non commisurata alla prestazione, ma allo status di Magistrato, non potrebbe non essere ragionevolmente riconosciuta in un periodo di astensione obbligatoria.
Costituitesi, le Amministrazioni intimate hanno concluso per l’infondatezza del ricorso.
All’Udienza pubblica del 4.7.2012, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
I. Oggetto del giudizio posto all’esame del Collegio è la spettanza alla ricorrente dell'indennità di funzione di cui all'art. 3 della legge n. 27/1981, anche nei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità o puerperio, di cui la stessa ha goduto in epoca anteriore al 2005.
La questione, dopo la presentazione del ricorso, è stata oggetto di approfondito esame da parte di questa stessa Sezione e, soprattutto, del Giudice delle Leggi, sicché non vi è margine per giungere a una diversa conclusione rispetto a quella maturata di seguito alle decisioni di seguito rappresentate.
In particolare, la Sezione (cfr. TAR TA, III, 22.9.2009, n. 1576) si è occupata sia della questione della disparità di trattamento con altre categorie di pubblici dipendenti, oggetto principale delle doglianze espresse nel ricorso, sia di una questione connessa, quale è quella emersa di seguito alla novella di cui all’art. 1, comma 325, della L. 311/2004, che ha modificato l’art. 3 della L. 27/81, nel senso di riconoscere l’indennità di che trattasi in tutte le ipotesi di astensione obbligatoria, ma, come sarà chiarito, non in maniera retroattiva e, quindi, utile per la ricorrente.
La richiamata decisione di questo Tribunale, dopo aver premesso che la questione in trattazione è stata rimessa con ordinanza n. 494 del 2005 al giudizio della Corte Costituzionale (che l’ha dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 290 del 14 luglio 2006), ha ricordato come A) “ analoghe questioni, sollevate dal Consiglio di Stato (cfr., tra le altre, ord.ze n. 7633/2004 e n. 2280/2007,) – sono state respinte dalla stessa Corte Costituzionale (cfr. tra le altre ord.za n. 10 del 2006)”;
B) “ Ancora dopo, il Consiglio di Stato, con ulteriori quattro ordinanze (dell'11 maggio 2007 nn. da 703, 704, 705 e 706), ha ritenuto la persistenza "… della rilevanza e … non manifesta infondatezza della questione della illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge n. 27/1981, nella versione antecedente alle modifiche ad esso apportate dall'art. 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nella parte in cui esclude la corresponsione, durante i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, della speciale indennità dallo stesso istituita, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, in relazione all'art. 21 del d.P.R. n. 44/1990 (da valersi quale «tertium comparationis», unitamente alla uniforme contrattazione collettiva successiva) ed in relazione, altresì, alla nuova disciplina recata dall'art. 3 medesimo nella versione sopravvenuta";
C) “ La Corte Costituzionale ha respinto tale ulteriori questioni con ord.za c. n. 137 del 14.5.2008 dichiarandole manifestamente infondate;
D) “ Con ulteriore ord.za del 23 ottobre 2008, n. 346 la Corte costituzionale ha respinto analoghe q.l.c. sollevate con ordinanze del 22 novembre 2007 dal Tribunale amministrativo regionale della