TAR Firenze, sez. III, sentenza 2012-10-11, n. 201201592

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2012-10-11, n. 201201592
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201201592
Data del deposito : 11 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02784/1996 REG.RIC.

N. 01592/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02784/1996 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2784 del 1996, proposto da: G C e S M, rappresentati e difesi dall'avv. L B, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli, 40;

contro

Comune di Pisa, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti G L, S C e G Gigliotti, con domicilio eletto presso Graziella Ferraroni in Firenze, via Duca D'Aosta, 2;

per l'annullamento

del diniego di condono edilizio dell’8 marzo 1996, notificato il successivo 8 giugno 1996, degli atti presupposti e conseguenti;

dell’ordinanza di demolizione del 18 giugno 2003, notificata il successivo 25 giugno 2003, e all’occorrenza dell’art.

1.5.4 delle NTA del RU del 2001, in parte qua, impugnati con motivi aggiunti;

per la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2012 il dott. S L e uditi per le parti i difensori L. Bimbi e A. Cuccurullo, delegato da G. Lazzeri, G. Gigliotti e S. Caponi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

I Sigg.ri S M e G C, in data 13 gennaio 1964, acquistavano in Pisa un fabbricato per abitazione, con ripostiglio ed annesso forno nel cortile, in catasto al foglio 60, particella 79.

Gli stessi, il successivo 29 settembre 1986, presentavano in Comune domanda di condono edilizio, ai sensi dell’art.31 della Legge n.47 del 1985, per l’esecuzione di lavori abusivi eseguiti nel 1963 dal precedente proprietario, consistenti nella demolizione del forno e nel recupero del suo volume mediante l’ampliamento del ripostiglio;
in data 1° marzo 1995 gli istanti inoltravano una nuova richiesta di condono, ex art.39 della Legge n.724 del 1994, avente ad oggetto il mutamento abusivo di destinazione d’uso del predetto manufatto, con opere in ampliamento, da ripostiglio a civile abitazione.

L’Amministrazione, con atto dell’8 marzo 1996, respingeva le suindicate istanze, ricadendo l’intervento abusivo originario in area di rispetto cimiteriale, soggetta a vincolo di inedificabilità preesistente allo stesso intervento, ex art.338 del R.D. n.1265 del 1934 e art.33 della Legge n.47 del 1985 e le opere successive nella medesima area vincolata oltre che incidenti sul precedente abuso, non sanabile.

Gli interessati impugnavano i suindicati dinieghi, censurandoli per violazione dell’art.338 del R.D. n.1265 del 1934, dell’art.57 del D.P.R. n.385 del 1990, degli artt.32 e 33 della Legge n.47 del 1985, dell’art.39 della Legge n.724 del 1994, dell’art.3 della Legge n.241 del 1990, dell’art.2 della Legge n.983 del 1957, del Decr. Pref. 5 luglio 1962 nonché per eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione.

I ricorrenti in particolare hanno fatto presente che con il suindicato Decreto Prefettizio era stata disposta la sanatoria, tra gli altri, con riferimento al cimitero di Oratoio, del fabbricato in catasto al foglio 60, particella 79;
che il manufatto oggetto della domanda di condono era lo stesso a cui si riferiva il Decreto Prefettizio;
che si era solo ricostruito ciò che già esisteva;
che dunque tale ricostruzione risultava ammissibile;
che sussisteva quindi l’illegittimità derivata del secondo diniego;
che l’immobile in esame era analogo a quello originario, non rilevando il mero cambiamento di destinazione d’uso del medesimo ed il limitato ampliamento effettuato;
che mancava il parere sulle ragioni sanitarie ostative al rilascio del condono;
che il fabbricato, con le prime opere, non aveva destinazione abitativa;
che l’intervento non ricadeva in un centro abitato.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio per la reiezione delle impugnative.

Il Soggetto pubblico inoltre, in data 18 giugno 2003, emetteva ordinanza di demolizione delle suddette opere abusive non condonate.

I ricorrenti impugnavano con motivi aggiunti la cennata ordinanza, unitamente, in parte qua, all’art.

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