TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-04-02, n. 202400270

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2024-04-02, n. 202400270
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202400270
Data del deposito : 2 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/04/2024

N. 00270/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00573/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 573 del 2022, proposto da
F L, rappresentato e difeso dagli avvocati P G e R T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Agenzia delle Entrate e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- del provvedimento notificato in data 12.4.2022 con il quale il Direttore regionale dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, ha revocato al dott. L F l'abilitazione al servizio telematico Entratel;

- del Processo Verbale di Constatazione dell'11 novembre 2021 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale Audit-Area Nord Ovest;

- dell'atto di contestazione notificato in data 14 febbraio 2022, prot. n. 27425 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Ariberto Sabino Limongelli, nessuna delle parti presente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il ricorrente, dottore commercialista, è stato autorizzato in data 22 gennaio 1999 dall’Ufficio di Castiglione delle Stiviere dell’Agenzia delle Entrate all’accesso al servizio telematico Entratel ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, quale tipo utente A10, ossia come “intermediario” iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Mantova.



2. A seguito di verifiche d’ufficio eseguite nell’ambito dell’attività di vigilanza sui soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, il competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate elevava in data 11 novembre 2021 Processo Verbale di Constatazione, segnalando alla Direzione regionale dell’Agenzia alcune irregolarità a carico del ricorrente riferite agli anni 2018 e 2019, in particolare la “trasmissione di deleghe F24 con compensazioni mediante l’istituto dell’accollo tributario” nonché la “mancata comunicazione dei dati identificativi della sede ove veniva svolta l’attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni” .



3. Con pec del 14 febbraio 2022 la Direzione regionale notificava all’intermediario un atto di contestazione relativo a dette irregolarità, invitandolo a produrre osservazioni o memorie difensive.



4. Nel termine assegnato, l’interessato presentava memorie difensive, contestando ogni addebito.



5. Con provvedimento notificato via pec il 12 aprile 2022, il Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate disponeva la revoca dell’abilitazione al servizio telematico Entratel nei confronti del ricorrente, ritenendo sussistenti i presupposti di cui all’art. 3 comma 4 del D.P.R. n. 322 del 1998 e all’art. 8 comma 1 del D.M. 31 luglio 1998, ossia la sussistenza di “gravi e ripetute irregolarità” nella trasmissione delle dichiarazioni.



5.1. In particolare, il provvedimento contestava al ricorrente di aver trasmesso negli anni 2018 e 2019, con la propria abilitazione Entratel, n. 120 deleghe F24 contenenti compensazioni mediante l’istituto dell’accollo tributario, in violazione delle direttive impartite dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 140/E del 15 novembre 2017, nella quale si era chiarito, alla luce di un’articolata disamina, che il debito oggetto di accollo tributario non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti dell’Erario.



5.2. In ragione di tali gravi e ripetute irregolarità, poste in essere in spregio alle indicazioni contenute nel “documento di prassi” emesso dall’Amministrazione procedente, il Direttore regionale rilevava come fosse venuto meno “il vincolo fiduciario” fra Amministrazione finanziaria e l’intermediario.



5.3. Nel contempo, peraltro, il provvedimento, alla luce dei chiarimenti resi dall’interessato in sede procedimentale, disponeva l’archiviazione dell’altra contestazione relativa alla mancata comunicazione dei dati identificativi della sede dove viene svolta l’attività di trasmissione telematica delle dichiarazioni.

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