TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-09-23, n. 202009742

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-09-23, n. 202009742
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202009742
Data del deposito : 23 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/09/2020

N. 09742/2020 REG.PROV.COLL.

N. 16271/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16271 del 2019, proposto da
M P R, rappresentato e difeso dagli avvocati A E, C S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Uff Scolastico Reg Calabria - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ufficio XIV At Varese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Usr Campania non costituito in giudizio;

ottemperanza


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Uff Scolastico Reg Calabria - Uff III Ambito Terr per la Provincia di Crotone e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ufficio XIV At Varese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2020 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva darsi esecuzione alla sentenza n.10903/2018, pubblicata in data 13 novembre 2018 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza bis.

In corso di giudizio con nota depositata in corso di causa rappresentava di non avere interesse alla decisione del giudizio.

Ne discende che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite.

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