TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2017-06-01, n. 201702734

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, ordinanza cautelare 2017-06-01, n. 201702734
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201702734
Data del deposito : 1 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2017

N. 04209/2017 REG.RIC.

N. 02734/2017 REG.PROV.CAU.

N. 04209/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4209 del 2017, proposto da:


M N, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Raffaele Piria, N. 9;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per l'annullamento

del D.M. n. 20 del 16.02.2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministro dell’Interno n. 1/7 Bis del 17.02.2017- Graduatoria finale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2017 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza cautelare avuto riguardo ai plurimi profili inammissibilità relativi: al difetto di interesse per quanto riguarda l’impugnativa della clausola del bando che non ha effetto escludente la partecipazione del ricorrente;
la genericità dei motivi di ricorso, con cui si prospetta in modo del tutto astratto l’inesatta valutazione dei titoli di servizio, senza indicare la previsione della lex specialis violata, né concretizzare altrimenti l’illegittimità dell’operato della Commissione valutatrice;
la mancata replica alle controdeduzioni della PA sull’infondatezza nel merito della pretesa avanzata;

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