TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-03-04, n. 202000281
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Pubblicato il 04/03/2020
N. 00281/2020 REG.PROV.CAU.
N. 00306/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati I C e G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso lo studio dell’avv. G F in Milano, via Eugenio Chiesa, 2;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata
ex lege
in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di revoca n. -OMISSIS-Imm., disposto dal Questore di Milano con contestuale ritiro del permesso di soggiorno UE n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- le condotte delittuose poste in essere dall’esponente nei confronti del figlio, risultanti da una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 572 del codice penale e ormai passata in giudicato, appaiono di gravità tale da giustificare la revoca del titolo di soggiorno (cfr. i documenti 3 e 4 del deposito della parte resistente, vale a dire le sentenze di condanna in primo ed in secondo grado);
- il provvedimento impugnato appare sul punto adeguatamente motivato, sicché l’istanza cautelare deve rigettarsi;
- le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.