TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-03-04, n. 202000281

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2020-03-04, n. 202000281
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202000281
Data del deposito : 4 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2020

N. 00306/2020 REG.RIC.

N. 00281/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00306/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 306 del 2020, proposto da


-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati I C e G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e presso lo studio dell’avv. G F in Milano, via Eugenio Chiesa, 2;


contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento di revoca n. -OMISSIS-Imm., disposto dal Questore di Milano con contestuale ritiro del permesso di soggiorno UE n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2020 il dott. G Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- le condotte delittuose poste in essere dall’esponente nei confronti del figlio, risultanti da una sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 572 del codice penale e ormai passata in giudicato, appaiono di gravità tale da giustificare la revoca del titolo di soggiorno (cfr. i documenti 3 e 4 del deposito della parte resistente, vale a dire le sentenze di condanna in primo ed in secondo grado);

- il provvedimento impugnato appare sul punto adeguatamente motivato, sicché l’istanza cautelare deve rigettarsi;

- le spese della presente fase seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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