TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2018-07-03, n. 201807336
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Pubblicato il 03/07/2018
N. 07336/2018 REG.PROV.COLL.
N. 09956/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9956 del 2007, proposto da:
Avv. R R, rappresentato e difeso da sè stesso, nonché dall’Avv. S T con domicilio eletto presso il comune studio in Roma in Via Flaminia n.213
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
C G, Z A, S O non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva
del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico — Direzione Generale per gli Enti Cooperativi — Divisione VI —U.O. n. gab/468/07 del 04/09/2007 notificato in data 10/09/2007 avente ad oggetto: "sospensione del commissario liquidatore del consorzio regionale cooperative di abitazione - coop casa lazio in liq. coatta amm.va" - risarcimento danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 1 giugno 2018 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente introdotto, il ricorrente in epigrafe indicato impugna, chiedendone l’annullamento previa sospensiva, il decreto con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha sospeso l'esecuzione del decreto ministeriale 6 agosto 2004 nella parte relativa alla nomina dell'Avv. R R quale Commissario Liquidatore del Consorzio Regionale Cooperative di Abitazione sino alla definizione in primo grado con sentenza che accerti in modo inequivoco l’estraneità dello stesso ai reati contestati in seno al provvedimento di rinvio a giudizio e comunque per un periodo non eccedente un anno dalla data del decreto stesso. Chiede altresì il risarcimento dei danni subiti.
Premesso in fatto che:
con provvedimento del 06.08.04 il Ministero dello Sviluppo Economico decretava la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa “Consorzio Regionale Cooperative di abitazione di mutualità coop. casa Lazio” - nominando l’avv. R R co-commissario liquidatore della procedura unitamente all’Avv. Prof. Oberdan Scozzafava, e al Dr. Alessandro Zavaglia;
nel frattempo l’avv. R veniva imputato e rinviato a giudizio nel procedimento penale RG 12009/2005 per concorso quale istigatore nella fattispecie di cui all'art. 615 ter c.p. (accesso abusivo ad un sistema informatico);
pertanto, in considerazione dell'indebolimento del rapporto fiduciario esistente tra l’autorità di vigilanza ed Commissario Liquidatore, con decreto del 22.01.2007 (in G.U. n. 28 del 03.02.2007) il Ministero sospendeva l’esecuzione del precedente decreto di nomina, limitatamente alla posizione dell’avv. R attesa la delicata funzione assegnatagli in qualità di pubblico ufficiale nella gestione della liquidazione coatta amministrativa e vista la necessità di riporre la rappresentanza della liquidatela nelle mani di soggetti immuni da coinvolgimenti penali;;
tale provvedimento disponeva la sospensione dell’efficacia della nomina dell’avv. R “... sino alla definizione del procedimento giudiziario che lo riguarda con sentenza che accerti in modo inequivoco l’estraneità dello stesso ai reati contestati in seno al provvedimento di rinvio a giudizio”;
l’avv. R R impugnava innanzi a questo Tribunale il decreto in questione avanzando domanda incidentale di sospensione;nell’udienza camerale del 3 maggio 2007, con ordinanza n. 2011/07 veniva respinta la domanda cautelare;avverso tale pronuncia l’avv. R proponeva appello e il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3698/2007 in accoglimento del gravame disponeva: “Ritenuto che tra i motivi di gravame prospettati sia condivisibile quello riferito al carattere atipico del provvedimento impugnato, nei limiti in cui detto provvedimento non contiene esplicita indicazione del termine della sospensione ai sensi dell’art. 21 quater L. 241/90... ” l’accoglimento dell’istanza cautelare in primo grado;
con decreto n. gab/468/07 del 4 settembre 2007 (qui impugnato) il Ministero dello Sviluppo Economico riproponeva la sospensione dell’efficacia del decreto di nomina dell’avv. R, quale commissario liquidatore della coop. Casa Lazio con l’indicazione del termine di durata della sospensione, fissandolo nella “definizione in primo grado del procedimento giudiziario che lo riguarda con sentenza che accerti in modo inequivoco l’estraneità dello stesso ai reati contestati in seno al provvedimento di rinvio a giudizio e comunque per un periodo non eccedente un anno dalla data del presente decreto”;
Il Ministero resistente si costituiva in giudizio e, con successiva memoria, insisteva per la reiezione del ricorso, depositando documenti.
Con ordinanza collegiale n. 200705801 – confermata dal CdS con ordinanza n. 1820/08 - veniva respinta l’istanza cautelare di sospensiva.
In vista della pubblica udienza odierna il ricorrente ha depositato memoria e replica.
Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione
DIRITTO
Il ricorrente affida il ricorso alle censure di violazione di legge in relazione agli artt. 198, 199, 37 L.F. (R.D. n° 267/1942) ed agli artt. 1 e 7 L. 241/1990, nonché all’art. 27 Cost;eccesso di potere e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorso è fondato con riguardo alla violazione dell’art. 7 L. 241/90 a mente del quale “1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi”. Come evidenziato dal ricorrente – e non contraddetto dall’amministrazione - non risulta che il ricorrente – pur soggetto destinatario del provvedimento – sia stato invitato a partecipare al procedimento che si è poi concluso nella sospensione dalla carica di commissario liquidatore della coop. Casa Lazio.
Ciò rileva vieppiù se si considera l’evidente utilità sostanziale che sarebbe scaturita dalla sua partecipazione procedimentale, posto che il venir meno dell’intuitus personae su cui è stata fondata la determinazione di sospensione del ricorrente era legata ad un fatto che è stato poi ritenuto dal giudice penale - con sentenza della Corte di Appello n. 7572/2012 – insussistente.
Né risulta che vi fossero particolari esigenze di celerità del procedimento che giustificassero la violazione delle garanzie partecipative. Pertanto, la mancata partecipazione dell’interessato al procedimento in esame comporta un vizio invalidante l’intera procedura ed il provvedimento finale. Deve poi osservarsi che la L. 241/90 trova senz’altro applicazione alla fattispecie in esame quale normativa di carattere generale con efficacia espansiva là dove l’istituto non è diversamente disciplinato dalla normativa di settore (cfr. Cons. Stato Sez. VI, 18-10-2000, n. 5589).
Il ricorso impugnatorio deve pertanto essere accolto.
La domanda risarcitoria deve essere respinta in quanto infondata, difettando il danno ingiusto ex art.