TAR Milano, sez. III, sentenza breve 2018-02-21, n. 201800497
Sentenza breve
21 febbraio 2018
Sentenza breve
21 febbraio 2018
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/02/2018
N. 00497/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00260/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 260 del 2018, proposto da:
TT NE, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Caliendo, Giovanni Di Caterino, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Di Caterino in Napoli, via P. Colletta N. 12;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi di Milano, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1 (Palazzo Giustizia;
per l'annullamento
1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Milano, in persona del M. Rettore, con protocollo con n.86133 del 14.12.2017 e notificato al ricorrente in data 22.12.2017, recante il diniego della richiesta del Sig. NE TT di voler ottenere la riconversione creditizia del titolo di Massofisioterapista e del riconoscimento del pregresso percorso formativo con l'iscrizione diretta al terzo anno del Corso di Laurea in Fisioterapia;
2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi di Milano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 il dott. Ugo Di Benedetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato il diniego opposto dall’Università degli Studi di Milano all’istanza dallo stesso presentata per ottenere l’iscrizione ad un anno successivo al primo del Corso di laurea in Fisioterapia, previa riconversione creditizia del titolo di massofisioterapista triennale, ai sensi della L. 403/1971.
L’Università nel rigettare l’istanza ha precisato che, trattandosi di corso di laurea a numero programmato, l’iscrizione era comunque subordinata al superamento della prova di ammissione e solo successivamente sarebbe stata valutata la carriera precedentemente svolta e l’eventuale ammissione ad anni successivi al primo con convalida dei crediti.
Con l’atto introduttivo del giudizio l’interessato ha chiesto l’annullamento del provvedimento,