TAR Bari, sez. III, sentenza 2017-01-23, n. 201700032
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Pubblicato il 23/01/2017
N. 00032/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00916/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impresa Individuale Animania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Edgardo Silvestro C.F. SLVDRD59L09F839M, P S C.F. SRRPLA74R23G812V, S G C.F. GMBSMN68P62F839F, con domicilio eletto presso Studio Koro in Bari, via Giuseppe Capruzzi n. 240;
contro
Ente Autonomo Fiera del Levante, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Maura Rizzo C.F. RZZMMR54P60D237C, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Q. Sella n. 40;
nei confronti di
Best Union Company S.p.A.;
per l'annullamento
previa concessione di misure cautelari anche monocratiche:
a) del provvedimento, di cui alla comunicazione prot. AT/SI/FC/26 del 13.07.2016, con il quale l'Ente Autonomo Fiera del Levante ha escluso l'offerta presentata dalla Animania dalla procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 124 del d.lgs n. 163/2006 per l'affidamento, in occasione della ottantesima Fiera del Levante, della gestione dei seguenti servizi: 1) servizi fieristici ausiliari di welcome desk (servizio informazioni ai visitatori, accoglienza, cerimonia inaugurale e convegni), info-point di padiglione (assistenza espositori e visitatori, assistenza tecnica espositori), sicurezza non armata agli ingressi e all'interno del quartiere fieristico, accoglienza all'interno dei padiglioni, speakers;2) servizio di biglietteria e di controllo automatizzato degli accessi;servizi comprensivi di fornitura del supporto software ed hardware necessario, nonché del relativo personale addetto;
b) della suindicata nota di comunicazione prot. AT/SI/FC/26 del 13.07.2016;
c) dei verbali di gara successivi al verbale di aggiudicazione provvisoria del 15.06.2016, se esistenti e in quanto lesivi;
d) del disciplinare di gara nella parte in cui, all'art. 3, nel prevedere a pena di esclusione, la produzione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coincidenti con quella oggetto del presente appalto, non esclude il servizio di "sicurezza armata agli ingressi e all'interno del quartiere fieristico";
e) del provvedimento di aggiudicazione eventualmente intervenuto;
f) del contratto eventualmente stipulato;
- di ogni altro atto, presupposto, conseguenziale e, comunque, connesso alla procedura di gara de qua;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale Amministrativo non disponga la riammissione dell'offerta della ricorrente, per l'annullamento dell'intera procedura gara;
nonché
per il riconoscimento del diritto della Animania al risarcimento per equivalente dei danni subiti a causa della mancata aggiudicazione, qualora codesto Collegio non intendesse riconoscere il diritto al risarcimento in forma specifica.
nonché, con il ricorso motivi aggiunti, depositati in data 10 agosto 2016:
a) del provvedimento dell'Ente Autonomo Fiera del Levante prot. AT/SI/FC/30 del 4.08.2016 di conferma di esclusione dell'offerta della ricorrente dalla procedura aperta, indetta ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 163/206;
b) del provvedimento dell'Ente Autonomo Fiera del Levante prot. AT/SI/FC/28 del 15.07.2016, di aggiudicazione provvisoria della gara in favore della Best Union Company s.p.a.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Autonomo Fiera del Levante;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 gennaio 2017 la dott.ssa V L e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’Impresa Individuale Animania di V. Secondulfo (d’ora in avanti, solo “Animania”) impugna gli atti in epigrafe indicati e, in particolare, la propria esclusione disposta con nota del 13/7/16 (in seguito all’aggiudicazione provvisoria in suo favore) dall’Ente Autonomo Fiera del Levante (di seguito, solo “Fiera del Levante”), stante la mancata iscrizione alla CCIAA per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto (secondo quanto previso a pena di esclusione al punto 3 della parte del disciplinare di gara dedicata a “Requisiti e modalità di partecipazione”).
1.1 - La ricorrente ha dedotto:
- violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del disciplinare di gara, per non avere la S.A. considerato l’attività svolta dalla ricorrente (e debitamente documentata) coincidente con quella dell’appalto;quanto, in particolare, al servizio di sicurezza non armata, la ricorrente evidenzia come la licenza debba essere posseduta dal personale addetto al servizio e di controllo e non dall’impresa partecipante alla gara;
- violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del disciplinare di gara in relazione al secondo motivo di esclusione, per non avere la resistente considerato la dichiarazione relativa alla volontà di subappaltare (nella misura consentita) il servizio di biglietteria e controllo automatizzato degli accessi.
1.2 - Sulla scorta di tali motivi, ha chiesto a questo Tribunale, previa adozione di misura cautelare anche monocratica, di annullare il provvedimento di esclusione, il disciplinare di gara - nella parte in cui include i servizi di sicurezza non armata tra quelli oggetto dell’iscrizione alla CCIAA - l’eventuale intervenuta aggiudicazione e conseguente contratto.
1.3 - Con il ricorso per motivi aggiunti depositato l’11/8/16, Animania ha, poi, impugnato la nota della Fiera della Levante recante “conferma di esclusione dell’offerta”, nonché l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore di Best Union Company s.p.a., reiterando le medesime doglianze già esplicitate nel ricorso principale ed evidenziando di aver già provveduto, in seguito a richiesta dell’ente, a produrre i certificati di buona esecuzione dei lavori e ad inviare le fatture comprovanti il fatturato per servizi analoghi dell’ultimo triennio. Quanto all’aggiudicazione in favore della Best Union, la stessa sarebbe illegittima perché in contrasto con il principio di economicità dell’offerta, avendo la controinteressata offerto un prezzo coincidente con l’importo a base d’asta e, comunque, superiore a quello offerto da Animania.