TAR Roma, sez. II, sentenza 2009-06-26, n. 200906255

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2009-06-26, n. 200906255
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200906255
Data del deposito : 26 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04405/2005 REG.RIC.

N. 06255/2009 REG.SEN.

N. 04405/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4405 del 2005, proposto da:
V A, rappresentato e difeso dall'avv. A M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Alessandro Torlonia 4/B;

contro

Comune di Roma, rappresentato e difeso dall'avv.Cristina Montanaro, domiciliata per legge in Roma, via Tempio di Giove, 21 presso l’Avvocatura dell’Ente;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 79 del 21.2.2005 con la quale veniva intimato al ricorrente il rilascio immediato dell’alloggio abusivamente occupato sito nel residence ex Bastoni di proprietà del Comune di Roma, alla via G. Piolti De Bianchi 251, scala G int. 1


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2009 il dott. G L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Considerato che il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, assumendone l’illegittimità per incompetenza, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento;

Considerato che, in particolare, il ricorrente fonda la propria pretesa sul fatto che la propria domanda di assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è stata dichiarata ammissibile in via provvisoria dal Comune di Roma con nota in data 19.1.2005, cosicchè la successiva determinazione, con la quale è stato ordinato il rilascio dell’immobile abusivamente occupato, sarebbe contraddittoria e incoerente;

Ritenuto che il ricorso, come da ormai costante orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006 n. 13527), deve giudicarsi inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, per appartenere la giurisdizione sulla controversia al giudice ordinario;

Ritenuto infatti che gli ordini di rilascio o di sgombero di alloggi occupati abusivamente, in mancanza cioè di qualsivoglia titolo concessorio dell’Autorità titolare del bene pubblico, si pongono al di fuori della materia dell’assegnazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, sicchè per le controversie ad essi relative deve escludersi l’applicabilità dell’art. 5 della legge n. 1034/71;

Ritenuto che l’occupazione ed il godimento di fatto di alloggi popolari ed economici, in mancanza di un provvedimento di assegnazione, non possono dare luogo ad alcun rapporto tra l’ente proprietario o gestore dell’immobile e l’occupante e che, nel caso di specie, l’occupazione dell’alloggio de quo da parte dell’odierno ricorrente è sine titulo, a nulla rilevando in proposito che la domanda di assegnazione di un alloggio in locazione sia stata successivamente ritenuta ammissibile in via provvisoria ( in via generica e non certo con specifico riferimento all’alloggio già abusivamente occupato per il quale non esiste alcun provvedimento di assegnazione);

Ritenuto quindi che spetta al giudice ordinario la cognizione della controversia ogni qualvolta che il ricorrente ingiunto azioni una pretesa di diritto soggettivo, incidendo l’opposizione non sul provvedimento amministrativo di assegnazione dell’alloggio, che si assume dalla P.A. occupato abusivamente, ma mirando piuttosto a contrapporre all’atto amministrativo di autotutela una pretesa al mantenimento della situazione di vantaggio, della quale occorre soltanto riscontrare la fondatezza;

Ritenuto che, conclusivamente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo adito;

Ritenuto che è opportuno infine ricordare che con pronuncia della Corte Costituzionale 12 marzo 2007 n. 77 è stato chiarito che, in sede di translatio iudicii, non sono pregiudicati gli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta davanti al giudice carente di giurisdizione;

Ritenuto che sussistono giusti motivi, in ragione della natura della controversia e della posizione azionata, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;

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