TAR Genova, sez. I, sentenza 2014-06-13, n. 201400914

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2014-06-13, n. 201400914
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201400914
Data del deposito : 13 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00491/2013 REG.RIC.

N. 00914/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00491/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 491 del 2013, proposto da:
M P G, rappresentata e difesa dagli avv. P A, G S, con domicilio eletto presso P A in Genova, via Corsica 2/11;

contro

Comune di Ventimiglia, in nome del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M C in Genova, via Innocenzo IV 5/5;
Provincia di Imperia, Regione Liguria;

per l'annullamento

provvedimento di diniego rilascio autorizzazione paesaggistica per costruzione fabbricato e per l’accertamento dell’inesistenza di vincolo sull’area di sedime.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ventimiglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2014 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente, proprietaria di vetusto manufatto rurale da ricostruire, sito in loc. Baciarè, frazione Verrandi, nel comune di Ventimiglia, ha impugnato il diniego opposto sull’istanza di rilascio d’autorizzazione paesaggistica, (ritenuta dal Comune) necessaria per eseguire l’intervento.

Cumulativamente, ed in via pregiudiziale, ha chiesto l’accertamento giudiziale dell’insussistenza del vincolo paesaggistico, ex art. 142, lett. c) d.lgs 42/2004, sull’area su cui insiste l’immobile, negando che sia ubicato nella fascia di 150 metri dall’argine di corso d’acqua.

A fondamento del gravame ha dedotto le seguenti censure, quanto al vincolo: violazione degli artt. 142-146 d.lgs 42/2004, dell’art. 3 l. 241/90. Difetto d’istruttoria.

In assenza di puntuale e specifica qualificazione pubblicistica del rio, il Comune, anziché limitarsi ad un mero riscontro cartolare, avrebbe dovuto, secondo la ricorrente, verificare l’effettiva sussistenza del corso d’acqua da cui inferire la fascia di 150 metri, oggetto di tutela.

Quanto al diniego: invalidità derivata. Violazione degli artt. 142-146 d.lgs. 42/2004, degli artt. 49 e 49 bis NTA del PTCP. Violazione degli artt. 10 bs l.241/90 e 146 d.lgs. 42/2004 in combinato disposto con l’art. 3 l. r. 5 giugno 2009 n. 22.

L’insussistenza del vincolo paesaggistico farebbe venire meno il presupposto addotto a motivazione del diniego.

Provvedimento che, seguendo il filo conduttore che intesse la trama argomentativa delle censure, non terrebbe conto della reale entità dell’intervento di recupero, avente ad oggetto un fabbricato di modeste dimensioni del tutto compatibile con la disciplina impressa alla zona dal PTCP. In aggiunta, vizi formali, quali l’incompetenza dell’organo e l’assenza d’effettivo contradditorio nel procedimento, inficerebbero l’atto impugnato.

Il comune di Ventimiglia si è costituito instando per l’infondatezza del ricorso.

Alla pubblica udienza del 29.04.2014 la causa, su richiesta delle parti, è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

È impugnato il diniego opposto dal Comune sull’istanza presentata dalla ricorrente per il rilascio d’autorizzazione paesaggistica nel procedimento promosso per eseguire la ricostruzione di un fabbricato rurale diruto.


Gravame mediato dalla domanda pregiudiziale d’accertamento giudiziale dell’insussistenza del vincolo paesaggistico, ex art. 142, lett. c) d.lgs 42/2004, sull’area su cui insiste l’immobile.

In particolare, secondo le censure, la situazione di fatto dei luoghi, in assenza di puntuale riscontro nell’elenco delle acque pubbliche della Provincia, sarebbe dirimente, evidenziando l’assenza di alcun corso d’acqua, costituente presupposto del vincolo.

Questione che, nei limiti dell’economia della decisione, merita di essere approfondita.

Il vincolo di cui trattasi rientra nel genus dei vincoli ex lege.

Che si distinguono da quelli provvedimentali (cfr., art. 136 d.lgs.42/2004) e da quelli posti in adozione del piano paesistico (che, ex art. 143, comma 1 lett. c) d.lgs. 42/2004, recependoli, li integrano e specificano in ragione dell’estensione del territorio pianificato), per il fatto che sono individuati mediante il (duplice e cumulativo) riferimento al dato fisico-naturalistico e tecnico-giuridico.

Esemplificativamente: il vincolo sui territori costieri, sui territori contermini ai laghi, e (da ultimo) sulle zone umide s’individuano tramite il ricorso al dato naturalistico mediato da un accertamento amministrativo (di delimitazione, inscrizione o accertamento vero e proprio) effettuato ai sensi delle discipline di settore.

Senza l’accertamento amministrativo non vi sarebbe alcuna certezza pubblica sulla localizzazione dei diversi tipi di situazioni assoggettate a vincolo paesaggistico ex lege .

Che – va sottolineato – ipostatizza categorie tassonomiche generali di beni, avulse dal contesto spaziale entro il quale esse si collocano.

Nel caso in esame, i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua – il cui corso e le cui sponde, per una fascia della profondità di ml. 150, sono assoggettati a vincolo paesaggistico – sono tutelati se ed in quanto compresi ( recte : iscritti) negli elenchi previsti dal T.U. sulle acque ex r.d. 1775 del 1933.

In definitiva nell’impianto normativo descritto, l’elemento fisico-naturalistico e quello tecnico-giuridico, lungi dal giustapporsi, sono affatto complementari.

In questa cornice normativa va scrutinata la vicenda dedotta in causa.

Il comune resistente riconosce espressamente che l’elenco delle acque pubbliche della Provincia di Imperia, approvato con d.P.R. 7 luglio 1979, “pecca di genericità” non individuando specificamente gli affluenti e subaffluenti del fiume Roja.

Vale a dire, che il rio per cui è causa non è iscritto nell’elenco previsto dal t.u. approvato con r.d. 1775 del 1933.

Sicché il criterio (giuridico) di localizzazione, preordinato ad assicurare quella certezza pubblica che il vincolo paesaggistico imposto con legge reclama, difetta alla radice.

È appena il caso di rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, trattandosi di un criterio di localizzazione specificamente previsto dalla legge, non è suscettibile di essere surrogato da riscontri contenuti in mappe catastali o in c.d. carte catastali storiche.

Semmai il rio in questione potrà essere oggetto di futura ricognizione nel piano paesaggistico redatto ex art. 143 t.u. beni culturali.

Allo stato attuale, ancora di là da venire.

In aggiunta, la perizia di parte depositata in giudizio ed il verbale di sopralluogo, lodevolmente effettuato dall’ufficio tecnico del Comune su sollecitazione della ricorrente, evidenziano l’assenza di un corso d’acqua, solo presumendo il Comune che “in determinate condizioni meteoclimatiche un impluvio naturale – posto a valle dell’area limitrofa alla proprietà della ricorrente – possa assimilarsi ad esso”.

Conclusivamente, nel caso che ne occupa, non solo difetta il criterio localizzativo necessario per l’individuazione del bene vincolato: è assente anche il parametro fisico-naturalistico, ossia il corso d’acqua, oggetto di tutela prospiciente l’area di sedime dell’intervento edilizio (cfr., sostanzialmente in termini, Tar Liguria se. I, 19 aprile 2012 n. 558).

Dall’accoglimento del principale motivo d’impugnazione, interamente satisfattivo dell’interesse che muove il gravame, consegue l’assorbimento delle residue censure.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite individuabili nella particolarità della vicenda dedotta in causa.




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