TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-02-05, n. 201500204

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2015-02-05, n. 201500204
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201500204
Data del deposito : 5 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00350/2010 REG.RIC.

N. 00204/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00350/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2010, proposto da:
N D M, F S, L S, G S, R S, G G, M T, M D V, M S, rappresentati e difesi dall'avv. G F, con domicilio eletto presso Fabrizio Lofoco in Bari, Via Pasquale Fiore, 14;



contro

Comune di San Giovanni Rotondo;



nei confronti di

New Pasteus di Fiore Cosimo e Damiano S.n.c., rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso L M in Bari, c/o Segreteria Tar Puglia;



per l'annullamento

- dell’autorizzazione n. 21 del 29.01.2010 con la quale il Comune di San Giovanni Rotondo dava licenza alla società controinteressata di tenere trattenimento danzante e musicale fino al 30 maggio 2010 con partecipazione di massimo 100 persone, nel BAR PASTEUS sito nel locale al primo piano di via Santa Croce n. 13, già destinato a somministrazione di bevande;

-dell’autorizzazione n. 1500 del 15.01.2010 con la quale il Comune di San Giovanni Rotondo dava licenza alla suddetta società di adibire ad attività di trattenimento danzante e/o musicale nei locali di via Santa Croce n. 13, già destinato a somministrazione di bevande;

-di ogni altro provvedimento ad essa connesso, presupposto prodromico, coevo e conseguenziale, ancorchè non conosciuto e specificatamente:

-l’ordinanza sindacale n. 212 del 3 luglio 2008 con il quale si è disposto che “le attività di sale da ballo, discoteche ed esercizi di trattenimento e svago (locali notturni), esecuzione od ascolto musica, svolte ovunque, eventualmente unitamente alla somministrazione di alimenti e bevande, per le quali siano richieste le licenze di cui agli artt. 80 e 68 del T.U.L.P.S. devono osservare il seguente orario di chiusura: a) dal 1° novembre al 30 aprile: ore 4,00; b) dal 1° maggio al 31 ottobre: ore 4,30” e ciò sull’intero territorio comunale senza alcuna previa zonizzazione al fine del contenimento dei rumori;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di New Pasteus di Fiore Cosimo e Damiano S.n.c.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2014 il dott. A P e uditi per le parti i difensori avv. G F, per i ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in esame, notificato in data 11.03.2010, N D M, F S, L S, G S, R S, G G, M T, M D V, M S, chiedono l’annullamento impugnano:

- autorizzazione n.21 del 29.01.2010, con la quale il Comune di San Giovanni Rotondo ha autorizzato la società controinteressata a tenere attività di intrattenimento danzante e musicale, fino al 30 maggio 2010, nel Bar Pasteus sito nel locale al primo piano di via Santa Croce n.13, già destinato alla somministrazione di bevande;

- autorizzazione n.1500 del 15.01.2010, con la quale il Comune di San Giovanni Rotondo ha autorizzato la medesima

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