TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-03-05, n. 201001790

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-03-05, n. 201001790
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201001790
Data del deposito : 5 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00579/1997 REG.RIC.

N. 01790/2010 REG.SEN.

N. 00579/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 579 del 1997, proposto da:
Z G ed A, rappresentato e difeso dagli avv. G F, A F, con domicilio eletto presso G F in Bologna, via S. Stefano 43;
Immobiliare Costaverde;

contro

Comune di Forli', rappresentato e difeso dall'avv. M A A, con domicilio eletto presso M A A in Bologna, p.zza S. Francesco 2;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Sindaco del Comune di Forlì 31 gennaio 1997 P.G.n.28791/96 notificato il 3 febbraio 1997, portante determinazione di maggiori oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e contributo sul costo di costruzione..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Forli';

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 04/02/2010 il dott. U D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1.Riferiscono i ricorrenti che nei locali oggetto di causa veniva esercitata un’attività di vendita all’ingrosso ed al dettaglio di articoli per impianti idraulici, igienico sanitari di riscaldamento, materiali di costruzione ed articoli per l’edilizia, articoli per il giardinaggio, ferramenta ed artigianato.

Gli immobili, in affitto alla società Zauli Iser, sono in zona D2 e DT2, produttiva e terziaria di integrazione e completamento

Riferiscono i ricorrenti che l’attività all’ingrosso ed al dettaglio è sempre stata esercitata con utilizzazione promiscua dei locali.



2.Per esigenze di sviluppo dell’azienda è stata chiesta ed ottenuta dal Comune una concessione edilizia per la realizzazione di un secondo piano in un’ala di capannone destinata ad ospitare una vasta sala di esposizione di vari generi all’ingrosso.

Secondo i ricorrenti la il nuovo piano, oggetto della concessione edilizia n. 44 del 6/2/1995, non modificava la superficie al dettaglio.

Il Comune, tuttavia, sul presupposto di un diverso utilizzo dei locali rispetto a quanto concessionato, e precisamente per il passaggio da attività all’ingrosso ad attività al dettaglio, ricalcolava i nuovi oneri per un totale di 221.749.100 quali oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e costo di costruzione.

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