TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-07-31, n. 202304612
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2023
N. 04612/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05615/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5615 del 2022, proposto da
-OMISSIS- in proprio e in qualità di legale rappresentante della Firelight s.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, Questura di Bari - Divisione Polizia Amministrativa, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) del Decreto prot. n. 0302454 del 22.9.2022 notificato al ricorrente in data 29.9.2022 con cui il Prefetto della Provincia di Napoli ha disposto la revoca del certificato di idoneità all'accensione dei fuochi artificiali e detenzione e vendita di prodotti esplodenti di IV e V categoria, rilasciato al ricorrente con provvedimento n. 50280/12/7E/Area I Quater del 18.7.2012;
2) di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente, comunque lesivo degli interessi del ricorrente ivi compresa la nota prot. n. 243443 del 28.7.2022 con cui il Prefetto di Napoli ha comunicato ex art. 7 della L n. 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo di revoca.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’U.T.G. - Prefettura di Napoli e della Questura di Bari - Divisione Polizia Amministrativa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 luglio 2023 il dott. G D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone in fatto di essere legale rappresentante della società “Firelight s.r.l.”, azienda che si occupa di spettacoli pirotecnici diurni e notturni per commesse pubbliche e private per celebrazione di eventi e, con il gravame in trattazione, impugna il decreto in epigrafe con cui il Prefetto della Provincia di Napoli ha disposto la revoca del certificato di idoneità all’accensione dei fuochi artificiali, detenzione e vendita di materiali esplodenti rilasciato con provvedimento del 18.7.2012 ai sensi dell’art. 101 del R.D. n. 635/1940 (Regolamento per l’esecuzione del R.D. n. 773/1931, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di seguito TULPS).
A sostegno della gravata azione amministrativa sono stati addotti i seguenti rilievi ostativi:
- nel 2022 il ricorrente depositava presso la Questura di Bari una istanza volta al conseguimento dell’autorizzazione ex art. 57 TULPS per l'allestimento degli spettacoli pirotecnici da effettuarsi a Bari nell'ambito della c.d. "Sagra di San Nicola", nelle date del 28 aprile 2022, 8 e 9 maggio 2022;
- a corredo dalla istanza produceva la relazione a firma di un consulente tecnico, relativa alla idoneità del sito ove sarebbero stati allestiti gli spettacoli pirotecnici, attestante l'esistenza di idonea distanza di sicurezza dall'area di sparo, in relazione alla tipologia ed al calibro dei fuochi d'artificio da impiegare;
- poiché emergevano dubbi sulla autenticità della firma apposta in calce all’elaborato, l’amministrazione contattava il tecnico asseveratore il quale, assunto a sommarie informazioni, riferiva di avere abbandonato da circa 3 anni l’attività di consulenza tecnica, negando quindi di aver svolto alcun sopralluogo presso l’area dei fuochi per conto della società ricorrente e di non aver sottoscritto il documento tecnico, negando la paternità della firma;
- per l’effetto, l’amministrazione contestava l’uso del documento recante firma contraffatta del consulente tecnico, condotta per la quale inviava apposita informativa di reato all’Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli artt. 482, 483, 110 e 81 c.p. per aver presentato falsa documentazione con lo scopo di conseguire indebitamente le autorizzazioni richieste, denegava la richiesta di autorizzazione ex art. 57 TULPS per le festività di San Nicola (avverso cui il ricorrente interponeva gravame al T.A.R. Puglia) e, infine, adottava il provvedimento impugnato nella presente sede contestando il venir meno dei requisiti di affidabilità e idoneità all’attività di accensione dei fuochi artificiali e detenzione e vendita dei prodotti esplodenti, ai sensi degli art. 10 - 11 del Testo Unico in materia di legge di pubblica sicurezza.
Avverso tale atto insorge il ricorrente deducendo violazione della L. n. 241/1990, carenza di motivazione, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere, violazione dei principi di buon andamento e trasparenza.
In sintesi, articola le seguenti argomentazioni censorie:
- la denuncia alla Procura della Repubblica non potrebbe costituire di per sé motivo di dubbio sull’affidabilità del ricorrente, tale da giustificare la revoca del titolo abilitativo poiché, nel caso di specie, non verrebbero in rilievo fatti-reato per condotte violente o minacciose;
- in ogni caso, sotto il profilo penalistico, le denunce sarebbero infondate e risulterebbe insussistente il reato di falso ex art. 482 c.p. poiché la perizia con sottoscrizione falsificata non sarebbe un atto fidefacente ex art. 483 c.p.;
- in ogni caso il predetto documento era irrilevante ai fini del conseguimento dell’autorizzazione ex art. 57 del TULPS trattandosi di un documento prodotto per prassi dai privati per semplificare le operazioni di verifica svolte dall’amministrazione sulle condizioni di sicurezza del sito in cui avvengono le esplosioni sicchè non sarebbe corretta la contestazione secondo cui l’istante avrebbe prodotto falsa documentazione con lo scopo di conseguire indebitamente l’autorizzazione richiesta;
- il ricorrente sarebbe uno stimato professionista aggiudicatario di commesse pubbliche che esercita da anni la propria attività e non avrebbe mai abusato del titolo di polizia;
- la produzione del documento con la contestata firma del consulente tecnico sarebbe dovuta ad un mero errore di una collaboratrice della ditta che, fraintendendo l’incarico ricevuto (ristampare il contenuto di una precedente perizia riferita ad analogo sopralluogo), si sarebbe limitata ad apporre in calce una diversa data;
- sussisterebbe violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990 in quanto l’amministrazione non avrebbe adeguatamente motivato in ordine