TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2023-04-26, n. 202307159
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Pubblicato il 26/04/2023
N. 07159/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10981/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10981 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Associazione Culturale Cinqueminuti A.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G S e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Roma City Ballet Company Società Consortile A R.L., Compagnia Danza Emiliano Pellisari Studio, Associazione Danza Aps, Consorzio Coreografi Danza D'Autore Con.Cor.D.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del Decreto del Direttore Generale Spettacolo n. 413 del 23 giugno 2022 (doc. n.1), relativo all'ammissione al contributo FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) per il triennio 2022-2023-2024 e per l'anno 2022 per il settore della Danza ex artt.25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n.332 e ss.mm.ii., sulla base dei verbali n.3 del 25/26 e 27 maggio 2022 e n.4 del 15.6.2022 e delle schede di valutazione della Commissione Consultiva per la Danza, nella parte in cui, attribuendo punteggi incongrui ed abnormi al progetto allegato alla domanda di partecipazione presentate dalla Associazione Culturale Cinqueminuti APS, ha ritenuto di escludere la ricorrente dall'ammissione al contributo per il triennio 2022-2024;
2) dei verbali n.3 del 25/26 e 27 maggio 2022 e n.4 del 15.6.2022 della Commissione di Valutazione Consultiva, ambito/settore Danza (art. 25 comma 1 Organismi di produzione “prime istanze triennali”), laddove, all'esito dell'istruttoria espletata sui progetti presentati, ha ritenuto – senza avere neppure previamente fissato i sub criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi - di escludere dall'elenco dei progetti ammessi a contributo quello presentato dalla ricorrente (doc. n.2 e 3);
3) delle schede di valutazione della Commissione di Valutazione Consultiva con particolare riferimento alla scheda resa sul progetto/programma presentato dalla ricorrente Associazione Cinqueminuti APS, cui è stato attribuito un punteggio pari a soli complessivi 7,5 punti (doc. n.4);
5) se necessario del Decreto rep. n. 1913 del 16 dicembre 2021 (doc. n.5), con il quale la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura ha stabilito per il triennio 2022-2024 i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo di cui al FUS ed ai fini della determinazione del contributo stesso, e ai relativi allegati, nella parte in cui, con riferimento all'ambito “Danza”, ha stabilito nell'allegato B (doc. n.6) solo i punteggi massimi per ciascun fenomeno (senza indicazione di sotto criteri);
6) per quanto occorra della nota del 26.7.2022 prot.7249-P con cui la Direzione Generale Spettacolo del MIC ha rilevato di non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli Commissari, pur avendo ciascun componente della Commissione, singolarmente, esaminato preliminarmente il progetto, prima della discussione collegiale (doc. n.7);
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Culturale Cinqueminuti A.P.S. il 30/1/2023:
annullamento/nullità verbale n. 8 del 15 dicembre 2022 della Commissione di Valutazione Consultiva, ambito/settore Danza (art.25 comma 1 Organismi di produzione “prime istanze triennali”), laddove, oltre all'esame delle domande per il Bando di cui all'avviso pubblico del 5.10.2022 rep.1348, ha proceduto al riesame disposto dal TAR del Lazio Roma, II bis, con Ordinanza n.7009/2022, “resa nel giudizio proposto dall'Ass. Cinqueminuti (r.g. 10981/2022)” confermando sbrigativamente il medesimo punteggio, pari a 0.,50 sia con riguardo al fenomeno: a) “Partecipazione a Festival” che con riguardo al fenomeno “Integrazione con strutture e attività del sistema culturale”;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2023 la dott.ssa F S Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Associazione Culturale Cinqueminuti A.P.S., attiva dal 2016 nel settore di produzione della danza, ha partecipato alla procedura per l’accesso ai contributi stanziati dal Ministero della cultura, per l’anno 2022, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (di seguito, “contributi FUS”). La domanda di contributo è stata presentata in relazione alla categoria «organismi di produzione della danza “prime istanze triennali”» di cui all’art. 25, comma 1, del D.M. 27.07.2017, come modificato con D.M. 25.10.2021, rep. n. 377.
Con decreto n. 413 del 23.06.2022, pubblicato in pari data sul portale del Ministero della cultura, la Direzione Generale Spettacolo ha approvato gli elenchi delle domande ammesse a contributo (cfr. art. 1) e di quelle non ammesse (cfr. art. 2), sulla scorta delle determinazioni assunte dalla Commissione consultiva per la danza riportate nei verbali n. 3/2022 del 25, 26 e 27.05.2022 e n. 4/2022 del 15.06.2022, cui sono allegate le schede di valutazione di ciascun progetto, recanti l’attribuzione dei relativi punteggi numerici.
Tra le domande non ammesse figurava anche quella presentata dalla Associazione Culturale Cinqueminuti, che in relazione alla “qualità artistica” conseguiva un punteggio di 7,5 punti (cfr. scheda allegata al citato verbale n. 4 del 15.06.2022), inferiore dunque alla soglia minima di ammissibilità qualitativa (pari a 10 punti) di cui all’art. 5, comma 1, del citato D.M. 27.07.2017.
2. Con il presente ricorso, notificato e depositato rispettivamente nelle date 22 e 29 settembre 2022, l’associazione è insorta avverso il citato decreto direttoriale, unitamente ai suddetti verbali nn. 3 e 4 del 2022 e relative schede di valutazione, nonché “se necessario” il Decreto rep. n. 1913 del 16.12.2021, con il quale la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della cultura aveva stabilito (per il triennio 2022-2024) i costi ammissibili, i punteggi e i massimali ai fini della valutazione delle domande di contributo FUS, gravato nella parte in cui, con riferimento all’ambito “Danza”, aveva predeterminato (nell’allegato B) soltanto i punteggi massimi per ciascun fenomeno, senza indicazione dei sotto-criteri. È stata inoltre impugnata, “per quanto occorra”, la nota del 26.7.2022 prot. 7249-P, con la quale la Direzione Generale Spettacolo del MIC ha rilevato di non avere traccia documentale delle valutazioni individuali dei singoli commissari.
In diritto ha formulato tre motivi, con cui lamenta: i) difetto assoluto di motivazione, attesa l’impossibilità di risalire alla valutazione individuale espressa dai singoli componenti per mancanza della relativa verbalizzazione (come comprovato dalla nota prot. n. 7249/2022); ii) ancora, difetto di motivazione in ragione della mancata predeterminazione, da parte della Commissione, dei criteri di attribuzione dei punteggi numerici da assegnare a ciascun fenomeno, essendo stati individuati (con l’allegato B al decreto direttoriale del 16.12.2021) i soli punteggi massimi, rendendo così impossibile ricostruire l’iter logico-argomentativo posto alla base del giudizio complessivo, in mancanza di ulteriori (sub)criteri puntuali e specifici, nonché omessa valutazione del proprio progetto sotto altra categoria, in violazione dell’art. 5 del D.M. 27.07.2017; iii) illogicità manifesta ed erroneità fattuale della valutazione espressa dal punteggio numerico attribuito ad alcuni fenomeni, a suo giudizio eccessivamente basso, specie se comparato a quello - più elevato - assegnato ai progetti presentati da altri organismi, per i quali lo stesso fenomeno risultava indicato in misura quantitativamente minore se non addirittura nulla, come comprovato da parere pro veritate allegato al ricorso.
3. Si è costituito in giudizio il Ministero della cultura con atto del 15.11.2022, versando in atti rapporto informativo della Direzione Generale Spettacolo con cui si rappresenta l’infondatezza del ricorso.
4. Con ordinanza n. 7009/2022 del 16.11.2022, la Sezione ha ordinato il riesame della domanda di contributo con specifico riferimento ai fenomeni “ Partecipazione a festival ” e “ Integrazione con strutture e attività del sistema culturale ”, apparendo prima facie meritevoli di positivo apprezzamento i vizi dedotti con il terzo mezzo, disponendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze erano state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori dell’ambito Danza ex artt. 25 comma 1 e ss. DM 27.7.2017 n. 332 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 49 comma 1 c.p.a., adempimento che la ricorrente ha provveduto ad espletare secondo le modalità e nei termini assegnati (cfr. documentazione versata in atti in data 17.11.2022).
5. Nella seduta del 15.12.2022 la Commissione Consultiva per la Danza ha riesaminato la domanda, confermando il punteggio assegnato ai due fenomeni (di 0,5 punti per ciascuno), precisando, nel verbale n. 8/2022, che i medesimi erano da valutarsi “ non tanto sotto il profilo quantitativo, ma anche e soprattutto qualitativo ”.
6. Detto verbale è stato gravato, unitamente al Decreto del Direttore Generale Spettacolo del 21.12.2022, n. 2205, con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 24.01.2023 e tempestivamente depositato, deducendo profili di nullità per violazione/elusione dell’ord. cautelare n. 7009/2022 e ribadendo, per il resto, le doglianze dedotte con il ricorso introduttivo. In data 2.02.2023 è stata prodotta una relazione integrativa al parere pro veritate allegato al ricorso, al fine di evidenziare l’incongruità del punteggio assegnato al progetto della ricorrente con riferimento a diversi fenomeni.
7. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative e la sola ricorrente memoria di replica.
8. Alla pubblica udienza del 12.04.2023 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Come esposto in narrativa, il Collegio, in sede cautelare, ha disposto il riesame della domanda di partecipazione della ricorrente limitatamente a due fenomeni, ritenendo che, ad un primo esame, fossero fondate le censure (di cui al terzo mezzo) con cui sono stati dedotti vizi di illogicità manifesta ed erroneità fattuale con riferimento ai relativi punteggi, e ciò sulla scorta di un precedente di questa Sezione (sent. 14.11.2019, n. 13049) che, ad un primo, sommario esame, si presentava ictu oculi , e senza necessità di apprezzamenti ulteriori, del tutto conferente al caso che occupa.
Nelle more, la Sezione ha definito nel merito, e dunque con esaustivo approfondimento, contenziosi analoghi a quello odierno, nei quali, tra le altre, era stata sollevata una censura del tutto simile a quella dedotta con il secondo motivo del ricorso introduttivo, ritenendola condivisibile (cfr. sentenze n. 3578 e 3579 del 2.03.2023).
Ne consegue che, anche ai fini del presente contenzioso, valgono le argomentazioni già rassegnate con le suddette pronunce. In particolare, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a., si rinvia alle motivazioni di cui alla citata sentenza n. 3579/2023, che così si è espressa:
“ In assenza di una gradazione espressa dei motivi di ricorso proposti dal ricorrente, il Collegio ritiene di dover principiare dello scrutinio del secondo mezzo, in quanto con esso è stato dedotto un vizio che, se fondato, inficerebbe un segmento procedimentale che si pone a monte rispetto a quelli interessati dagli ulteriori vizi denunciati, assumendo, dunque, una portata logicamente e “cronologicamente” prioritaria rispetto alle ulteriori censure esperite con il presente gravame.
A tal fine soccorrono i chiarimenti resi dall’Adunanza Plenaria con la pronuncia n. 5/2015, secondo cui “in assenza della graduazione operata dalla parte, in ragione del particolare oggetto del giudizio impugnatorio legato al controllo sull’esercizio della funzione pubblica, il giudice stabilisce l’ordine di trattazione dei motivi (e delle domande di annullamento) sulla base della loro consistenza oggettiva (radicalità del vizio) nonché del rapporto corrente fra le stesse sul piano logico - giuridico e diacronico procedimentale (in questo senso si erano già pronunciate, sia pure incidentalmente, Ad. plen., n. 9 del 2014, pag. 36;Ad. plen. n. 7 del 2014, pag. 16 e 18;Ad. plen., 14 aprile 2010, n. 1;successivamente, funditus, Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2014, n. 1662)” (cfr. punto 9.2), potendo “egli selezionare, in vista della completa tutela dell’interesse legittimo ed al contempo della legalità e dell’interesse pubblico, le censure da cui principiare secondo l’ordine dettato dalla maggior pregnanza del vizio di legittimità e dallo sviluppo logico e diacronico del procedimento” (cfr. punto 9.3).
Ebbene, non vi è dubbio che, nello sviluppo logico - diacronico dell’iter procedimentale di cui trattasi, la predeterminazione dei sub-criteri di attribuzione dei punteggi da assegnare ai singoli fenomeni/indicatori, cui si appuntano le censure sollevate con il secondo motivo, attiene a un momento che necessariamente precede le fasi dell’esame e della valutazione individuale delle domande di ammissione a contributo da parte dei singoli commissari (fase rispetto alla quale, con il primo mezzo, è stata lamentata la mancanza di verbalizzazione), nonché dell’assegnazione del punteggio unitario formulato dalla Commissione in relazione a ciascuno degli indicatori oggetto di valutazione (segmento procedimentale attinto dalle censure dedotte con il terzo motivo).
2. Nel merito, le doglianze proposte con il secondo mezzo sono fondate.
3. In via preliminare giova un sintetico inquadramento delle disposizioni che “governano” l’erogazione dei contributi in esame.
Questi sono destinati a progetti triennali, corredati da programmi per ciascuna annualità, e sono ripartiti tra gli ambiti di cui all’art. 3, comma 5 del DM del 27 luglio 2017 e s.m.i. (avente appunto ad oggetto i “Criteri e modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”). Tra i suddetti ambiti figura, per quanto qui interessa, anche quello della “danza”, a sua volta suddiviso in diversi settori, tra cui quello degli “organismi di produzione della danza” di cui all’art. 25 del citato DM.
L’art. 5, comma 1 della lex specialis prevede il conseguimento di un punteggio minimo di ammissibilità qualitativa pari a 10 punti, quale “soglia di sbarramento” da superare, dovendo il programma raggiungere un livello minimale di qualità artistica per poter beneficiare del riparto delle risorse pubbliche stanziate.
La suddetta soglia minima di ammissibilità qualitativa è valutata dalle Commissioni consultive competenti per materia “secondo i parametri di cui all’Allegato B del presente decreto”.
Detto allegato B contempla una griglia di valutazione per ciascuno dei diversi ambiti e relativi settori dello spettacolo dal vivo, con predisposizione di appositi “indicatori per la valutazione della qualità artistica” del progetto: questi hanno la funzione di orientare il giudizio valutativo della competente Commissione consultiva lungo i due “assi” della dimensione del “progetto” e del “soggetto”, a loro volta distinti in sei “obiettivi strategici” (due per il “progetto” e quattro per il “soggetto”), nove “obiettivi operativi” (sostenere la qualità del personale artistico, sostenere la qualità del progetto artistico, innovare l’offerta ecc. ecc.) e, infine, undici “fenomeni”, la cui natura e tipologia deriva dagli obiettivi operativi riportati nelle stesse tabelle, ciascuno dei quali riconducibile alla “qualità artistica”.
Per l’ambito “danza”, settore “Organismi di produzione della danza” di cui all’articolo 25, comma 1 del DM 27.07.2017, viene in considerazione la Tabella 20 del medesimo allegato B, che prevede i seguenti fenomeni: “Qualità della direzione artistica”, “Qualità professionale del personale artistico”, “Qualità artistica del progetto”, “Innovatività dei progetti e assunzione del rischio culturale”, “Interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei giovani”, “Continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale”, “Ottenimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali/Partecipazione a festival”, “Strategia di comunicazione (sito internet, campagna di comunicazione, nuovi media e social network, dirette streaming degli spettacoli, ecc.)”, “Integrazione con strutture e attività del sistema culturale”, “Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali”.
Per ognuno dei citati fenomeni/indicatori è prevista l’attribuzione di un punteggio massimo, per un totale di 35 punti complessivi (cfr. art. 5, comma 5 del medesimo DM).
Quanto all’ambito danza – settore Organismi di produzione della danza, il punteggio massimo attribuibile per ciascuno dei sopra citati indicatori/fenomeni è stato predeterminato con l’allegato B al decreto direttoriale n. 1913 del 16.12.2021.
4. Tanto premesso, nel caso di specie le contestazioni mosse con il ricorso si appuntano sull’illegittimità della mancata ammissione della ricorrente ai contributi FUS per difetto di motivazione e di istruttoria, non rinvenendosi in alcuno degli atti della procedura (inclusi i verbali nn. 3 e 4 del 2022 della competente Commissione consultiva, recanti mero rinvio al d.d. n. 1913/21) i criteri di attribuzione dei voti da assegnare a ciascuno dei fenomeni di cui trattasi, con ciò rendendo di fatto impossibile risalire all’iter logico-argomentativo che avrebbe condotto all’assegnazione di soli 7 punti al progetto della ricorrente: la genericità dei criteri valutativi comporterebbe, in altri termini, la palese insufficienza di una motivazione solo numerica, con impossibilità di controllare l’operato della commissione giudicatrice, criticità aggravata dall’assenza di “graduazione” dei singoli punteggi, tanto che non sarebbero nemmeno percepibili le modalità di attribuzione dei punteggi “intermedi” (rispetto a quelli massimi previsti dalla lex specialis).
La censura si appalesa fondata.
La difesa ministeriale, nel ricostruire l’articolato sistema valutativo divisato dal d.m. 27.07.2017, sostiene che l’apprezzamento della “qualità artistica” dei progetti (caratteristica costituente “l’asse prioritario per l’ammissibilità alla contribuzione pubblica”) avviene attraverso il complesso degli “assi”, degli “obiettivi strategici”, degli “obiettivi operativi” e dei “fenomeni” (di cui si è detto), tali da delineare “una sorta di albero strategico che dagli obiettivi arriva ai fenomeni e che rappresenta, nel suo insieme, il paradigma di riferimento e l’iter logico seguito dalla Commissione per l’analisi qualitativa dei progetti presentati”. La valutazione di qualità verrebbe, cioè, espressa “mediante l’attribuzione dei punteggi secondo i parametri previsti per i diversi settori di cui al D.M. che prefigurano e predeterminano l’alveo nel quale deve svolgersi la valutazione di qualità da parte della Commissione”.
Tale meccanismo troverebbe l’avallo in quell’orientamento giurisprudenziale, fatto proprio anche da questa Sezione, secondo cui i criteri e gli indicatori previsti dal D.M. 27.7.2017 e dai relativi allegati sono adeguati, sufficientemente specifici e rispondenti ai requisiti di predeterminazione prescritti dall’art. 12 della legge n. 241/90 (v. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5035/2016;Sez. VI, n. 2699/2018;TAR Lazio, sez. II quater, n. 5332/2019;id., nn. 12814/2019, 12817/2019, 12818/2019, 12820/2019, 13931/2020).
In particolare, è stato argomentato che le valutazioni espresse con la tecnica della cd. “griglia di valutazione”, mediante l’indicazione del “voto” numerico sulla corrispondente voce riportata nelle tabelle di ciascun progetto, soddisfano l’onere di motivazione dei relativi giudizi: “tali principi ormai costituiscono “diritto vivente” per la generalità dei procedimenti concorsuali, inclusi quelli per la corresponsione di benefici economici a disponibilità limitata, quali sono i contributi a valere sul FUS, trovando applicazione anche con specifico riguardo ai procedimenti concessori di sovvenzioni alle attività culturali e di spettacolo, considerato che le valutazioni sulla “qualità artistica” hanno natura di giudizio di tipo “sintetico e di impatto” che investe, per la maggior parte, profili che non consentono la predeterminazione di un ulteriore livello di dettaglio mediante sub-criteri” (cfr. sent. n. 13931/2020, cit.).
È stato precisato che ciò vale in particolare per i giudizi concernenti il “valore” artistico di un progetto o di un professionista, per i quali il criterio di valutazione è necessariamente “generico”, trattandosi di “caratteristiche indivisibili” per cui non è possibile - dal punto di vista ontologico, ancor prima che giuridico - l’articolazione di ulteriori livelli di dettaglio mediante sub-criteri (tali sarebbero le valutazioni sulla “qualità della direzione artistica”, così come quelle relative alla “qualità professionale del personale artistico e delle formazioni/compagnie ospitate”).
È stato ulteriormente puntualizzato che “Solo alcuni elementi di valutazione sono suscettibili di valutazione “oggettiva”, come, ad esempio, quelli che fanno riferimento a fatti e dati di natura quantitativa, che consentono di rilevare la presenza del “fenomeno”, del grado di rilevanza, della frequenza della sua manifestazione: ad es. gli “interventi di educazione e promozione presso il pubblico a carattere continuativo realizzati anche attraverso rapporti con università e scuole per l’avvicinamento dei giovani”;la “continuità pluriennale del soggetto e affidabilità gestionale”, che fa riferimento a parametri derivati dalle scienze aziendalistiche, etc. Per quanto riguarda gli altri elementi di valutazione di natura “qualitativa”, che investono il “pregio” del progetto, il “valore” delle opere o delle maestranze coinvolte etc., non si può pretendere una “maggiore analiticità” del criterio di valutazione in parola;si tratta, appunto, di giudizi che hanno natura sintetico-globale, suscettibili solo di “valutazione d’impatto””.
4.1. Queste affermazioni meritano di essere rimeditate, a principiare dai criteri che vertono su aspetti “quantitativi”.
Dalla giurisprudenza richiamata emerge, infatti, come si sia comunque già inteso valorizzare la differente connotazione dei fenomeni, per come descritti dalle tabelle contenute nell’allegato B al DM 27.07.2017: se alcuni di essi hanno una natura esclusivamente qualitativa, in quanto si appuntano su aspetti e profili non suscettibili di misurazione obiettiva (trattasi, essenzialmente, degli indicatori che, per il settore dell’ambito danza per il quale la ricorrente ha concorso, attengono alla “qualità della dimensione artistica”, alla “qualità professionale del personale artistico”, alla “qualità artistica del progetto”, nonché alla “innovatività del progetto e all’assunzione del rischio culturale”), gli altri presentano (anche) una valenza oggettiva, assumendo rilievo gli aspetti afferenti alla “presenza del fenomeno” e alla “frequenza della sua manifestazione”, oltre che il profilo del “grado di rilevanza” dello stesso.
Ebbene, tenuto conto di tale caratterizzazione degli indicatori, non si ravvisa alcun ostacolo alla previsione di sub-criteri per l’attribuzione dei punteggi in modo da rendere percepibili, anche attraverso la relativa graduazione, le valutazioni dell’organo tecnico.
Tale operazione consentirebbe di rendere intelligibile il giudizio formulato dalla Commissione, consentendo di verificare come il punteggio massimo a disposizione verrà concretamente “dosato”, con una scala di ripartizione del voto numerico tra il limite minimo e quello massimo che consenta appunto di cogliere il grado di apprezzamento manifestato in funzione della rispondenza agli obiettivi (strategico e operativo) perseguiti.
In un’ottica di esemplificazione e al fine di meglio chiarire tale aspetto, laddove per l’indicatore “partecipazione a festival” il DD n. 1913 del 2021 ha individuato il solo punteggio massimo di 3 punti, sarebbe stato poi ulteriormente necessario prevedere gli elementi sulla scorta dei quali detto punteggio sarebbe stato poi gradato, pena l’impossibilità di apprezzare effettivamente le ragioni del relativo voto numerico attribuito dalla Commissione: è quanto emerge nel caso di specie, in cui a fronte di un numero non certo esiguo di manifestazioni indicate in domanda (in totale 17), è stato assegnato un punteggio numerico di 0.5 punti, di cui è stata lamentata l’eccessiva esiguità (cfr. terzo motivo).
O ancora, per il fenomeno “Sviluppo, creazione e partecipazione a reti nazionali e internazionali”, con punteggio massimo pari a 2, non è dato comprendere il motivo per cui alla ricorrente, che aveva indicato un progetto di cooperazione finanziato dall’Unione Europea (di cui la medesima risulterebbe leader), tre reti nate da partenariati internazionali e un’ulteriore rete nazionale “Agis-Aidap” (cfr. pag. 35 del ricorso e pareri pro veritate versati in atti), sia stato assegnato un punteggio (0,5) identico, se non addirittura inferiore, a quello riconosciuto ad altri organismi che avevano menzionato la partecipazione ad un’unica rete (cfr. sempre le doglianze sollevate con il terzo mezzo): se l’intenzione della Commissione consultiva era quella di “premiare”, ad esempio, il grado di risonanza o la vocazione internazionale del network in misura ben maggiore rispetto al numero di reti partecipate o alla loro dimensione solo nazionale, sarebbe stata comunque necessaria la preventiva esplicitazione di tali profili e del peso da assegnare a ciascuno. Ciò anche considerato che, tra gli obiettivi strategici del sostegno dello spettacolo dal vivo, l’art. 2 del DM 27.07.2017 sembra includere, senza operare una gradazione, tutti i profili testè citati, nella misura in cui richiama il sostegno alla “diffusione dello spettacolo italiano all’estero e i processi di internazionalizzazione, in particolare in àmbito europeo, attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico culturale di qualificato livello internazionale” (cfr. lett. e), nonché alla “capacità di operare in rete tra soggetti e strutture del sistema artistico e culturale” (cfr. lett. f).
Ne segue che i voti numerici attribuiti al progetto della ricorrente per i “fenomeni” di tipo quantitativo effettivamente non permettono di risalire alle ragioni dell’inerente giudizio, in assenza di subcriteri e parametri idonei (anche in punto di graduazione) ad illustrare l’iter logico-giuridico che ha portato la commissione ad adottare il contestato esito.
4.2. Ritiene il Collegio che, anche con riferimento ai restanti fenomeni, specificamente presi in considerazione dall’indirizzo giurisprudenziale di cui si è riferito, sarebbe stato previamente necessario dettagliare e precisare i relativi sotto-criteri in funzione della estrinsecazione del giudizio in forma numerica.
Se si pone mente, infatti, ai parametri previsti per l’ambito danza, e nello specifico per il settore degli organismi di produzione della danza (che qui rileva), la corrispondente tabella contenuta nell’allegato B non contempla le necessarie voci di dettaglio.
Si consideri, ad esempio, il fenomeno della “qualità artistica del progetto”, rispondente all’obiettivo strategico di “Qualificare il sistema di offerta” (in tal senso cfr. anche art. 2, comma 2, lett. a) del DM), a sua volta declinato nello specifico obiettivo operativo di “Sostenere la qualità del progetto artistico”: già da questa coincidenza contenutistica tra l’obiettivo operativo prefissato e il parametro ad esso correlato emerge che quest’ultimo, in luogo di precisare, con sufficiente livello di dettaglio, gli elementi e i profili che concorrono al perseguimento del primo, si limita a “replicarne” la dizione.
Lo stesso dicasi per gli ulteriori fenomeni della “Qualità della direzione artistica” e della “Qualità professionale del personale artistico”, previsti in funzione dell’obiettivo operativo di “Sostenere la qualità del personale artistico”.
Ne deriva che l’idoneità del voto numerico a rappresentare adeguatamente la motivazione del giudizio formulato dall’organo consultivo sarebbe predicabile solo in presenza di un corredo sufficientemente dettagliato di apposite sotto-voci, con la predeterminazione a monte dei profili e degli elementi che concorrono, nel loro insieme, a misurare il pregio qualitativo, in funzione degli obiettivi (strategici e operativi) perseguiti, individuando conseguentemente anche il “peso specifico” da riconoscere a ciascuno ai fini dell’attribuzione del punteggio numerico, individuazione ovviamente rimessa all’apprezzamento tecnico-discrezionale dell’Amministrazione, nella misura in cui necessariamente presuppone un bagaglio di competenze e cognizioni specialistiche che attengono all’ambito oggetto di valutazione (per una sufficiente individuazione dei criteri e parametri di valutazione si rinvia al parere recentemente reso dal Consiglio di Stato n. 1169/2022 del 6.07.2022, citato nella memoria difensiva dell’Amministrazione e relativo al sistema di valutazione qualitativa dei progetti per la danza di cui al previgente decreto ministeriale 8 novembre 2007, recante una puntuale articolazione delle “voci” in cui declinare la valutazione artistica).
Altrimenti opinando, tutto resterebbe confinato ad un tautologico e apodittico riferimento alla “qualità artistica” (ad es., di un progetto o delle maestranze utilizzate), ossia un concetto che, nella sua genericità, non consente di apprezzare in cosa effettivamente consista detta qualità, e dunque in che misura e sotto quali profili un progetto sia giudicato maggiormente meritevole rispetto ad un altro.
Peraltro, preme sottolineare che per i parametri di natura qualitativa è prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 20 punti sui 35 complessivi a disposizione (cfr. Allegato B alla d.d. n. 1913 del 2021).
Si può così notare come il suddetto punteggio costituisca la parte più rilevante del giudizio demandato all’amministrazione, tanto che l’esito della selezione (anche in termini di iniziale ammissione alla valutazione concorsuale) potrebbe dipendere soltanto da esso (si osserva come sia stata la stessa amministrazione ad individuare e attribuire portata preminente ai ridetti criteri “qualitativi”, se si considera che l’art. 9, co. 1, d.l. 8 agosto 2013, n. 91, conv. dalla l. 7 ottobre 2013, n. 112, nel demandare all’allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di stabilire con proprio decreto “i criteri per l’erogazione e le modalità per la liquidazione e l’anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo”, ha previsto che i criteri di assegnazione tenessero conto “dell’importanza culturale della produzione svolta, dei livelli quantitativi, degli indici di affluenza del pubblico nonché della regolarità gestionale degli organismi”, sicché l’“importanza culturale”, oltre a riguardare la produzione “svolta”, è solo uno dei parametri, peraltro pariordinato rispetto agli altri, tra quelli da tenere in considerazione ai fini della definizione di tali criteri).
In altri termini, la lettura del sistema propugnata dalla difesa erariale viene in definitiva a risolversi in un sostanziale depotenziamento, se non svuotamento, dei canoni generali di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa (che nella specie trovano declinazione nelle previsioni sull’obbligo di motivazione e nel disposto dell’art. 12 l. n. 241/90, “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”: “[l]a concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”), al punto da far ipotizzare la sussistenza, in capo al soggetto pubblico titolare della relativa potestà, di una sfera di discrezionalità di fatto impermeabile a controlli di qualsiasi tipo (in specie a quello giurisdizionale).
Ma, come anticipato, questo esito contrasta con i ridetti canoni di trasparenza e imparzialità, non potendo rilevare in contrario che ai fini dell’apprezzamento della “qualità artistica” sarebbe da escludere (addirittura “dal punto di vista ontologico”) la possibilità di articolare ulteriori criteri di dettaglio mediante sub-criteri, né risultando condivisibile l’asserzione secondo cui i criteri in esame “costituiscono parametri valutativi sufficientemente specifici” (il che è da escludersi alla luce di quanto sopra argomentato).
Del resto, sempre questa Sezione ha ribadito la “necessità di predeterminare pesi e scale di valutazione per il funzionamento del sistema di attribuzione dei punteggi mediante ‘griglie di valutazione’, sia sotto il profilo dell’assolvimento dell’onere di motivazione dei giudizi espressi dalle Commissioni valutatrici, sia, più in generale, come garanzia sostanziale dell’imparzialità e buon andamento dell’attività valutativa espletata” (v. da ultimo sent. 25 maggio 2022, n, 6718).
Da quanto sin qui osservato discende l’illegittimità per difetto di motivazione anche dei punteggi relativi ai criteri qualitativi (oltre che di quelli inerenti ai criteri “oggettivi”), non risultando minimamente percepibili le ragioni dell’assegnazione al progetto della ricorrente di una votazione finale rivelatasi insufficiente ai fini del raggiungimento della “soglia minima di ammissibilità qualitativa” di 10 punti.
2. In applicazione di tali coordinate ermenuetiche, deve ritenersi che risulta viziata per difetto di motivazione la valutazione formulata con riferimento al progetto presentato dalla ricorrente, non risultando minimamente percepibili le ragioni sottese all’attribuzione di un punteggio finale rivelatosi insufficiente ai fini del raggiungimento della “soglia minima di ammissibilità qualitativa” di 10 punti.
Il ricorso introduttivo va pertanto accolto in ragione della fondatezza del secondo mezzo, con assorbimento dei restanti motivi, e conseguente annullamento degli atti impugnati nelle parti relative alla valutazione del progetto della ricorrente e alla sua esclusione dal prosieguo della procedura, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione, con dovere di integrale rinnovazione, da parte di una nuova commissione, che procederà a valutare nuovamente la domanda (“ stante la necessità di rinnovare la procedura medesima ”: su tali punti v. la sent. n. 6718/2022 cit.).
3. L’accoglimento del ricorso introduttivo rende improcedibile il ricorso per motivi aggiunti.
Al riguardo, infatti, si precisa che il vizio che travolge la determinazione inizialmente espressa comporta l’automatica caducazione anche della rinnovata valutazione resa dalla Commissione consultiva per la danza in ottemperanza all’ordine disposto in sede cautelare, in cui il punteggio originario attribuito ai due fenomeni della “ Partecipazione a festival ” e “ Integrazione con strutture e attività del sistema culturale ”, di 0,5 punti per ciascuno, è stato confermato all’esito di un giudizio che risente del deficit motivazionale (per mancata previsione di idonei sub-criteri e relativi sotto-punteggi) che inficia la valutazione iniziale.
In altri termini, la caducazione delle determinazioni espresse dalla Commissione determina, in via conformativa, l’obbligo di riesaminare l’intero progetto della ricorrente sotto tutti i fenomeni contemplati dalla tabella ministeriale e previa elaborazione di criteri di graduazione dei punteggi da assegnare a ciascuno di essi, con una scala di ripartizione del voto numerico tra il limite minimo e quello massimo che consenta di cogliere il grado di apprezzamento manifestato in funzione della rispondenza agli connessi obiettivi (strategico e operativo) perseguiti.
3.1. Da ultimo, preme puntualizzare che, come dedotto dall’Avvocatura nella memoria illustrativa del 12.03.2023, il decreto del Direttore generale Spettacolo 21.12.2022, n. 2205 (che invero è stato incluso tra gli atti impugnati con il ricorso per motivi aggiunti con la precisazione – contenuta in epigrafe – “ se dovesse occorrere ”, ossia nella misura in cui lo stesso avrebbe in tesi recepito il verbale n. 8/2022 della Commissione Consultiva della Danza, e dunque gravato “ limitatamente alla parte in cui (…) ha confermato i punteggi “incongrui” a suo tempo attribuiti ”), non ha alcuna rilevanza rispetto alla controversia che qui occupa, avendo ad oggetto altro tipo di finanziamento, recependo solo rispetto a quest’ultimo le valutazioni espresse dalla medesima Commissione nella seduta del 15.12.2022 (segnatamente, quelle di cui al punto 1 dell’ordine del giorno).
Ne consegue che il citato decreto non è interessato dagli effetti caducatori conseguenti alla presente pronuncia.
4. La novità e peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.