TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2009-06-25, n. 200900356

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2009-06-25, n. 200900356
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 200900356
Data del deposito : 25 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00297/2009 REG.RIC.

N. 00356/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 00297/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 297 del 2009, proposto da:


B Z, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso Laura Lanari in Ancona, corso Mazzini, 160;


contro

U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr. dello Stato, domiciliata per legge in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 16.01.2009 n. P-AP/L/Q/2007/103087 della Prefetura di Ascoli Piceno - Sportello Unico per l' Immigrazione di Ascoli Piceno a firma del Dirigente dello sportello - notificato in data 04.02.2009 con il quale veniva disposto il rigetto dell'istanza al fine di ottenere il nulla osta all'ingresso del lavoratore subordinato di nazionalità cinese;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di Ascoli Piceno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/06/2009 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato e considerato, ad un sommario esame:

- che, sulla base della documentazione acquisita attraverso l’ordinanza istruttoria n. 240/09, paiono condivisibili le deduzioni contenute nella relazione della Prefettura di Ascoli Piceno in data 28.5.2009, riguardo alla insostenibilità dei costi derivanti dall'assunzione di nuovo personale, anche in ragione della situazione debitoria fiscale e contributiva che pare doversi considerare prevalente rispetto all’allegata possibilità di assumere nuovo personale svolgendo all’interno lavorazioni attualmente affidate a ditte esterne;

Visti gli artt. 19 e 21 della Legge 6.12.1971, n. 1034 nonché l’art. 36 del

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