TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-09-18, n. 202001179
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Pubblicato il 18/09/2020
N. 01179/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01177/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1177 del 2013, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati L C, G M V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L C in Salerno, via M Gaudiosi,6;
contro
il Comune di San Martino Valle Caudina in persona del Sindaco in carica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, p.zza S.Agostino,29;
per l'annullamento
della delibera -OMISSIS-recante approvazione nuovo organigramma dell'ente e dotazione organica del personale per la parte in cui sopprime il posto vacante D3;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Martino Valle Caudina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 giugno 2020 la dott.ssa Angela Fontana;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con la delibera n. -OMISSIS-il comune di San Martino Valle Caudina, nell’ambito del procedimento di riassetto organizzativo dell’ente ha soppresso la posizione D3 – di responsabile dell’URP- rilevando la figura superflua in considerazione delle ridotte dimensioni del comune.
In precedenza, con la deliberazione -OMISSIS-, la medesima amministrazione aveva rilevato che i compiti URP potevano essere svolti, come sempre fatto, da ciascun settore dell’ente relativamente alle proprie competenze.
Per completezza espositiva, poiché tale elemento rileva ai fini della valutazione della legittimità degli atti impugnati, va rilevato che con provvedimento del 16 marzo 2012 era stato avviato il procedimento di revoca della procedura concorsuale per il mancato rispetto della disciplina contenuta neld. lgs 165 del 2001 che impone alle amministrazione il previo espletamento della procedura di mobilità.
2. La delibera -OMISSIS-è impugnata dalla odierna ricorrente la quale aveva partecipato al concorso pubblico indetto dalla amministrazione intimata per la copertura del predetto profilo funzionale, risultandone vincitrice.
Avverso tale atto, essa deduce plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Evidenzia, anzitutto, che l’atto di giunta non contenga una adeguata motivazione in quanto esso fa generico riferimento alla necessità di rispettare i vincoli derivanti dalla spending review senza specificare quale sia l’ammontare della spesa da contenere.
Inoltre, arbitrariamente sarebbe stata soppressa la figura di responsabile dell’URP dal momento che tale ufficio sarebbe obbligatorio presso ciascuna amministrazione.
Infine, sarebbe stato violato l’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 in quanto non sarebbe stato indicato quale sopravvenuto interesse pubblico doveva tutelarsi.
3. Si è costituita in difesa l’amministrazione intimata.
Alla pubblica udienza del 29 giugno 2020 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato.
4.1 La complessa situazione che ha caratterizzato la gestione della procedura concorsuale per la copertura della posizione di responsabile dell’ufficio URP del comune di San Martino Valle Caudina si sostanzia, essenzialmente in due questioni.
La prima attiene alla valutazione operata dalla amministrazione circa la opportunità di sopprimere la posizione in parola, la seconda relativa alla regolarità della procedura concorsuale.
Entrambi gli aspetti devono essere valutati poiché in atti, dalla stessa parte ricorrente, sono prodotti documenti che riguardano entrambi i profili.
4.2 Con riguardo alle specifiche censure articolate avverso l’atto deliberativo impugnato, rileva il Collegio che esse non possano essere condivise.
In primo luogo, va evidenziato come l’art. 11 del d.lgs 165 del 2001 preveda l’istituzione dell’ufficio relazioni con il pubblico per la necessità di assicurare la piena attuazione del principio di trasparenza a cui è finalizzata l’intera normativa sul procedimento amministrativo.
Tale norma, invero, non scolpisce un obbligo a carico della P.A. ed alla cui mancata osservanza è connessa rilevanza omissiva, ma semplicemente indica lo strumento operativo di cui ciascun ente può servirsi al fine di rendere migliori prestazioni alla collettività.
In questo senso, dunque, non può trovare condivisione la censura espressa nel primo motivo di ricorso.
4.3 Quanto al dedotto vizio di difetto di motivazione, anche esso è infondato.
L’amministrazione, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha ritenuto che non fosse conveniente sopportare la spesa per un profilo professionale D3 – peraltro destinato allo svolgimento di un compito non essenziale per l’ente- ritenendo più utile e necessario procedere alla assunzione di due figure corrispondenti al profilo B3 e da destinarsi a funzioni tecnico professionali specifiche (operatore CED ovvero operaio specializzato).
Tale scelta, invero, non appare irragionevole ove si consideri che le figure da ultimo indicate appaiono, condivisibilmente, di più immediata utilità per l’amministrazione.
4.4 Infine, non è condivisibile il richiamo all’art. 21 quinquies che espressamente fa riferimento a provvedimenti ad efficacia durevole rientranti nella categoria delle autorizzazioni o degli atti che attribuiscono vantaggi economici e che non può riguardare le procedure concorsuali.
In ogni caso, nel caso in esame, appare ben posta in evidenza, da parte dell’amministrazione, la ragione di interesse pubblico – appunto rappresentata dalla necessità di assumere due figure di profilo B3 – che ha condotto alla revoca della procedura concorsuale.
Nessun rilevo, peraltro, può assumere la circostanza che il Sindaco abbia nominato un suo portavoce dal momento che si tratta di figura con la quale l’amministrazione non instaura un rapporto di pubblico impiego e che, in ogni caso, è destinata a svolgere compiti nell’esclusivo interesse del capo dell’amministrazione comunale.
In tal senso, le eventuali conseguenze patrimoniali che derivano da tale scelta, non possono essere sindacate da questo Giudice.
5. Infine, come si è anticipato, benchè il procedimento relativo non sia stato portato a conclusione espressamente nell’atto impugnato, non può ignorarsi la circostanza che l’amministrazione abbia rilevato vizi della procedura concorsuale in esame, per violazione delle norme che impongono il preventivo avvio della mobilità obbligatoria.
L’amministrazione, in maniera non del tutto lineare ha gestito il procedimento selettivo d’interesse della ricorrente.
Tuttavia, non si rinvengono i profili di irragionevolezza ed illegittimità dedotti nel ricorso onde la infondatezza dello stesso.
6. Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.