TAR Roma, sez. II, sentenza 2013-12-19, n. 201310964
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Testo completo
N. 10964/2013 REG.PROV.COLL.
N. 08096/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8096 del 2012, proposto da:
Soc. B Plus Giocolegale Ltd, rappresentata e difesa dagli avv. A S, C B, A C e B G C, con domicilio eletto presso l’avv. B G C in Roma, via degli Scipioni, 288;
contro
Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12; Agenzia Delle Dogane;
per l'annullamento
- della nota A.A.M.S. prot. 28625 in data 26.06.2012, comunicata a mezzo fax in data 28.06.2012, con cui ha applicato una sanzione pecuniaria di euro 224.589,00;
- di ogni altro atto eventualmente presuposto o connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2013 il dott. S M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone la ricorrente, concessionaria del servizio pubblico di attivazione e conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di aver ricevuto con atto integrativo del 25 agosto 2010, nell’ambito di affidamento, il compito di sviluppare la sperimentazione di nuovi apparecchi con nuovi sistemi di gioco denominati “Videolotteries” o semplicemente “VLT”. Per detta attività di sperimentazione VLT il citato atto integrativo ha previsto una serie di adempimenti cui resta correlata la previsione di specifici livelli di servizio a cui sono ricondotte le penali di cui all’art. 27 di convenzione ovvero di ritardo nell’adempimento. Con nota del 22 giugno 2011 AAMS ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di irrogazione di sanzione con atto di formale contestazione delle inosservanze riscontrate dalla stessa amministrazione. In particolare, si contestava alla ricorrente l’inosservanza del livello di servizio di cui alla lettere e) e f) dell’allegato 3 – ter alla convezione di concessione, segnatamente e rispettivamente relativi alla verifica automatica della integrità del software ed alla verifica dell’integrità del software di un apparecchio videoterminale abilitato al gioco su richiesta del sistema di controllo entro 12 ore dalla richiesta.
Quindi, con la determinazione in questa sede avversata, AAMS ha irrogato alla ricorrente la penale di cui all’art. 27 comma 3 lettera b) della convenzione di concessione in relazione al suo allegato 3 – ter per il mancato rispetto dei livelli di servizio concernenti la gestione dei sistemi di gioco VLT di cui alle lettere e) ed f) del medesimo allegato, per un importo complessivo pari ad euro 224.589,00.
A sostegno del proposto ricorso si deduce violazione dei principi sull’azione della P.A., segnatamente in materia sanzionatoria; eccesso di potere per travisamento e carenza di istruttoria; errore nei presupposti e difetto di motivazione; mancata prova dell’inadempimento. In sostanza, la ricorrente lamenta l’avvenuta irrogazione della penale senza che fossero comprovati i presunti suoi inadempimenti, che fosse individuata la responsabilità del concessionario e che fosse emersa una chiara correlazione tra le penale irrogata e il danno effettivamente subito dell’amministrazione. Soggiunge la ricorrente che il grado di responsabilità della stessa non poteva essere apprezzato da AAMS in relazione ai singoli pretesi inadempimenti se non con riguardo alla complessità del sistema ed alla necessaria collaborazione di AAMS per la messa a regime dei sistemi di gioco, dovendosi peraltro tener conto della rigidità dei sistemi software utilizzabili perché necessariamente forniti da terzi. In altri termini, non risultano individuate, in sede di applicazione della penale, le specifiche responsabilità della ricorrente. Ancora censura la ricorrente la omessa informazione da parte di AAMS in ordine al mancato raggiungimenti dei livelli di servizio, essendo il concessionario informato solo “a consuntivo” della quantità di penali accumulate. La ricorrente assume poi la violazione dello stesso citato Allegato 3 ter nel senso della avvenuta duplicazione di penali che, nella specie, non avrebbero potuto essere cumulate atteso che l’inadempimento di un livello di servizio (verifica integrità software) inevitabilmente implica il distinto livello di servizio “verifica integrità software del singolo apparecchio videoterminale”. Da ultimo, si censura la fissazione in maniera elevata ed arbitraria delle penali atteso che non si tiene conto della fase di start up e della natura ancora di novità e sperimentale della prima fase.
Se è costituita in giudizio l’intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 23