TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-10-30, n. 202302533

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-10-30, n. 202302533
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202302533
Data del deposito : 30 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/10/2023

N. 02533/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01293/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA NON DEFINITIVA

sul ricorso numero di registro generale 1293 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L C C e G C C, rappresentati e difesi dagli avvocati R I ed E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Vincenzo Monti n. 41;

contro

Comune di Garlasco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F A, S F F e N A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Donizetti 47;

per l’accertamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune sull'istanza 28.4.2023 di pronuncia ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 in relazione alle porzioni attoree del mappale 1717 (già porzione del mappale 521) foglio 27 del Catasto Terreni comunale, occupato d'urgenza a seguito di deliberazione di Giunta comunale 2.5.1978 n. 129 e trasformato in strada pubblica (via Matteotti);

dell'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza con adozione di provvedimento espresso ex artt. 2 l. n. 241/1990 e 42 bis d.P.R. n. 327/2001 e per la condanna del Comune a provvedere, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 c. 3 cpa;

nonché per l'annullamento del silenzio formatosi sull'istanza di accesso formulata dai ricorrenti il 28.4.2023 e della nota comunale 29.5.2023 prot. 9604 di successivo differimento dell'evasione dell'istanza d'accesso;
per l'accertamento e la declaratoria dell'illiceità del riscontro comunale all'istanza d'accesso e per la conseguente condanna del Comune a rilasciare i documenti amministrativi richiesti, con le statuizioni conseguenti, in ordine a tutte le domande dedotte, idonee a rendere effettivo il giudicato ex art. 34, c. 1, lett. e) cpa.;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti

per l'annullamento del provvedimento comunale 4.10.2023 prot. 18357 di rigetto dell'istanza di emissione del decreto ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, del preavviso di diniego 5.9.2023 prot. 16533, nonché della deliberazione di Giunta comunale del 2.5.1978 n. 129 e degli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Garlasco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;

Considerato che

i ricorrenti hanno domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso presentata in data 28.4.2023 e della nota del 29.5.2023 con cui l’amministrazione comunale ha differito l’accesso alla data del 28.6.2023;

i ricorrenti hanno, inoltre, domandato l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Garlasco sull’istanza, presentata anch’essa in data 28.4.2023, di adozione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001 dell’area censita in catasto al foglio 27, mappale 1717;

il Comune ha riscontrato l’istanza di accesso, ostendendo alcuni dei documenti richiesti e dichiarando l’inesistenza di altri;

va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso;

con provvedimento del 4.10.2023 il Comune si è pronunciato sull’istanza ex art. 42 bis, d.P.R. n. 327/2001, rigettandola;

tale atto, per quanto di reiezione dell’istanza, soddisfa la pretesa all’adozione di un provvedimento espresso;

va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere anche con riguardo alla domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio;

la domanda proposta con il ricorso per motivi aggiunti, di annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di acquisizione sanante, deve essere trattata con il rito ordinario, così come previsto all’articolo 117, comma 5, cod.proc.amm.;

va pertanto disposta la conversione del rito, da rito del silenzio a rito ordinario, e fissata l’udienza pubblica del 26 marzo 2024;

spese al definitivo;

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