TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-03-09, n. 201600288

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. I, sentenza 2016-03-09, n. 201600288
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 201600288
Data del deposito : 9 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01472/2007 REG.RIC.

N. 00288/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01472/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. 1472 del 2007 proposto da V S, rappresentato e difeso dall’avv. V C ed elettivamente domiciliato in Bologna, viale XII Giugno n. 7, presso lo studio dell’avv. L P;

contro

il Comune di Rimini, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’avv. M A F ed elettivamente domiciliato in Bologna, strada Maggiore n. 31, presso lo studio dell’avv. F B;

per l'annullamento

dei provvedimenti prot. n. 176831 e prot. n. 176832 del 1° ottobre 2007, con cui il Dirigente dell’Ufficio Condono del Comune di Rimini ha dichiarato l’irricevibilità delle istanze presentate dal ricorrente in data 28 gennaio 2004 per la sanatoria ex art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 (conv. legge n. 326/2003) di manufatti realizzati senza titolo edilizio in via Coriano n. 273.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Rimini;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Udito l’avv. F B, per il Comune di Rimini, alla pubblica udienza del 24 febbraio 2016;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Presentate dal ricorrente, in data 28 gennaio 2004, due istanze per la sanatoria ex art. 32 del decreto-legge n. 269 del 2003 (conv. legge n. 326/2003) di interventi realizzati senza titolo edilizio in via Coriano n. 273, il Dirigente dell’Ufficio Condono del Comune di Rimini dichiarava irricevibili le domande in ragione della mancata allegazione – entro il 10 dicembre 2004 – degli “ elaborati grafici attinenti alle opere per le quali si richiede il titolo in sanatoria e della “ dichiarazione del professionista abilitato competente che asseveri, ai sensi dell’art. 481 del codice penale, l’osservanza delle dichiarazioni richieste per la sanabilità delle tipologie d’abuso ”, così come prescritto dall’art. 27 della legge reg. n. 23 del 2004 (v. provvedimenti prot. n. 176831 e prot. n. 176832 del 1° ottobre 2007).

Avverso tali atti ha proposto impugnativa l’interessato.

Denuncia l’illegittimità costituzionale della norma regionale che fissa la decadenza della domanda in caso di mancata presentazione della relativa documentazione entro il 10 dicembre 2004, in quanto previsione asseritamente in contrasto con il principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e con il principio di ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 Cost., nell’assunto che, a fronte di una riscontrata carenza documentale, l’Amministrazione dovrebbe sempre invitare preventivamente il cittadino ad integrare la documentazione mancante e, solo in ipotesi di ulteriore inerzia, potrebbe sanzionare la condotta omissiva mediante una pronuncia di irricevibilità o di improcedibilità della domanda. Denuncia, ancora, l’illegittimità costituzionale – per violazione dell’art. 117 Cost. – della medesima normativa regionale nella parte in cui, relativamente ai nuovi manufatti, impone la produzione dell’asseverazione di un professionista abilitato circa la conformità delle opere alla disciplina vigente, in quanto contrastante con il principio fondamentale stabilito dalla legge statale – e non derogabile dalla legge regionale – secondo cui la sanatoria riguarda invece gli interventi edilizi non conformi alla disciplina vigente.

Di qui, previa remissione degli atti alla Corte costituzionale, la richiesta di annullamento degli atti impugnati.

Si è costituito in giudizio il Comune di Rimini, resistendo al gravame.

All’udienza del 24 febbraio 2016, ascoltato il rappresentante dell’Amministrazione, la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Per quel che rileva nella presente controversia, dispone l’art. 27 della legge regionale n. 23 del 2004 («Vigilanza e controllo dell’attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all’articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326») che le “ domande relative alla definizione degli illeciti edilizi sono presentate al Comune fino al 10 dicembre 2004 ” (comma 1), che le “ domande presentate in data antecedente all’entrata in vigore della legge 30 luglio 2004, n. 191 (…) restano salve e sono esaminate dai Comuni nell’osservanza della presente legge. È fatta salva la facoltà per gli interessati di procedere al ritiro, alla modifica e alla integrazione delle stesse, entro la data del 10 dicembre 2004 ” (comma 2), che alla “ domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi sono allegati: a) gli elaborati grafici attinenti alle opere per le quali si richiede il titolo in sanatoria, con allegata documentazione fotografica dalla quale risulti la descrizione delle opere medesime e lo stato dei relativi lavori;
b) l’asseverazione del professionista di cui all’articolo 29;
c) …
” (comma 3) e che la “ mancata presentazione entro il 10 dicembre 2004 della documentazione di cui alle lettere a) e c) del comma 3 e della asseverazione del professionista, prevista dall’articolo 29, comma 1, lettera a), unitamente alla domanda relativa alla definizione dell’illecito, comporta la irricevibilità della domanda stessa … ” (comma 4). Si tratta di previsioni che, come è stato osservato (v. Cons. Stato, Sez. I, 27 gennaio 2012 n. 417/2012), costituiscono ordinaria espressione del potere regionale di definizione delle norme di dettaglio necessarie alla determinazione dei limiti e delle condizioni della condonabilità amministrativa dei manufatti edilizi abusivi, sicché legittimamente il Comune di Rimini ha applicato la relativa disciplina al caso di specie, dichiarando l’irricevibilità di istanze di condono non integrate, nei termini richiesti dalla normativa regionale, con gli elaborati grafici e l’asseverazione tecnica del professionista (v. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 30 marzo 2015 n. 325 e 27 novembre 2014 n. 1167;
v. anche Cons. Stato, Sez. I, 16 marzo 2012 n. 1303/2012).

Né profili di possibile incostituzionalità della normativa regionale si ravvisano nell’introduzione di un termine decadenziale per la presentazione della relativa documentazione. E’ sufficiente a tal fine rilevare che la previsione di un onere dell’Amministrazione di ammissione del privato ad integrare la documentazione carente non costituisce una soluzione costituzionalmente imposta, in quanto non è irragionevole che in determinati procedimenti, per esigenze di certezza dei tempi di definizione dell’ iter , il termine di presentazione della domanda e dei relativi allegati acquisti il carattere della perentorietà, secondo valutazioni discrezionali del legislatore che incorrono in censure di incostituzionalità solo se il termine si presenti così ristretto da rendere particolarmente difficoltoso all’interessato il rispetto della scadenza temporale impostagli dalla legge.

Quanto, poi, alla denunciata incompatibilità della prescritta tipologia di asseverazione tecnica del professionista rispetto alla normativa statale che ammette alla sanatoria le opere non conformi alla disciplina vigente – laddove la normativa regionale imporrebbe per i nuovi manufatti la dichiarazione di rispondenza degli interventi abusivi alla legislazione urbanistica e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti –, si tratta di questione a questo punto priva di rilevanza, giacché la declaratoria di irricevibilità delle due domande trova autonomo e sufficiente fondamento nell’omesso tempestivo deposito degli elaborati grafici, indipendentemente dunque dall’asseverazione tecnica del professionista abilitato.

Il ricorso, pertanto, va respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, e vengono liquidate come da dispositivo.

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