TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-10-31, n. 202200640

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2022-10-31, n. 202200640
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200640
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2022

N. 00640/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00196/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 196 del 2018, proposto da
Telecom Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D D F, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Domenico D'Alessio, in Ancona, via Giannelli 36;

contro

Ispettorato Territoriale del Lavoro Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

previa sospensione

della disposizione prot. n. 34653/2017, adottata ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Ancona;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La società ricorrente impugna la disposizione prot. 34653 del 20 dicembre 2017, impartita dal personale ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004, a seguito di un accesso sollecitato da un dipendente dell’unità produttiva Telecom di Ancona;
con tale provvedimento alla società ricorrente è stato imposto di provvedere “ …previo esame con la RSU, di addivenire ad una regolamentazione della modalità di calcolo della …. franchigia mensile di 29 minuti prevista dal Regolamento Aziendale, al paragrafo 2.2. punto b.2., dandone comunicazione a tutti i lavoratori e adottando gli eventuali atti conseguenti ”.

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda sottostante, va chiarito che:

- il software aziendale utilizzato da Telecom per la rilevazione degli orari di entrata e uscita dei dipendenti opera un arrotondamento in centesimi anziché in sessantesimi;

- il vigente Regolamento Aziendale prevede a favore dei lavoratori una franchigia di 29 minuti mensili di ritardo (per cui il dipendente che accumula un ritardo mensile contenuto in 29 minuti non subisce alcuna decurtazione stipendiale);

- nel mese di agosto 2016 il dipendente in questione aveva registrato alcuni ritardi in entrata per un totale di 29 minuti (il dettaglio è riportato in ricorso), ma, per effetto del suddetto arrotondamento automatico, i minuti complessivi di ritardo risultavano essere 30, per cui l’azienda gli ha applicato una decurtazione di € 7,07 lordi;

- il dipendente, ritenendo ingiusta la sanzione, aveva richiesto l’intervento dell’I.T.L., affinché fosse imposto all’azienda di correggere il sistema di rilevazione delle presenze.



2. Da qui è scaturito il provvedimento impugnato, che Telecom Italia (dopo aver inutilmente proposto un ricorso gerarchico al Capo dell’I.T.L. di Ancona) censura in questa sede per i seguenti motivi:

a) eccesso di potere per falsa applicazione dell’art. 26 del c.c.n.l. di settore e per erroneità dei presupposti;

b) eccesso di potere determinato dall’estrema genericità dell’atto;

c) eccesso di potere determinato da contraddittorietà interna ed esterna;

d) eccesso di potere determinato da difetto di istruttoria;

e) eccesso di potere per sviamento;

f) erronea valutazione ed interpretazione dei fatti: legittimità del sistema di calcolo della prestazione oraria e sua risalente conoscenza da parte dei lavoratori di Telecom Italia.



3. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona.

Con ordinanza n. 103/2018 è stata respinta la domanda cautelare, avendo il Tribunale ritenuto insussistente il periculum in mora .

La causa è stata trattenuta per la decisione di merito all’udienza pubblica del 12 ottobre 2022.

DIRITTO



4. Il ricorso va accolto, il che impone l’esame di alcune eccezioni preliminari, di cui due sollevate ex officio dal Tribunale nell’ordinanza n. 103/2018 e la terza sollevata dall’I.T.L. nel rapporto informativo depositato in data 27 aprile 2018.

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