TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-04-02, n. 201400395
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N. 00395/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00882/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 882 del 2013, proposto da:
F.P., P.A.S., quali esercenti la potesta' genitoriale su minore, rappresentati e difesi dall'avv. L P, con domicilio eletto presso il suo studio in Ancona, viale della Vittoria, 6;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentato e difeso, per legge, dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria in Ancona, piazza Cavour, 29;
- OMISSIS -
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione alla classe successiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, sono stati impugnati i provvedimenti con i quali la ricorrente non è stata ammessa alla classe successiva.
Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 20 marzo 2014, sentiti i difensori delle parti, come da vervale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Sono infondate le doglianze rivolte avverso la composizione del consiglio di classe che ha espletato lo scrutinio finale, non potendo ritenersi che siano state disattese le disposizioni normative concernenti la sostituzione di docenti legittimamente assenti.
Sono infondate le doglianze con le quali parte ricorrente lamenta mancanza di motivazione, eccesso di potere e carenza di istruttoria.
Il Collegio condivide il principio di diritto per il quale, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, ogni provvedimento amministrativo concernente lo svolgimento di pubblici concorsi e di prove d’esame, deve essere motivato.
La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
Indiscutibile essendo l’obbligo giuridico di motivazione, la dialettica giurisprudenziale involge l’ampiezza e la consistenza della motivazione.
Si ritiene, al riguardo, condivisibile l’orientamento giurisprudenziale per il quale la motivazione dei provvedimenti concernenti la valutazione dell’apprendimento e delle competenze acquisite non richieda diffuse e articolate argomentazioni, ma possa concretarsi nell’indicazione sintetica delle lacune, delle inesattezze o degli errori, individuati nella prova sostenuta dall’alunno, per i quali il consiglio di classe è addivenuto alla valutazione espletata.
Se è vero, infatti, che l’allievo è a conoscenza di alcuni elementi dell’istruttoria procedimentale, ed in particolare, quanto alla prova scritta, delle tracce estratte e dei temi dal medesimo svolti, è anche vero che, in mancanza di qualsivoglia indicazione dalla quale possa evincersi la spiegazione del punteggio espresso in termini numerici, resterebbe irrimediabilmente sacrificato, per effetto del mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale, il diritto alla emenda degli errori commessi.
Con maggior impegno esplicativo, non può obliterarsi il diritto dell’alunno pretermesso di comprendere per quali aspetti la prova dal medesimo sostenuta sia stata valutata come insufficiente, ovvero se tale valutazione sia stata espressa per una carenza nella trattazione, che non abbia affrontato profili richiesti dalla traccia, o per essersi la stessa discostata dalla traccia (c.d. fuori tema), o per aver la trattazione travisato l’oggetto della traccia, o per aver espresso concetti errati o contrastanti con la disciplina di settore, o per essere la prova priva di coerenza o illogica, o caratterizzata da scarsa proprietà lessicale, o da errori sintattici o grammaticali.
Il punteggio numerico, esprimendo l’indice di apprezzamento della prova, presuppone il complesso delle valutazioni doverosamente espletate su ciascuno degli aspetti della prova dell’alunno, valutazioni che, peraltro, in mancanza di qualsivoglia, pur sintetica indicazione motivazionale, restano non conoscibili, e, talvolta, non comprensibili, con illegittima pretermissione del diritto dello studente di correggere, in future competizioni, come nel prosieguo della vita formativa e professionale, i propri errori.
Deve ritenersi, pertanto, che l’obbligo giuridico di motivazione non possa non comprendere le valutazioni a monte del punteggio numerico, ovvero il perché, date le tracce e data la prova sostenuta, tale prova sia stata valutata con il punteggio assegnato.
La determinazione sufficientemente precisa dei criteri di valutazione e l’indicazione di una griglia di valutazione atta ad esplicitare l’iter logico seguito nella valutazione devono unirsi all’indicazione degli elementi della prova in relazione ai quali si è addivenuti alla valutazione concretamente espletata.
Una simile considerazione appare giuridicamente imposta dall’art. 3 della legge n° 241/1990, laddove testualmente richiede che l’esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione debba essere correlata alle risultanze dell'istruttoria.
In mancanza di un qualsivoglia riferimento concreto alle prove sostenute e al rendimento manifestato dall’alunno nel periodo sottoposto a valutazione, il punteggio numerico si risolve in un dogma astratto, in contrasto con il necessario sillogismo logico nella esplicitazione delle ragioni della determinazione.
Il concreto riferimento alla prova dell’alunno può estrinsecarsi in sintetiche note a margine o in calce all’elaborato, atte ad indicare le lacune, gli aspetti della prova ritenuti non sufficienti o illogici, gli errori gravi e le inesattezze concettuali, tali che l’interessato possa soddisfare la propria pretesa conoscitiva delle ragioni della determinazione, in chiave correttiva e migliorativa della propria strutturazione culturale e professionale.
Nell’odierna controversia, l’obbligo motivazionale, nella consistenza necessaria ad assolverlo, secondo le osservazioni superiormente svolte, non può ritenersi essere stato disatteso.
Dal verbale dello scrutinio finale del 15 luglio 2013 emerge che la ricorrente non è stata ammessa alla classe successiva per non aver recuperato le insufficienze in inglese, matematica, modellazione.
Non può ritenersi che siano rimaste incomprensibili o inspiegabili le ragioni per le quali il consiglio di classe, in base alla ponderazione del profitto dell’alunna e delle prove di verifica dalla stessa sostenute sulle materie nelle quali sono state rilevate insufficienze, sia pervenuto ad una valutazione di insufficienza delle evoluzioni cognitive e competenziali necessarie a frequentare la classe successiva, non essendo state colmate le lacune nei contenuti cognitivi richiesti per l’ammissione alla classe successiva.
Le dedotte doglianze con le quali la ricorrente lamenta che non siano state compiutamente comunicate le carenze formative addebitatele in sede di scrutinio finale sono infondate, non potendo ritenersi che l’apprendimento in recupero possa essere stato impedito.
Le dedotte doglianze con le quali parte ricorrente insorge avverso i tempi dei corsi di recupero e delle verifiche sono infondate, considerato che le scelte concernenti l’espletamento dei corsi di recupero costituiscono esercizio della potestà organizzatoria dell’amministrazione, il cui svolgimento nella fattispecie concreta non può ritenersi affetto dalla lamentata irragionevolezza.
Conclusivamente, il ricorso, dev’essere respinto.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite, per ragioni equitative.