TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-10, n. 202101895
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Testo completo
Pubblicato il 10/06/2021
N. 01895/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02238/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2238 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Caronte & Tourist S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Carmelo Briguglio e Ferruccio Puzzello, domiciliati ex art. 25 c.p.a.;
contro
Autorità Portuale di Messina nonché Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Capitaneria di Porto di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, domiciliataria ex lege in CA, alla Via Vecchia Ognina n.149;
nei confronti
Capieci S.p.A. Navigazione, Rimorchiatori e Salvataggio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Donato De Luca, Patrizio Leozappa e Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Donato De Luca sito in CA, alla Via Lago di Nicito n. 14;
per l'annullamento
A) mediante ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza n. 111 del 16 ottobre 2017 della Capitaneria di Porto di Messina, Autorità Marittima dello Stretto di Messina, avente ad oggetto le tariffe del servizio di rimorchio in “prontezza operativa”;
- della nota presupposta n. 24290 del 6 settembre 2017, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti deliberava l’adozione del provvedimento tariffario, nonché il parere n. 5572 del 21 giugno 2017 dell’Autorità Portuale di Messina.
B) mediante primo ricorso per motivi aggiunti:
1) dell’ordinanza n.18/2018 del 6.4.2018 adottata dalla Capitaneria di Porto – Autorità Marittima dello Stretto di Messina, avente ad oggetto le tariffe del servizio di rimorchio in “prontezza operativa”;
2) della nota presupposta, richiamata nell’Ordinanza tariffaria impugnata, prot.n.8238 del 26.3.2018 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale, deliberava di procedere alla adozione di un nuovo provvedimento tariffario per il servizio di rimorchio, nonché del parere prot.n.1636/2018 adottato dall’Autorità Portuale di Messina.
C) mediante secondo ricorso per motivi aggiunti:
- dell'ordinanza n.70/2020 del 13.10.2020, adottata dalla Capitaneria di Porto, Autorità Marittima dello Stretto di Messina, in persona del Capo del Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Messina, avente ad oggetto Tariffe servizio di rimorchio in prontezza operativa;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di tutte le parti costituite;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2021 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha adito, mediante ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento degli atti – di cui in epigrafe – mediante i quali la Capitaneria di Messina ha stabilito, per gli anni dal 2017 a 2020, la misura delle tariffe oggetto le tariffe del servizio di rimorchio in “prontezza operativa.
Allegava a tal fine, in punto di fatto, quanto segue:
- di svolgere il servizio di trasporto passeggeri e autoveicoli tra il porto di Messina e quello di Villa San Giovanni;
- che in forza del decreto ministeriale del 17 marzo 1997 era obbligatorio, per le navi in entrata ed in uscita dal porto di Messina, il servizio di rimorchio nella modalità della “prontezza operativa”;
- che il citato decreto prevedeva, in particolare, come facoltativo il cosiddetto servizio di “rimorchio manovra”, mentre obbligatorio il servizio di rimorchio reso nella forma della “prontezza operativa continua” nell’arco delle 24 ore (consistente nell’obbligo a carico della concessionaria di adibire un rimorchiatore in stand-by per far fronte ad eventuali chiamate di emergenza delle navi in entrata ed in uscita dal porto);
- che con successiva ordinanza n. 69/1997 l’Autorità Marittima aveva fissato la tariffa per le navi in entrata e in uscita dal porto di Messina;
- che con sentenza n. 63/2002 il Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva, da un lato, ritenuto legittimo il regolamento di istituzione del servizio permanente di “prontezza operativa”; dall’altro, annullato l’ordinanza tariffaria per difetto di istruttoria “ attesa l’accertata valenza inquinante sulla corretta ed equilibrata valutazione degli interessi pubblici e privati in comparazione, assunta dalla prioritaria considerazione accordata, nel contesto del procedimento, all’interesse economico del concessionario ” (cioè del soggetto che svolgeva il servizio di rimorchio);
- che in ragione di ciò venivano adottate ulteriori ordinanze, ritenute legittime dal giudice amministrativo;
- che con decreto del 22 marzo 2017 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti approvava un nuovo regolamento locale sperimentale, valevole per un periodo non inferiore ai due anni, riguardante la disciplina del servizio di rimorchio delle navi in transito nei porti di Messina e di Milazzo e nelle relative rade, nonché nell’area di sicurezza dello stretto di Messina, ove era previsto che l’espletamento del servizio di rimorchio avvenisse in un’amplissima area omnicomprensiva dell’ambito portuale di Messina e di Milazzo, nonché nell’area di sicurezza dello stretto di Messina, compresi gli ambiti portuali di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Messina Tremestieri;
- che il nuovo regolamento prevedeva che il servizio venisse esplicato secondo le seguenti modalità: - “rimorchio manovra”; - “assistenza continuativa”; - “prontezza operativa” (quest’ultimo obbligatorio solo nel porto di Messina);
- che l’Autorità Marittima avviava il procedimento per l’introduzione della tariffa del servizio di “rimorchio manovra” e di “assistenza continuativa”, mentre, con successiva ordinanza n. 109/2017 determinava le tariffe per il servizio di “rimorchio manovra” e per il nuovo servizio di “assistenza per il pronto intervento per motivi precauzionali”;
- che in relazione al servizio obbligatorio di “prontezza operativa” era stato inoltre avviato un diverso procedimento, all’esito del quale l’Autorità Marittima adottava l’impugnata ordinanza n. 111/2017, recante la disciplina delle tariffe per il relativo servizio nel porto di Messina a decorrere dall’1 novembre 2017;
- che in quest’ultima era stato previsto un illegittimo meccanismo di ripartizione dell’onere tariffario progressivo in relazione al tonnellaggio della nave.
Deduceva quindi, in punto di diritto, i seguenti motivi di gravame:
1) “ Violazione dei principi del c.d. giusto procedimento. Difetto di istruttoria procedimentale. Violazione dell’art.7 e ss. della L.n.241/1990 ”;
2) “ Eccesso di potere. Difetto di Istruttoria. Sviamento dalla causa tipica.