TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-01-29, n. 200900136

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-01-29, n. 200900136
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200900136
Data del deposito : 29 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00244/2008 REG.RIC.

N. 00136/2009 REG.SEN.

N. 00244/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 244 del 2008, proposto da:
M G S, G P F, M P D P, S B, R D B, rappresentati e difesi dall'avv. A M, con domicilio eletto presso Alberto Florio in Bari, alla via Dalmazia n.161;

contro

Comune di Carpino in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso l’avv.Eda Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore n.14;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31 ottobre 2007 pubblicata in data 13 novembre 2007 con la quale si è deliberato di “modificare l’art. 35 comma 2 del regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41/2000, ai sensi del D.lgs. n. 267 del 18 gennaio 2000, nel modo seguente: “la proposta è messa a disposizione dei componenti dell‘Organo Consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni”;

b) dell’art. 35 del Regolamento di contabilità del Comune di Carpino cosi come modificato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31 ottobre 2007 pubblicata il 13 novembre 2007;

c) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quelli impugnati, ancorché non conosciuti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carpino in persona del Sindaco p.t.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 06/11/2008 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Con il ricorso in epigrafe –notificato in data 10.1.2008 e depositato il successivo 8 febbraio- un gruppo di consiglieri comunali ha proposto gravame avverso la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 31 ottobre 2007, con la quale si è deliberato di “modificare l’art. 35 comma 2 del regolamento comunale di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 41/2000, ai sensi del D.lgs. n. 267 del 18 gennaio 2000, nel modo seguente: “la proposta è messa a disposizione dei componenti dell‘Organo Consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni”;
nonché avverso il nuovo testo dell’art.35 stesso lamentando che le modifiche introdotte limiterebbero il diritto dei consiglieri di ottenere documenti propedeutici all’approvazione del rendiconto di gestione.

La norma in questione, nella versione originaria, così recitava: “la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto, corredata dalla relazione del revisore, dovrà essere depositata unitamente ai relativi allegati, nella segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri, almeno 20 giorni prima della seduta consiliare in cui viene esaminato il rendiconto e consegnati in copia conforme all’originale ai componenti della commissione consiliare competente, se istituita, in mancanza ai capigruppo consiliari”.

2.-In data 27 febbraio 2008 si è costituita in giudizio l’amministrazione comunale eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità del gravame sotto distinti profili e, comunque, la sua infondatezza.

2.1.-I l ricorso –notificato il 10.1.2008- sarebbe irricevibile poiché la delibera impugnata risulta adottata il 31 ottobre 2007 e i ricorrenti –fatta eccezione per il sig. R D B- avrebbero partecipato attivamente alla seduta nella quale la delibera stessa è stata votata e dichiarata immediatamente esecutiva;
circostanza, quest’ultima, che rafforzerebbe l’eccezione in esame poiché, essendo la delibera gravata efficace dalla data di adozione, avrebbe immediatamente concretato la lesione.

Rispetto al sig. D B, poi, il gravame sarebbe inammissibile in virtù del principio giurisprudenziale -che si assume consolidato- per cui non potrebbe ammettersi, per carenza di legittimazione attiva, l’impugnazione da parte di un consigliere comunale di un provvedimento rispetto al quale non abbia espresso voto contrario.

Ancora –e in contraddizione con la richiamata eccezione di irricevibilità- il ricorso sarebbe inammissibile sotto distinto profilo;
più precisamente per mancanza dell’attualità dell’interesse ad agire trattandosi di atto a contenuto generale ed astratto, in quanto tale insuscettibile di provocare una lesione attuale e concreta all’interesse dei possibili destinatari.

Infine, il gravame sarebbe inammissibile per presunta genericità delle censure.

2.2.-Ritiene il Collegio che soltanto la prima delle riportate eccezioni sia fondata.

Non può invero dubitarsi che –alla stregua dei principi generali- il dies a quo per l’impugnazione degli atti amministrativi cominci a decorrere dalla piena conoscenza dell’atto;
e che, applicando tale generale principio alla fattispecie per cui è causa, la piena conoscenza debba presumersi, iuris e de iure, in capo ai consiglieri comunali che abbiano partecipato alla discussione e –soprattutto- alla votazione finale della delibera impugnata.

Al più –in fattispecie analoghe- potrà distinguersi, ai fini della potenzialità lesiva concreta, tra l’atto dichiarato immediatamente esecutivo e quello che invece consegue l’efficacia all’esito dell’iter ordinario, previo esperimento delle formalità di pubblicazione previste dalla legge.

Non vi è dubbio –né è oggetto di contestazione- che nella specie la delibera sia stata dichiarata immediatamente eseguibile e che, pertanto, la lesione lamentata si sia verificata con immediatezza;
né che i ricorrenti –ad eccezione del consigliere D B- abbiano partecipato alla seduta in cui l’atto impugnato è stato adottato e, in particolare, alla votazione finale esprimendo voto contrario (lo si ricava dal testo della deliberazione impugnata versata in atti).

Non può, pertanto, dubitarsi che gli stessi fossero edotti del contenuto della delibera in questione già alla data di adozione della stessa (il 31.10.2007).

Il gravame notificato in data 10.1.2008 risulta pertanto intempestivo.

2.3.-Non così per il consigliere D B, rispetto al quale viene però spiegata un’eccezione di inammissibilità per carenza di legittimazione, per non avere lo stesso partecipato alla votazione del provvedimento gravato.

L’eccezione di carenza di legittimazione non può tuttavia essere condivisa.

Non può invero ravvisarsi nella mancata partecipazione di un consigliere comunale alla discussione e votazione di una deliberazione alcun disinteresse verso l’argomento trattato, nè una sorta di acquiescenza anticipata rispetto alla volontà poi espressa dal Consiglio in ordine all’argomento stesso.

L’interesse ad agire si radica infatti nella divaricazione tra l’opinione del consigliere e la volontà consiliare;
sicchè soltanto l’espressione di voto favorevole determina quell’identificazione tra il singolo consigliere e l’organo di appartenenza che fa cessare ogni interesse –processualmente rilevante- a far valere circostanze utili alla caducazione dei provvedimenti adottati dall’organo di appartenenza stesso. Diversamente, la mancata partecipazione all’adunanza, l’allontanamento al momento del voto o l’espressione di voto contrario salvaguardano proprio il presupposto dell’interesse ad agire.

2.4.- Né possono trovare accoglimento le ulteriori eccezioni di inammissibilità.

2.4.1.- Quanto alla presunta genericità delle censure articolate con il ricorso è agevole obiettare che, contrariamente a quanto lamentato dalla difesa dell’Amministrazione, le stesse sono inequivocabilmente indirizzate proprio ai contenuti della delibera impugnata nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, che assumono compromesso il diritto di accesso dei consiglieri comunali agli atti connessi all’approvazione del bilancio in dipendenza della nuova formulazione dell’art.35 del regolamento in questione.

2.4.2.-Quanto, invece, alla presunta assenza di immediata lesività dell’atto impugnato in considerazione della natura regolamentare dello stesso, deve osservarsi che se per un verso il principio può essere condiviso sul piano generale, per altro verso non può essere ignorata la peculiarità delle fattispecie legate alle eventuali lesioni del munus di consigliere.

E’ noto infatti che -secondo consolidata giurisprudenza- il consigliere comunale è legittimato a proporre impugnazione avverso atti dell’organo (o comunque dell’Amministrazione) di appartenenza soltanto qualora risulti lesa la sua sfera giuridica (rectius: il suo ufficio o le sue prerogative) in conseguenza della modifica della composizione o del funzionamento dell’organo stesso;
sicchè, per la natura stessa del pregiudizio azionabile in giudizio, la fonte della lesione sarà ordinariamente riconducibile proprio ad un atto di natura regolamentare.

3.-Veniamo, dunque, all’esame del merito della controversia non potendo il gravame essere dichiarato irricevibile con riferimento al consigliere D B.

Ed invero, per consolidati principi giurisprudenziali il ricorso collettivo, ancorchè cartolarmente unitario, si caratterizza per l’autonomia delle singole azioni ;
sicchè le vicende processuali che colpiscono uno o più dei ricorrenti non sono idonee a pregiudicare la posizione degli altri (cfr. sul punto Tar Lazio, Roma, sez.III, 20.7.2006, n.6130 e la prima Sezione di questo Tar, 1.12.2004, n.5660).

Orbene, con un unico motivo di gravame, si lamenta la presunta lesione del diritto di accesso dei consiglieri alla documentazione propedeutica all’approvazione del rendiconto di gestione in asserito contrasto con l’art.43 del d.lgs. n.267/00 che consacra il diritto di accesso dei consiglieri stessi in relazione a tutti gli atti utili all’espletamento del mandato;
nonché in contrasto con l’art.6 dello Statuto comunale che traduce nella normativa locale i principi di efficacia, efficienza, economicità e –per quel che qui rileva- trasparenza dell’azione amministrativa;
infine in violazione dell’art.1 della legge n.241/90 per aver determinato un ingiustificato aggravio del procedimento.

Pur condividendo in linea di principio la ricostruzione del quadro giuridico di riferimento, non ritiene tuttavia il Collegio che la modifica regolamentare introdotta con l’atto impugnato abbia in concreto compromesso l’esercizio del munus consiliare in violazione delle richiamate norme, come lamentato da parte ricorrente.

La modifica regolamentare si è invero sostanziata in una modesta revisione delle “modalità” di accesso alla documentazione di cui si discute legate –si asserisce- ad esigenze di semplificazione, rilevanti al pari di quelle di trasparenza. Si continua invero a garantire a tutti i consiglieri comunali l’immediata accessibilità alla proposta di deliberazione di approvazione del bilancio nello stesso termine contemplato nella versione originaria della norma, rimasto invariato;
senza preclusione alcuna ad eventuali approfondimenti di indagine “su richiesta”, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata.

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