TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-08-02, n. 202109120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-08-02, n. 202109120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109120
Data del deposito : 2 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2021

N. 09120/2021 REG.PROV.COLL.

N. 12181/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12181 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P F B e A M C, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via P. Falconieri, 52;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R T, M S e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione di Vigilanza d'Aula, Cineca Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Marco Garzotto, non costituito in giudizio;

per l'annullamento ed emissione della misura cautelare dell'ammissione con riserva:

• In parte qua e relativamente al candidato -OMISSIS-, della prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'Anno Accademico 2017/2018, e segnatamente del provvedimento di approvazione dei 60 quesiti a risposta multipla oggetto della prova d'esame (Test) e del presupposto art.2 del D.M. MIUR del 28.06.2017 n.477 nella parte in cui dispone che la prova abbia contenuto identico per tutti i candidati senza distinzione per i portatori di handicap DSA;

• nonché della conseguente procedura di esecuzione della prova d'esame tenutasi presso l'Università degli Studi di Padova con prova svolta in data 5.09.2017 nell'aula “C” del Complesso Didattico “Piovego” di cui al verbale della Commissione d'aula C del Complesso Didattico “Piovego” dell'Università degli Studi di Padova.

• della graduatoria di merito per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'Anno Accademico 2017/2018, presso l'Università degli Studi di Padova, pubblicata il 3.10.2017 sul portale telematico all'indirizzo http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione nella parte relativa alla posizione del ricorrente -OMISSIS-;

• di tutti gli atti presupposti, tra cui quelli segnatamente su indicati, nonché di quelli connessi e consequenziali a quelli impugnati. Con ogni conseguente pronuncia utile all'immatricolazione del ricorrente al corso di laurea di cui alla predetta graduatoria di merito;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 6643/2017 del 12 dicembre 2017;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Padova, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare n. 160/2018 del 12 gennaio 2018;

Viste le memorie difensive e le note di udienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 14 luglio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ex art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. I C come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe relativi alla prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'Anno Accademico 2017/2018, tenutasi presso l'Università degli Studi di Padova con prova svolta in data 5 settembre 2017 nell'aula “C” del Complesso Didattico “Piovego”, di cui al verbale della Commissione d'aula C, che lo aveva visto collocato in posizione di graduatoria superiore al limite di idoneità, fissato in 20 punti dal bando e dal D.M. di riferimento, ma non sufficiente per rientrare nel numero di accessi programmati.

Il ricorrente, precisando di essere portatore di handicap “DSA” con la diagnosi “ Disordine misto delle abilità scolastiche. Comorbidità di disturbo specifico delle abilità aritmetiche e della lettura ”, rappresentava di aver segnalato la sua situazione prima dello svolgimento della prova e lamentava che le modalità di svolgimento della stessa non erano però state idonee nel considerare la peculiarità della sua situazione e, anzi, avevano fatto in modo che risultasse sostanzialmente disturbato, soprattutto nella fase finale e per il periodo di tempo maggiore riconosciuto a lui.

Il sig. -OMISSIS-, in sintesi, lamentava quanto segue.

A. VIOLAZIONE DI LEGGE ed ECCESSO DI POTERE:

a) Violazione degli 3f4a4ed39e1::LR2177F813DC51C44DE291::2010-10-18">artt. 2 e 5 della legge n.170/2010, anche in relazione ai principi di eguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione di cui agli artt.3 co.2° e 97 della Costituzione.

b) Violazione del D.M. MIUR n.5669 del 12.7.2011: art.3 –Linee Guida: 1) mancata e/o non adeguata collocazione e protezione ambientale durante lo svolgimento delle prove da valutare;
2) sproporzione dei quesiti che implicano problematiche risolutive di tipo logico-matematico;
Vizio valutabile anche sotto l’aspetto dell’ECCESSO di POTERE.

c) Violazione del D.M. MIUR n.5669 del 12.7.2011, art.6 comma 2: (Mancata predisposizione di “condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare”). Vizio valutabile anche sotto l’aspetto dell’ECCESSO di POTERE.

d) Violazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui ai D.M. 28 giugno 2017 n.447, emanate dal MIUR – Dipartimento per la Formazione Superiore e per la Ricerca in data 3.8.2017 prot. n. 0022102 relativamente al punto “studenti con disabilità o affetti da disturbi specifici dell’apprendimento”. Vizio valutabile anche sotto l’aspetto dell’ECCESSO di POTERE ”.

Il ricorrente richiamava la l. n. 170/2010, il cui scopo è quello di favorire il successo degli studenti portatori di “DSA” al fine di promuoverne le potenzialità (art. 2, lett.b) e ridurre i disagi relazionali ed emozionali che tale “handicap” determina nei portatori, al fine di assicurare eguali opportunità, fruendo di appositi provvedimenti “compensativi”, con la caratteristica dell’efficacia e dell’adeguatezza (art. 5).

Per il ricorrente, anche i quesiti inseriti nel test della prova di ammissione avrebbero dovuto essere “adeguati”, nel senso che, in presenza di “DSA” di tipo discalculico, un eccessivo numero di quesiti che implicavano “applicazione di formule, applicazione di procedure, scelta di strategie, attività visuospaziali e di comprensione semantica” (criticità specifiche evidenziate nelle linee guida ministeriali di cui al D.M. 12 luglio 2011 a pag.19 delle medesime sotto il titolo “Area del calcolo”) aveva costituito un ulteriore “handicap” valutativo e quindi un “vulnus” ai danni dei portatori di “DSA”, che l’ordinamento imponeva di evitare e su cui, quindi, il Ministero dell’Università avrebbe dovuto vigilare.

Nel caso di specie, ciò appariva “ictu oculi” evidente, già da una veloce lettura dei 60 quesiti di cui era composto il “test”, per come essi risultavano caratterizzati dalla presenza di criticità legate al contenuto logico-matematico preponderante, con particolare riferimento ai quesiti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9 ,10, 11, 16, 18, 24, 40, 42, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 59 e 60 e conseguente violazione anche dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, comma 2, e 97 Cost., dovendo limitarsi la discrezionalità dell’Amministrazione in questo caso a logiche di ragionevolezza.

Doveva tenersi conto, inoltre, che l’ordinamento non esaurisce le salvaguardie poste a favore dei portatori di “DSA” con la sola concessione di un tempo aggiuntivo e consentendo l’uso della calcolatrice, laddove sussiste il dovere della P.A. di adottare strategie e scelte anche nelle successive operazioni di verifica e valutazione.

Tali conclusioni erano desumibili dal contenuto del d.m. 12 luglio 2011, attuativo delle disposizioni di cui all’art. 7 l. n. 170/2010, che imponeva condizioni ottimali per l’espletamento della prestazione da valutare. Tali condizioni, per il ricorrente, dovevano essere anche di natura “logistica”, ed erano perciò previste una percentuale massima del 30% in più del tempo “ordinario” e strategie valutative che tenessero conto di tali propensioni all’errore.

Non era stato considerato che per il portatore di “DSA” assumono importanza anche le condizioni relazionali ed emotive. Nel caso di specie la condizione del ricorrente non era stata nascosta agli altri candidati, tutti posti nella medesima aula - senza che fosse invece prevista una sala diversa per i candidati in condizione di disabilità - i quali avevano dato luogo a “brusii” e maldicenze nel vedere il ricorrente ottenere i benefici suddetti, previsti dalla normativa applicabile.

Per il ricorrente, infatti, l’opportunità di un’aula dedicata doveva desumersi anche dalle disposizioni ministeriali di recente pubblicazione, del 3 agosto 2018.

Inoltre, l’aver chiamato alle 12.40 la fine della prova per gli altri candidati aveva fatto sì che questi dessero luogo a complesse e rumorose operazioni di consegna delle prove e di uscita dall’aula, che avevano arrecato evidente disturbo al ricorrente per il prosieguo della prova.

B. VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione degli artt. 97 Cost. e 1, co. 1 e 3 comma 3°, L. 241/90, sotto l’aspetto della violazione del principio di trasparenza.

C. ECCESSO DI POTERE: deducibile anche dalla omessa verbalizzazione di circostanze essenziali per le quali esiste uno specifico obbligo di verbalizzazione, e difetto e/o omessa, contradittoria e perplessa motivazione ”.

Ai sensi del “compendio operativo” per l’espletamento della prova in questione, predisposto dall’Università di Padova, ogni situazione diversa dalle modalità ordinarie di espletamento della prova doveva essere indicata nel verbale e opportunamente motivata, ma ciò non risultava avvenuto, se non con formula generica e in una parte impropria del verbale stesso, nonché omettendo di descrivere il nominativo del ricorrente e di eventuali altri portatori di “handicap”, i tempi e le modalità di consegna.

Con il decreto monocratico in epigrafe, la domanda ex art. 56 c.p.a era respinta.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e l’Università degli Studi di Padova.

Quest’ultima esponeva in una memoria le tesi orientate a illustrare l’infondatezza del ricorso, rilevando anche di essere estranea a ogni contestazione sul contenuto della prova espletata e relativi quesiti, predisposti dal Ministero competente, e che il ricorrente in ogni caso non superava la “prova di resistenza” in virtù del punteggio conseguito al test di accesso (29,6), a fronte del punteggio pari a 67,70 conseguito dallo studente ultimo immatricolato al corso di laurea in medicina e chirurgia per l’a.a. 2017/2018 presso la sede patavina.

Con l’ordinanza in epigrafe, anche dopo l’esame collegiale, la domanda cautelare era respinta.

In prossimità della trattazione di merito, parte ricorrente depositava documentazione mentre l’Università costituita una memoria riassuntiva e note di udienza.

All’udienza del 14 luglio 2021 la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’eccezione legata alla mancata fornitura della “prova di resistenza” di cui alla parte del primo motivo legata al contenuto dei quesiti (in particolare nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 24, 40, 42, 45, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 59 e 60), data la genericità della censura di cui al ricorso.

Il sig. -OMISSIS-, infatti, si limita a richiamare il fatto che esistono molte altre tipologie di quesiti logici, che non implicano in modo così caratterizzante la matematica, che potevano essere utilizzati in alternativa a quelli della prova ma non dimostra, neanche in via indiziaria, per quale ragione specifica la composizione dei quesiti utilizzati sarebbe stata fuorviante per i portatori di “DSA”.

In tal modo, sostenendo che vi sarebbero stati altri quesiti logici che potevano essere usati in alternativa il ricorrente si sostituisce alla p.a. nella scelta discrezionale, senza fornire alcun elemento a sostegno dell’illogicità della decisione ministeriale.

Inoltre, le Linee Guida allegate al d.m. 12 luglio 2011 richiamate dallo stesso ricorrente, riguardo al comportamento degli Atenei, si limitano ad affermare che “ La presentazione della certificazione diagnostica, al momento dell’iscrizione, permette di accedere anche ai test di ammissione con le seguenti modalità:

• la concessione di tempi aggiuntivi, rispetto a quelli stabiliti per la generalità degli studenti, ritenuti congrui dall’Ateneo in relazione alla tipologia di prova e comunque non superiori al 30% in più;

• la concessione di un tempo aggiuntivo fino a un massimo del 30% in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale o dalle università ai sensi dell’art. 4 della legge 2 agosto 1999 n. 264;

• in caso di particolare gravità certificata del DSA, gli Atenei – nella loro autonomia - possono valutare ulteriori misure atte a garantire pari opportunità nell’espletamento delle prove stesse” .

E’ poi illustrata la preferenza per una riduzione quantitativa, ma non qualitativa, e una valutazione dei contenuti più che della forma. Non vi, dunque, alcuna indicazione che preveda, per i portatori di “DSA”, l’esclusione di quesiti di ordine logico-matematico, e ciò assume una logica soprattutto in sede di ammissione a facoltà scientifiche, come quella per cui è causa, in cui comunque la necessità di calcolo è presente anche nel corso dei successivi studi.

La legge n. 170/2010 prevede, certamente, al fine di assicurare situazione di eguale opportunità, di fruire di appositi provvedimenti “compensativi”, con la caratteristica dell’efficacia e dell’adeguatezza, ma nel caso di specie tale compensazione non poteva arrivare alla previsione di quesiti diversi e ulteriori rispetto a quelli generali, in assenza di specifica normativa.

Infondate, poi, sono le doglianze relative alle modalità di svolgimento della prova.

Il Collegio non può che notare come l’Ateneo patavino abbia adottato tutte le precauzioni e gli accorgimenti previsti dalla normativa applicabile per consentire anche al ricorrente lo svolgimento della prova, concedendo il tempo aggiuntivo e gli strumenti richiesti (uso calcolatrice), dando luogo anche a una sistemazione all’interno dell’aula – in un posto “esterno” - che consentiva all’interessato di concentrarsi al meglio.

Le sue doglianze, sulla percezione soggettiva di commenti non risulta dimostrata né il fatto che vi sia stato “movimento” alla fine del tempo di consegna “ordinario”, peraltro “fisiologico” in ogni prova concorsuale scritta, risulta circostanza certamente idonea a confondere e distrarre il ricorrente.

La previsione di una aula “appartata” e diversa non è imposta dalla normativa (vedi art. 11 d.m. n. 477/17) e a ciò si aggiunga che – come indicato dall’Ateneo e non contestato dal ricorrente – il Servizio Disabilità e Dislessia, con il relativo personale poteva esaminare eventuali specifiche esigenze di candidati con “DSA” che presentavano richieste specifiche ai responsabili d’aula, anche durante la prova, ma nessuna segnalazione risultava pervenuta alla Commissione sul punto.

Parimenti infondato è anche il secondo motivo di ricorso, in ordine alle operazioni di verbalizzazione.

Il Servizio Disabilità e Dislessia aveva indicato i dati del ricorrente e le misure “compensative” adottate, secondo quanto richiamato nel verbale a pag. 3, con nota del 1 settembre 2017, né è dimostrato sulla base di quale normativa il mancato inserimento di tale richiamo in altra parte del verbale avrebbe reso illegittima l’intera prova sostenuta, operando in tal senso solo la disposizione di cui all’Allegato 1, punto 8, nn. 1), 2) e 3), al d.m. n. 477/2017.

Alla luce di quanto dedotto, pertanto, il ricorso non può trovare accoglimento.

Per la peculiarità della fattispecie, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.

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