TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-08-02, n. 202109120

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-08-02, n. 202109120
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109120
Data del deposito : 2 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/08/2021

N. 09120/2021 REG.PROV.COLL.

N. 12181/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12181 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati P F B e A M C, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via P. Falconieri, 52;



contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domicilia “ex lege” in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Università degli Studi di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R T, M S e S V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Commissione di Vigilanza d'Aula, Cineca Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Marco Garzotto, non costituito in giudizio;



per l'annullamento ed emissione della misura cautelare dell'ammissione con riserva:

• In parte qua e relativamente al candidato -OMISSIS-, della prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'Anno Accademico 2017/2018, e segnatamente del provvedimento di approvazione dei 60 quesiti a risposta multipla oggetto della prova d'esame (Test) e del presupposto art.2 del D.M. MIUR del 28.06.2017 n.477 nella parte in cui dispone che la prova abbia contenuto identico per tutti i candidati senza distinzione per i portatori di handicap DSA;

• nonché della conseguente procedura di esecuzione della prova d'esame tenutasi presso l'Università degli Studi di Padova con prova svolta in data 5.09.2017 nell'aula “C” del Complesso Didattico “Piovego” di cui al verbale della Commissione d'aula C del Complesso Didattico “Piovego” dell'Università degli Studi di Padova.

• della graduatoria di merito per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'Anno Accademico 2017/2018, presso l'Università degli Studi di Padova, pubblicata il 3.10.2017 sul portale telematico all'indirizzo http://www.unipd.it/graduatorie-ammissione nella parte relativa alla posizione del ricorrente -OMISSIS-;

• di tutti gli atti presupposti, tra cui quelli segnatamente su indicati, nonché di quelli connessi e consequenziali a quelli impugnati. Con ogni conseguente pronuncia utile all'immatricolazione del ricorrente al corso di laurea di cui alla predetta graduatoria di merito;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare monocratico n. 6643/2017 del 12 dicembre 2017;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi di Padova, con la relativa documentazione;

Vista l’ordinanza cautelare n. 160/2018 del 12 gennaio 2018;

Viste le memorie difensive e le note di udienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 14 luglio 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza ex art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. I C come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con rituale ricorso a questo Tribunale, il sig. -OMISSIS- chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe relativi alla prova di ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico ad accesso programmato in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, per l'Anno Accademico 2017/2018, tenutasi presso l'Università degli Studi di Padova con prova svolta in data 5 settembre 2017 nell'aula “C” del Complesso Didattico “Piovego”, di cui al verbale della Commissione d'aula C, che lo aveva visto collocato in posizione di graduatoria superiore al limite di idoneità, fissato in 20 punti dal bando e dal D.M. di riferimento, ma non sufficiente per rientrare nel numero di accessi programmati.

Il ricorrente, precisando di essere portatore di handicap “DSA” con la diagnosi “ Disordine misto delle abilità scolastiche. Comorbidità di disturbo specifico delle abilità aritmetiche e della lettura ”, rappresentava di aver segnalato la sua situazione prima dello svolgimento della prova e lamentava che le modalità di svolgimento della stessa non erano però state idonee nel considerare la peculiarità della sua situazione e, anzi, avevano fatto in modo che risultasse sostanzialmente disturbato, soprattutto nella fase finale e per il periodo di tempo maggiore riconosciuto a lui.

Il sig. -OMISSIS-, in sintesi, lamentava quanto segue.

A. VIOLAZIONE DI LEGGE ed ECCESSO DI POTERE:

a) Violazione degli artt. 2 e 5 della legge n.170/2010, anche in relazione ai principi di eguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buona amministrazione di cui agli artt.3 co.2° e 97 della Costituzione.

b) Violazione del D.M. MIUR n.5669 del 12.7.2011: art.3 –Linee Guida: 1) mancata e/o non adeguata collocazione e protezione ambientale durante lo svolgimento delle prove da valutare; 2) sproporzione dei quesiti che implicano

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