TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-02-24, n. 201600136

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2016-02-24, n. 201600136
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201600136
Data del deposito : 24 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00885/2015 REG.RIC.

N. 00136/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00885/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 885 del 2015, proposto dalla Santoro S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., e dalla Società Cooperativa Prometeo Plus, in persona del legale rappresentante p.t., rispettivamente nella qualità di mandataria e mandante della costituenda

ATI

Santoro S.r.l.-Cooperativa Prometeo Plus, rappresentate e difese dall’avv. R D B, con domicilio eletto in Potenza Via Nazario Sauro n. 102;

contro

Acquedotto Lucano S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti C G R e E S B, con domicilio eletto in Potenza Via Grippo n. 1 presso la sede legale della società;

per l'annullamento:

-della Determinazione n. 403 del 16.9.2015 (comunicata con nota del Responsabile del procedimento prot. n. 34295 del 24.9.2015), con la quale il Dirigente della Direzione Acquisti e Contratti dell’Acquedotto Lucano S.p.a. ha escluso l’

ATI

Santoro S.r.l.- Cooperativa Prometeo Plus dalla procedura aperta, per l’affidamento dei lavori di “Razionalizzazione dello schema idrico del Marmo”, dopo che era stato emanato in suo favore il provvedimento di aggiudicazione definitiva con Deliberazione dell’Amministratore Unico n. 10 del 7.8.2015;

-della successiva nota prot. n. 37258 del 14.10.2015, con la quale il Responsabile del procedimento ha respinto l’istanza ex art. 243 bis D.Lg.vo n. 163/2006 del 30.9.2015;

nonché

per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la reintegrazione in forma specifica mediante il riconoscimento del diritto dell’ATI ricorrente a conseguire l’aggiudicazione e la stipula del contratto d’appalto o a subentrare nel contratto già eventualmente stipulato;


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Acquedotto lucano S.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2015 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi gli avv.ti Luca Di Mase, per dichiarata delega dell'avv. R D B, e C G R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il Consiglio di Amministrazione dell’Acquedotto Lucano S.p.a. prima nella seduta del 9.3.2011 approvava il progetto esecutivo dei lavori di “Razionalizzazione dello schema idrico del Marmo” e poi nella seduta del 12.1.2015 indiceva la procedura aperta, per l’affidamento di tali lavori.

Con verbale del 29.7.2015 la Commissione giudicatrice dichiarava aggiudicataria provvisoria dell’appalto l’

ATI

Santoro S.r.l. (mandataria)-Cooperativa Prometeo Plus (mandante).

Con Deliberazione n. 10 del 7.8.2015 l’Amministratore Unico emanava il provvedimento di aggiudicazione definitiva, specificando che tale provvedimento, ai sensi dell’art. 11, comma 8, D.Lg.vo n. 163/2006, sarebbe diventato efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di ammissione e della veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di gara.

Nell’ambito di tale verifica la stazione appaltante acquisiva il certificato del casellario giudiziale del legale rappresentante della mandante Cooperativa Prometeo Plus, da cui risultava che in data 24.3.2011 il Tribunale di Potenza lo aveva condannato per il reato, commesso il 17.2.2003, di danneggiamento con violenza alla persona e con minaccia di cui all’art. 635, comma 2 n. 2, C.P., non dichiarato in sede di gara.

Pertanto, con Determinazione n. 403 del 16.9.2015 (comunicata con nota del Responsabile del Procedimento prot. n. 34295 del 24.9.2015) il Dirigente della Direzione Acquisti e Contratti dell’Acquedotto Lucano S.p.a. ha escluso l’

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