TAR Napoli, sez. VIII, sentenza breve 2011-03-25, n. 201101727
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 01727/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00183/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 183 del 2011, proposto da:
M P, rappresentato e difeso dall'avv. M M, con domicilio eletto presso M M in Napoli, via Tino di Camaino N. 4;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Esami Avvocato Sessione 2009 c/o Corte D'Appello di Napoli, Commissione Esami Avvocato Sessione 2009 c/o Corte D'Appello di Bologna, rappresentati e difesi dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11; Commissione Centrale Esami Avvocato Sessione 2009 c/o Min. della Giustizia;
per l'annullamento
PROVE SCRITTE DELL'ESAME PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO, SESSIONE 2009, E CONSEGUENTE ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLA PROVA ORALE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione Esami Avvocato Sessione 2009 c/o Corte D'Appello di Napoli e di Commissione Esami Avvocato Sessione 2009 c/o Corte D'Appello di Bologna;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2011 il dott. Renata Emma Ianigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
VISTO l’art. 60 cod. proc. amm.di cui al d.lgs. 104/2010 che consente al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa con " sentenza in forma semplificata ”, purchè siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso;
PREMESSO
che con il presente ricorso risulta impugnato il provvedimento con cui è stata disposta la non ammissione della parte ricorrente alle prove orali per l’intervenuto annullamento del parere civile “ex art. 23 r.d. 37/34 perché copiato da quesito numero 15 e Ed.Simone 2009”;
che parte ricorrente si duole della mancata apposizione da parte della Commissione di segni grafici sulle parti oggetto di copiatura, deduce di non aver fatto alcun uso del testo non ammesso, e sostiene che non vi sarebbero parti copiate e che l’accertamento del plagio dovrebbe essere puntuale e rigoroso;
CONSIDERATO
che l’art. 23 r.d. 37/1934, oggetto di applicazione nel caso in esame, nel disciplinare la ipotesi c.d. del “plagio” commina la sanzione dell’annullamento per il caso in cui la commissione esaminatrice accerti che il lavoro sia “in tutto” o “in parte” copiato da altro lavoro o da qualche pubblicazione;
che la giurisprudenza amministrativa consolidatasi in materia ha chiarito che la violazione della norma in esame sussiste in tutte