TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-03-15, n. 202405305

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-03-15, n. 202405305
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202405305
Data del deposito : 15 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2024

N. 05305/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12715/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12715 del 2023, proposto da -OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Belli, Antonio De Luca ed Maria Alessandra Toscani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
TA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del provvedimento di TA s.p.a. del 16 giugno 2023, comunicato alla ricorrente in data 21 giugno 2023, con cui è stata disposta:

- la revoca dell'agevolazione prevista dall'Ordinanza Commissariale -OMISSIS- del 2020 e concessa alla ricorrente con provvedimento di TA s.p.a. del 16 aprile 2020 per la realizzazione di un programma di investimento volto alla riconversione di un'unità produttiva esistente finalizzata alla produzione del dispositivo medico di supporto alla ventilazione manuale, di cui alle premesse in fatto del presente ricorso;

- la cancellazione dei relativi codici COR e CUP attribuiti;

- il recupero delle somme erogate, maggiorate di interessi di mora, oltre a spese ed accessori;

b) della successiva comunicazione di TA s.p.a. del 1° agosto 2023 di rigetto della richiesta di annullamento, di audizione personale e di accesso agli atti;

c) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;

e per l’accertamento dell'assenza dei presupposti per la decadenza e/o la revoca del finanziamento e del beneficio dell'esonero integrale dal rimborso di cui alle premesse in fatto del presente ricorso e della conseguente inesistenza dei crediti restitutori vantati da TA s.p.a. nei confronti della ricorrente;

- ovvero, in via subordinata e salvo gravame, dell'accertamento dell'esistenza di un credito di TA s.p.a. di importo inferiore e, in ogni caso, non comprensivo di interessi e spese, e dell'esigibilità di tale minor credito entro i termini di ammortamento previsti dall'art. 7, comma 2, dell'Ordinanza Commissariale -OMISSIS-/2020;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da TA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa s.p.a. il 29 novembre 2023:

- in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione, affermando la giurisdizione del Giudice Ordinario;

- in subordine, respingere il ricorso avversario, perché inammissibile, improcedibile, irricevibile e comunque infondato nel merito;

- al pari in subordine, nel caso di rigetto dell'eccezione preliminare sul difetto di giurisdizione, in via riconvenzionale condannare -OMISSIS- al pagamento in favore di TA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a. di euro 908.195,15 (novecentottomilacentonovantacinque/15), ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi convenzionali dal 1° settembre 2023 al soddisfo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e di TA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa s.p.a. (di seguito anche solo “TA”);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2024 la dott.ssa NA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. In ordine ai fatti di causa occorre premettere quanto segue.

-OMISSIS- (di seguito -OMISSIS-) ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni previste dall’Ordinanza Commissariale -OMISSIS-/2020, adottata in attuazione del d.l. 17 marzo 2018, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. decreto “Cura Italia”), per l’incentivazione della produzione e della fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale. In data 5 aprile 2020, la predetta Società riceveva comunicazione dell’ammissione al beneficio, e, all’esito di una complessa procedura, che prevedeva un vaglio anche nella fase esecutiva, otteneva tutti i finanziamenti richiesti.

In data 21 giugno 2023, TA disponeva la revoca delle agevolazioni concesse e chiedeva a -OMISSIS- la restituzione della somma di € 899.023,57 (di cui € 770.000,00 per capitale erogato ed € 129.023,57 per interessi moratori dall’aprile 2020) entro trenta giorni. Il provvedimento veniva motivato contestando gravi inadempimenti, rilevanti quali condizioni di revoca dell’agevolazione ai sensi dell’ art. 13.1, lettera a) dell’Ordinanza Commissariale-OMISSIS- (“ verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili all’impresa beneficiaria ”) e dell’art. 8.1, lettera b) del contratto stipulato tra le parti (“ qualora la Beneficiaria, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità ”).

La contestazione trae origine dalla ricezione, da parte di TA, della comunicazione degli esiti di indagini di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, riguardanti reati di falso nei confronti di -OMISSIS-.

Con ricorso in epigrafe -OMISSIS- ha chiesto «l’accertamento»:

- « dell’assenza dei presupposti per la decadenza e/o la revoca del finanziamento » e della « inesistenza dei crediti restitutori vantati da VI S.p.A. nei confronti della ricorrente »; ovvero, in via gradata, « di un credito di VI s.p.a. di importo inferiore e, in ogni caso, non comprensivo di interessi e spese »;

nonché l’annullamento, previa sospensione:

(a) del «provvedimento», comunicato il 21 giugno 2023, con cui TA ha revocato l’agevolazione concessa il 16 aprile 2020 e chiesto la restituzione integrale delle somme erogate, con la maggiorazione degli interessi.

(b) della comunicazione del 1° agosto 2023, con cui TA ha confermato il provvedimento di revoca e ribadito l’obbligo di restituzione delle somme;

(c) di ogni altro atto comunque connesso.

2. A fondamento del gravame ha fatto valere i seguenti motivi di ricorso.

PRIMO MEZZO: Assenza dei presupposti per la decadenza e/o la revoca del finanziamento e dell’esonero integrale dal rimborso e conseguente inesistenza dei crediti restitutori vantati da VI nei confronti della ricorrente – violazione dell’Ordinanza Commissariale-OMISSIS-, dell’art. 5 del DL 18/2020 e della Direttiva europea in materia di Dispositivi Medici 93/42/EEC ed eccesso di potere per erroneo supposto di fatto e carenza di potere ”;

SECONDO MEZZO: Assenza dei presupposti per la decadenza e/o la revoca del finanziamento e dell’esonero integrale dal rimborso e conseguente inesistenza dei crediti restitutori vantati da VI nei confronti della ricorrente – violazione dell’Ordinanza Commissariale-OMISSIS-, dell’art. 5 del DL 18/2020 ed eccesso di potere per erroneo supposto di fatto e carenza di potere ”;

TERZO MEZZO: Assenza dei presupposti per la decadenza e/o la revoca del finanziamento e dell’esonero integrale dal rimborso e conseguente inesistenza dei crediti restitutori

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