TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-07-01, n. 202402367

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2024-07-01, n. 202402367
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402367
Data del deposito : 1 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2024

N. 02367/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00293/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 293 del 2020, proposto da
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

del provvedimento reso dall'Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- e comunicato al Comune di -OMISSIS- il 13 dicembre 2019 ad oggetto: "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Accessi I° trimestre 2019", con il quale venia negata l'erogazione del contributo alla "-OMISSIS-" ed alla " -OMISSIS-" per la dedotta assenza dei requisiti previsti dalla legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS- e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 giugno 2024 il dott. Domenico Gaglioti e nessuno per le parti come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1- Con atto ritualmente notificato il 10.2.2020 e depositato il 18.2.2020 il Comune di -OMISSIS- ha esposto:

-) nel 2017 sbarcarono a -OMISSIS- oltre cento minori stranieri non accompagnati nell'immediatezza distribuiti presso le strutture preposte all'accoglienza nell'ambito del territorio comunale al momento disponibili e, in ragione della superiore emergenza, con ordinanza n. -OMISSIS- il Comune ricorrente dispose che n. 15+5 minori fossero accolti fino al 30.9.2017 presso la -OMISSIS- che gestiva la -OMISSIS- denominata "-OMISSIS-";
detta determinazione venne prorogata sino al 31.12.2017 (ordinanza n. -OMISSIS-) e quindi fino al 31.12.2018 (ordinanza n. -OMISSIS-);

-) parimenti, dovendosi collocare altri 15 minori stranieri non accompagnati, nelle more sbarcati a -OMISSIS-, con ordinanza n. -OMISSIS- dispose che sino al 31 dicembre 2018, fossero collocati presso la -OMISSIS-;

-) le predette ordinanze si erano rese necessarie perché i predetti due Istituti erano autorizzati per l'accoglienza di minori italiani, ma non stranieri, poiché pur avendone presentato richiesta, risultavano privi della preposta certificazione regionale;

-) non potendo collocare i predetti 35 ragazzi presso altre strutture, onde assicurare loro il vitto, alloggio e la continuità scolastica ed educativa, con le ordinanze sindacali nn. -OMISSIS- (inviate in pari data per conoscenza anche alla Prefettura di -OMISSIS-) il Comune dispose che la -OMISSIS- (che gestiva la -OMISSIS- denominata "-OMISSIS-") e la C-OMISSIS- proseguissero l’accoglienza di n. 13 e 14 minori stranieri non accompagnati sino al 30.6.2019;

-) in assenza di osservazioni dalla Prefettura di -OMISSIS- e dovendo procedere al pagamento delle spettanze maturate dalle strutture di accoglienza, il 4.2.2020 inviava all'Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- il modello A1 ed A2 relativo alla rendicontazione mensa I° trimestre 2019 per complessivi € 275.985,00 ed il 14.10.2019 il modello A1 ed A2 relativo alla rendicontazione mensa II° trimestre 2019 per complessivi € 196.290,00;

-) con provvedimento comunicato il 13.12.2019 l'Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- pur avendo ricevuto dal Ministero degli Interni l'accredito di quanto chiesto per tutte le strutture, bloccava l'erogazione dei pagamenti dei centri di accoglienza del Comune di -OMISSIS- così, chiedendo lo scorporo di quanto chiesto dalle -OMISSIS- poiché non accreditate;

-) al fine di non pregiudicare quanti avevano operato presso gli altri centri di accoglienza e non erano interessati alla problematica riscontrata dall'Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, si procedeva allo scorporo di quanto pertinente alle stesse inviando la nuova rendicontazione relativa al I e II trimestre del 2019.



2- Ritenendo illegittimo il provvedimento dell'Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- oggetto, il Comune ricorrente ne chiede l’annullamento per i seguenti motivi:

1) ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITORIETA' E SVIAMENTO DELLA CAUSA TIPICA DELL'ORDINANZA SINDACALE

Afferma il Comune ricorrente che:

-) le ordinanze sindacali adottate dal Comune di -OMISSIS- e scaturigine delle spettanze delle suddette strutture avevano il carattere della contingibilità e dell’urgenza, non avendo potuto il Comune di -OMISSIS- fronteggiare l’emergenza ricorrendo alle strutture accreditate a livello regionale;

-) dal canto suo, avendo ricevuto il 31.12.2018 l'Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, le suddette ordinanze senza rivolgere alcuna contestazione le ha legittimate rendendo contraddittoria la successiva richiesta di scorporo, emessa dopo oltre sei mesi la fine dell'erogazione delle prestazioni dei due centri di accoglienza;

-) peraltro, rilevato che, giusta l'art. 11 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 la materia dell'accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale è riservata alla esclusiva competenza del Ministero dell'Interno e degli Uffici Territoriali del Governo competenti per ogni singolo distretto, rileva che il Sindaco laddove emetta ordinanze ex art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000 quale organo gerarchicamente sottoposto al Prefetto, il non aver esercitato quest’ultimo alcuna revoca o sostituzione del suddetto provvedimento ne determina la condivisione, circostanza che corroborerebbe la contraddittorietà del comportamento successivamente mantenuto dalla medesima Prefettura.

2) ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO PER MANIFESTA IRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETA' RISPETTO AL COMPORTAMENTO IN PRECEDENZA TENUTO.

Rileva il Comune ricorrente che, non essendosi opposto l'Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS- alle ordinanze trasmesse dal Comune di -OMISSIS- vi ha prestato acquiescenza creando la legittima aspettativa che hanno lavorato nelle due strutture di accoglienza e nei fornitori di beni e servizi di poter ottenere le spettanze agli stessi dovute.

Da ciò la sussistenza di un legittimo affidamento in capo al Comune nella legittimità della procedura intrapresa, peraltro mantenuto nel tempo anche dall’attuale Amministrazione comunale, che subentrando alla precedente, si è posta in continuità dell'azione amministrativa.

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