TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2009-11-20, n. 200911395
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N. 11395/2009 REG.SEN.
N. 03843/2005 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3843 del 2005, proposto da:
Società Ditta Les Vivton di C T S.n.c., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. R F, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, v.le Regina Margherita, 46;
contro
Ministero delle Attivita' Produttive, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto n. 89/Rev. del 18.2.2005, del Direttore generale per il Coordinamento degli incentivi alle Imprese, recante revoca delle agevolazioni di cui al d.m n. 89/2000 e invito a pagare la somma di euro 46.058,38 oltre interessi;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Attivita' Produttive;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2009 il I ref.. R P e uditi l’avv. Cordasco, in sostituzione dell’avv. Frascaroli, per la ricorrente e, ai preliminari, l’avvocato dello Stato V. Russo per l’Amministrazione intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Ditta Les Vivton di C T ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto ministeriale n. 89/Rev. del 18 febbraio 2005, recante la revoca del decreto di concessione provvisoria di agevolazioni finanziarie - già adottato in suo favore ai sensi della legge n. 488/1992.
Il decreto impugnato veniva emesso in quanto la previsione degli occupati dichiarati nella domanda di agevolazione non era stata confermata per l’anno 2002, con conseguente riduzione del punteggio assegnato alla impresa al di sotto di quello minimo previsto, nella graduatoria di riferimento, per l’agevolabilità dell’iniziativa economica.
Con i motivi di ricorso la società ha dedotto l’illegittimità dell’atto impugnato, sotto diversi profili, per violazione di legge ed eccesso di potere.
Successivamente, con nota del 9 ottobre 2009, il procuratore della ricorrente ha chiesto a questo Tribunale volersi dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse della società alla definizione del giudizio, per intervenuti accordi con il Ministero intimato aventi ad oggetto il rimborso a rate, da parte dell’impresa, del prestito erogato.
2. A tal riguardo, osserva il Collegio che l’interesse a ricorrere è una condizione dell’azione che deve sussistere, non solo all’atto della proposizione del ricorso, ma anche al momento della sua definizione, onde il suo venir meno determina la improcedibilità del ricorso, di cui il Collegio non può che dare atto.
3. Sussistono motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.