TAR Cagliari, sez. II, ordinanza cautelare 2012-05-30, n. 201200168

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, ordinanza cautelare 2012-05-30, n. 201200168
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201200168
Data del deposito : 30 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00310/2012 REG.RIC.

N. 00168/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00310/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 310 del 2012, proposto da:


G A M, rappresentato e difeso dagli avv.ti G D, G M e C M, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, viale Bonaria n. 80;


contro

Consorzio Industriale Nuoro, rappresentato e difeso dall'avv. M M, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Antonello Rossi in Cagliari, via Andrea Galassi n. 2;
E.N.A.S., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, è domiciliato per legge;
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Murroni e Alessandra Putzu dell’ufficio legale dell’ente, presso la cui sede in Cagliari viale Trento n. 69, è elettivamente domiciliata;

nei confronti di

Sardinia Power Plants s.r.l., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della delibera n. 32 del 24 gennaio 2012 - verbale n. 7 con cui il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, ha approvato il progetto proposto dall’ENAS, concernente la realizzazione di un impianto di produzione di energia solare su un'area di proprietà del ricorrente e ha apposto un corrispondente vincolo preordinato all'esproprio della comunicazione dell'Ente Acque della Sardegna prot. 2147 del 17/2/2012 avente ad oggetto il suddetto impianto.


Visti il ricorso e i relativi allegati.

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate.

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

Visti tutti gli atti della causa.

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.

Nominato relatore per la camera di consiglio del giorno 30 maggio 2012 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.


Considerato che l’interesse del ricorrente può essere adeguatamente tutelato con la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 del c.p.a.

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