TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-03-25, n. 202100428

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2021-03-25, n. 202100428
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202100428
Data del deposito : 25 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/03/2021

N. 00428/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00774/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 774 del 2019, proposto da
P R, rappresentato e difeso dagli avvocati A P, P R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A P in Firenze, via Luca Landucci 17;

contro

Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S B, E O M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del decreto del Rettore dell'Università di Pisa prot. n. 0023508/2019 dell'8.4.2019, pubblicato all'Albo Ufficiale Informatico in data 9.4.2019 e comunicato, via posta raccomandata, al ricorrente con nota prot. n. 0030101 del 10.4.2019, con il quale sono stati “approvati gli atti della commissione giudicatrice per la valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare M-GGR/02 “Geografia economico-politica” presso il Dipartimento di Civiltà e forme del sapere dell'Università di Pisa, di cui al bando R.07.01” nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ivi compresi:

- il Decreto Rettorale n. 5/2018 prot. n. 0000196/2018 del 3.1.2018 ed il Decreto Rettorale n. 1934/2018 prot. n. 0069615/2018 del 5.11.2018 con i quali è stata costituita e poi modificata la Commissione giudicatrice del predetto concorso;

- tutti i verbali della Commissione giudicatrice del suddetto concorso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021 il consigliere L V e uditi per le parti o dati per presenti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente partecipava, relativamente ad un posto di ricercatore universitario per il settore disciplinare M-GGR/02 <<Geografia economico politica>>
presso la Facoltà di Economia, alla procedura concorsuale indetta dal Rettore dell’Università di Pisa, con decreto 10 dicembre 2007, n. 1/1966;
all’esito delle operazioni concorsuali, la procedura si concludeva con il d.R. 13 novembre 2008 n. 16084 che dichiarava vincitrice la dott.ssa Michela L.

Detto decreto era però annullato dalla Sezione (unitamente agli atti presupposti), su ricorso proposto dall’attuale ricorrente, con la sentenza 15 dicembre 2011, n. 1943, successivamente confermata da Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2017, n. 3202;
a base dell’annullamento era posta la violazione della previsione dell’art. 13, 2° comma del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, essendo state sostenute le prove scritte su fogli recanti solo una sigla apposta da un componente la Commissione e non il timbro d’ufficio.

Con decreto 26 luglio 2012, n. 0010277, il Rettore dell’Università degli Studi di Pisa disponeva la rinnovazione delle operazioni della Commissione che si concludevano, dopo la ricusazione dei componenti proposta dal ricorrente, con il successivo decreto Rettorale 29 ottobre 2012, n. 0013728, che dichiarava nuovamente vincitrice della procedura la dott.ssa L.

Con sentenza 5 maggio 2014, n. 713, la Sezione respingeva un secondo ricorso proposto dall’attuale ricorrente;
con la sentenza 30 giugno 2017, n. 3206, la VI Sezione del Consiglio di Stato accoglieva però l’appello proposto dal ricorrente, annullando anche gli atti di rinnovazione della procedura concorsuale, rilevando un rapporto di <<lunga e stabile vicinanza professionale (finanche logistica)>>
tra la vincitrice ed il Presidente della Commissione, costituitosi nel periodo in cui la stessa aveva prestato il servizio di ricercatore sulla base degli atti poi annullati dalla Sezione con la sentenza 15 dicembre 2011, n. 1943 (ovvero con la prima sentenza emessa nella vicenda).

Con decreto 31 luglio 2017 n. 1006, il Rettore dell’Università degli Studi di Pisa prendeva atto della detta sentenza, facendo decadere la dott.ssa L dal ruolo di ricercatore universitario;
con il successivo decreto Rettorale 26 ottobre 2017, n. 1423, veniva stabilito che la procedura sarebbe stata <<reiterata a partire dalla nomina di una nuova Commissione a seguito della designazione di un membro da parte del Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere e l’individuazione dei componenti eletti risultanti dalle procedure elettorali per le elezioni delle commissioni giudicatrici per il reclutamento dei ricercatori universitari della II tornata 2007>>.

Con gli atti meglio specificati in epigrafe, veniva completata la fase di nomina dei componenti la Commissione che si concludeva (a seguito di una serie di rinunce) con il decreto Rettorale 5 novembre 2018 n. 1934 che nominava la Commissione;
nella riunione preliminare, la Commissione prendeva atto della rinuncia presentata dalla dott.ssa L (che, nel frattempo, aveva conseguito la nomina a professore associato) ed i lavori si concludevano con il decreto Rettorale 8 aprile 2019 n. 641 che approvava gli atti di una procedura che non vedeva alcun vincitore, essendo stato dichiarato inidoneo il ricorrente (unico candidato rimasto in lizza), sulla base del seguente giudizio collegiale complessivo: <<il curriculum ed i titoli del candidato denotano un impegno nel settore, ma la sua produzione scientifica è però orientata, in massima parte, su tematiche di molto limitata affinità con le scienze geografiche. Lo svolgimento delle prove scritte ha messo in luce delle evidenti carenze, sia dal punto di vista delle conoscenze delle fondamentali basi teoriche della disciplina, sia per quanto concerne l’uso degli strumenti cartografici, generali e tematici. La discussione orale dei titoli e degli elaborati ha sostanzialmente confermato tali valutazioni>>.

Gli atti meglio specificati in epigrafe erano impugnati dal ricorrente, che articolava censure di: 1) violazione ed erronea applicazione del d.l. n. 180/2008 convertito con legge 1/2009, illegittima costituzione e composizione della commissione giudicatrice;
2) violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 del d.P.R. n. 117/2000, illegittima composizione della commissione giudicatrice;
3) violazione ed erronea applicazione della l.

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