TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-03-08, n. 202400194
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Pubblicato il 08/03/2024
N. 00194/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00618/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 618 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M M, rappresentata e difesa dagli avvocati B e F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati R M e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Determinazione n. 24 prot. n. 1132 del 10 gennaio 2023 di approvazione del bando di concorso, a firma del Direttore Generale S C;
- della determina n. 1665/26374 del 12 luglio 2023 di nomina e convocazione della commissione di concorso a firma del sopravvenuto Direttore Generale dott.ssa S M e di quella successiva a firma del Direttore Generale Marcella Vargiu con Determinazione n.1690/26943 del 17 luglio 2023 di convalida della determinazione n. 1665/26374 del 12 luglio 2023;
- dell’avviso di indagine e della lettera di invito e di affidamento con la determinazione 1393 del 7 giugno 2023 del Dirigente del Servizio concorsi S M del servizio di predisposizione della banca dati, organizzazione e gestione della prova preselettiva nella parte in cui deroga il bando di gara quando attribuisce all’affidatario il compito di predisporre le batterie dei quiz;degli atti e verbali di concorso ed in particolare di quelli che hanno approvato le attività all’interno della procedura concorsuale della società affidataria del predetto servizio;
- ove occorra, della delibera n. 24/10 del 13 luglio 2023 con cui la Giunta della Regione Sardegna ha disposto l’annullamento della delibera n. 41/13 del 2009.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da M Monia il 22 gennaio 2024:
per l’annullamento
- della preselezione del 19 luglio 2023 nella parte in cui la ricorrente non è stata ammessa agli scritti;
- della determinazione n. 2674, prot.n.47102 del 21 dicembre 2203 di ammissione con riserva alle prove scritte, con i relativi allegati.
- della determinazione n. 1751-28716 del 31 luglio 2023 presa d’atto esiti prova, con i relativi allegati;
- dell’Elenco in ordine alfabetico dei candidati ammessi con riserva alle prove scritte;
- dell’Elenco dei candidati non ammessi alle prove scritte;
- della Convocazione delle prove scritte che fissava le date del 4 e del 5 febbraio 2024;
- della determina n. 23 del 11 gennaio 2024 che fissava le date del 4 e del 5 febbraio 2024, non pubblicata nel sito;
- della nota prot. n. 46757 del 20 dicembre 2023 della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto che ha comunicato che “le due prove scritte, previste dall’art. 10 del bando di concorso in oggetto, si svolgeranno nelle giornate del 5 e 6 febbraio 2024;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2024 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La ricorrente ha partecipato alla procedura preselettiva del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di 40 unità di personale dirigente da inquadrare presso l’Amministrazione, gli enti, le Agenzie, le Aziende e gli Istituti Regionali, che costituiscono il “Sistema Regione”.
2. Detta procedura concorsuale era stata indetta con determinazione n. 24 del 10 gennaio 2023 a firma del Direttore Generale della - Direzione generale del personale e riforma della Regione presso l’Assessorato degli Affari generali, personale e riforma della Regione Sardegna dott.ssa S C.
3. Per l’espletamento della procedura concorsuale si indicava (art. 8 del bando) una selezione dei concorrenti articolata nelle seguenti fasi:
- eventuale prova preselettiva (art. 9)
- due prove scritte (art. 10): punteggio massimo per ciascuna prova scritta 30 punti;
- valutazione dei titoli (art. 11): punteggio massimo 30 punti;
- prova orale (art. 12): punteggio massimo 30 punti.
4. Con riferimento alla prova preselettiva l’art. 9 penultimo alinea precisava:
“ Saranno ammessi alla prima prova scritta un numero di candidati pari a 5 volte i posti messi a concorso, compresi i candidati classificati ex aequo all'ultima posizione utile prevista e i candidati esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, previa verifica dei requisiti di ammissione dichiarati in fase di presentazione della domanda di partecipazione al concorso ”.
5. In sostanza venivano ammessi alla fase successiva del concorso, indetto per 40 posti, i primi 200 classificati della prova preselettiva.
6. La medesima Direzione generale del personale svolgeva, quindi, sulla base di uno schema approvato con determinazione n. 1034 del 19 aprile 2023, un’indagine esplorativa per l’individuazione degli operatori economici in possesso dei requisiti necessari per l’affidamento del servizio – meglio descritto nel predetto avviso pubblico di indagine esplorativa di mercato - di organizzazione e gestione della prova preselettiva relativa al predetto concorso.
7. Con determinazione n. 1393 del 7 giugno 2023 il Direttore del Servizio concorsi affidava il servizio di predisposizione della banca dati, organizzazione e gestione della prova preselettiva del concorso per cui è causa alla società Selexi s.r.l., con sede legale in Via Gerolamo Vida 11, 20127, Milano.
8. Per l’espletamento della prova preselettiva i candidati venivano convocati per il giorno 28 giugno 2023 secondo l’ordine di seguito indicato:
- ore 10:00, da Abis a Marascia
- ore 15:00, da Marcari a Zurru
9. Con successiva determina n. 1432 del 13 giugno 2023 il Direttore del Servizio dott.ssa S M, ritenuto di accogliere “ le richieste motivate di differimento della prova presentate da numerosi candidati e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ”, rinviava la prova preselettiva prevista per il 28 giugno 2023, individuando quale nuova data di svolgimento della stessa il 19 luglio 2023 (restando invariate la sede, gli orari, l’ordine di convocazione e le modalità di svolgimento della prova precedentemente pubblicate sul sito istituzionale).
10. Con determinazione n. 1665 del 12 luglio 2023 (poi convalidata con determinazione n. 1690 del 17 luglio 2023) veniva nominata la nominata la Commissione esaminatrice di cui all’art. 7 del bando di concorso che risultava così composta:
- Dott. G C, Magistrato in quiescenza, in qualità di Presidente
- Dott.ssa N M, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Cagliari/Iglesias/Medio Campidano/Oristano, in qualità di componente;
- Dott. G F M S, Dirigente dell’Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività istituzionali dell’INAIL, in qualità di componente
11. Le funzioni di Segretario venivano affidate dalla dott.ssa S P, funzionario della Direzione generale del personale e riforma della Regione.
12. La prova preselettiva si svolgeva nella data stabilita.
13. In data 19 luglio 2023 veniva pubblicato dalla Regione l’esito di tale prova.
14. La ricorrente conseguiva un risultato che non le permetteva di classificarsi tra i 200 idonei ammessi alla prova scritta del concorso.
15. Ritiene peraltro, con il ricorso in esame, che l’intera procedura di selezione sia inficiata dai seguenti profili di illegittimità:
1) Incompetenza del Direttore Generale S C in ordine alla redazione del bando di concorso e del Direttore Generale S M in ordine alla nomina della commissione di concorso del 12 luglio 2023 - Violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e 25 della L.R. Sardegna n. 31 del 1998: in quanto ai sensi della normativa regionale (art. 24 L.R. n. 31/1998) tra le competenze del Direttore Generale non sarebbero annoverate quelle di gestione che, invece, sono espressamente attribuite al Dirigente del Settore;e detta incompetenza comporterebbe la necessaria caducazione del bando di concorso e dell’intera procedura;
2) Conflitto di interessi perché la Direttrice Generale dell’Assessorato al personale sarebbe stata in condizioni di incompatibilità con riguardo a partecipanti conviventi e parenti e con riguardo all’obbligo di astensione in presenza di reati in occasione di precedenti procedure concorsuali della Regione anche in combinato disposto con l’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 7, 15 e 19 comma 1 del Codice di Comportamento Del Personale RAS: in quanto la Direttrice Generale avrebbe adottato il bando di concorso e dettato i criteri di selezione pur se era indagata per comportamenti corruttivi proprio con riferimento a procedure selettive di personale funzionario e dirigente. Inoltre la circostanza che la Regione, al momento della pubblicazione dei concorrenti idonei alla prova preselettiva, abbia omesso di pubblicarne i nominativi non consentirebbe di precisare (salvo accesso e con riserva di migliore articolazione del motivo) la censura solo denunciata di conflitto di interessi che avrebbe dovuto portare all’astensione dalla procedura per la presenza tra i partecipanti di parenti e conviventi;
3) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso con riferimento alla mancata applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 41/13 del 8.7.2009 “ Criteri per lo svolgimento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale ai sensi dell’art. 32, comma 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 ” - Violazione del principio dell’anonimato e della trasparenza della procedura: in quanto non sarebbe stato rispettato il procedimento dettato dall’anzidetta disciplina regionale in punto di pubblicità della banca dati dei quesiti elaborati dalla ditta incaricata e di scelta dei quesiti per formare le batterie sa sottoporre ai concorrenti;
4) Violazione e falsa applicazione del bando di concorso con riferimento:
a) alla scelta dei quesiti avvenuta da parte della società Selexi S.r.l. in un momento procedimentale in cui non era stata ancora nominata la commissione, tutto ciò in spregio alla competenza sul punto della Commissione di concorso;
b) alla distribuzione delle materie in percentuali diverse da quelle uguali per le materie di cui all’art. 10, fatta esclusione la quota prevista per le domande di logica pari a 20 domande;
c) alla soglia di sbarramento prevista prevista “forfettariamente” in 200 candidati anziché con riferimento ad un punteggio minimo.
5) Violazione e falsa applicazione del principio di contestualità delle prove di sessione e violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c. 2 DL 44/2021 in vigore solo fino al 31 dicembre 2022: in quanto la preselezione sarebbe stata espletata in due sessioni durante la giornata del 19 luglio 2023, la prima nella mattina dalle ore 11 alle ore 13 e la seconda nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18.00, con compiti e quesiti uguali, sicché molti concorrenti che hanno fatto i quiz della mattina avrebbero potuto parlare con quelli del pomeriggio cosi violando la par condicio e la trasparenza della procedura di concorso.
6) Eccesso di potere per sviamento in relazione all’affidamento a una società (Selexi S.r.l.) non congrua ex articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: in quanto l’affidamento alla ditta incaricata di competenze intestate alla commissione giudicatrice offrirebbe meno garanzie di competenza in ambito concorsuale.
16. Concludeva quindi la ricorrente chiedendo, previa sospensione, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con vittoria delle spese.
17. Per resistere al ricorso si è costituita la Regione Sardegna che, con difese scritte, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
18. Alla camera di consiglio del 21 settembre 2023 l’esame dell’istanza cautelare è stato abbinato al merito.
19. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 22 gennaio 2024 la ricorrente ha esteso i motivi di impugnazione anche ai provvedimenti nello stesso indicati, chiedendo, nelle more dell’udienza pubblica di trattazione fissata per il 28 febbraio 2024, l’adozione di una misura cautelare.
20. Con ordinanza n. 49 del 16 febbraio 2024 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare di sospensione.
21. Alla pubblica udienza del 28 febbraio 2024, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
L’infondatezza nel merito del ricorso consente al Collegio di prescindere dall’esame delle eccezioni procedurali sollevate dalla resistente.