TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2019-10-31, n. 201900807
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Pubblicato il 31/10/2019
N. 00807/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00925/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 925 del 2013, proposto da
Societa Costruzioni e Concessioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F T, R T, con domicilio eletto presso lo studio Gianmarco Tavolacci in Cagliari, via Carbonia n.22;
contro
- Comune di Bonorva, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P C, con domicilio eletto presso lo studio Franco Tului in Cagliari, via Dante n. 69;
- Organismo di Bacino n. 8 e Comune di Banari, non costituiti in giudizio;
nei confronti
- Sidigas Societa Irpinia Distribuzione Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Avino Murgia, Giovanna De Santis e Paolo Tesauro, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, via Ariosto n.11;
- Safab S.p.A. e Gesafin Immobiliare S.p.A., non costituite in giudizio;
per l'annullamento:
- della nota prot. 5365 del 16.7.2013, emessa dal Comune di Bonorva, comunicata alla ricorrente il 19.7.2013;
- della nota prot. AJ/SG/aj/16270/13 del 19.7.2013 emessa dalla SIDIGAS, comunicata alla ricorrente il 19.7.2013;
- della nota prot. 3840/2013 del 17.5.2013 della SIDIGAS, mai comunicata alla ricorrente e di cui non si conosce il contenuto;
- di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente, ove lesivo, con riserva di presentare motivi aggiunti, nonché per il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza dei provvedimenti impugnati in epigrafe, con riserva di quantificazione in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bonorva e della Sidigas Societa Irpinia Distribuzione Gas S.p.A.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2019 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
In data 28 aprile 2010 il Comune di Bonorva, quale Capofila dell’Organismo di Bacino n. 8, aveva stipulato con l’A.T.I. tra Sidigas S.p.A. (mandataria) e Safab S.p.A. (mandante) un contratto per la progettazione e costruzione della rete di distribuzione del gas e la gestione del servizio nei Comuni del Bacino, per la durata di dodici anni dall’entrata in servizio dei nuovi impianti.
Con atto notarile del 29 febbraio 2012, la Societa Costruzioni e Concessioni S.r.l. aveva acquistato dalla Safab S.p.A. il ramo d’azienda denominato “ Costruzioni ”, comprensivo del citato contratto di concessione con il Comune di Bonorva.
A quel punto la mandataria Sidigas S.p.A., ai sensi dell’art. 116 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aveva comunicato al Comune di Bonorva l’ingresso di Società Costruzioni e Concessioni S.r.l. in seno all’A.T.I. concessionaria, ma il Comune, con nota 16 luglio 2013, ha manifestato la propria opposizione al subentro della stessa nel rapporto concessorio, ritenendo che la società subentrante fosse priva del requisito finanziario previsto dal paragrafo A.