TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-04-16, n. 202400461

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-04-16, n. 202400461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400461
Data del deposito : 16 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/04/2024

N. 00461/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00359/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 359 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
U.T.G. - Prefettura di Siena, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- del decreto recante data -OMISSIS- - con il quale il Questore di Siena (-OMISSIS-) ha rigettato l'istanza di rinnovo del porto d'armi uso caccia presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;

- per quanto possa occorrere, del preavviso di rigetto formulato dalla medesima amministrazione (-OMISSIS-) del -OMISSIS-;

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 giugno 2021 :

- del decreto recante data -OMISSIS- - con il quale il Prefetto di Siena ha disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti in genere, possedute da -OMISSIS- a qualsiasi titolo;

- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Siena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Siena del -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del porto d’armi uso caccia, presentata dal primo il -OMISSIS-, in quanto l’allora moglie dell’istante aveva denunciato, nel -OMISSIS-, ai Carabinieri di Siena di aver ripetutamente subito delle violenze fisiche e morali da parte dello stesso.

A fondamento del ricorso principale il ricorrente ha dedotto la:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della legge 241 del 1990, anche in relazione agli artt. 5, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. Eccesso di potere per carente istruttoria e difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta, erronea presupposizione in fatto ed in diritto, omesso ed erroneo apprezzamento dei fatti, mancanza assoluta di motivazione ed ingiustizia manifesta. Irragionevolezza. Sviamento. Violazione del principio di proporzionalità ”, non avendo la Questura motivato rispetto alle memorie procedimentali dell’odierno ricorrente con le quali il medesimo aveva evidenziato come le condotte contestate s’inserissero nell’ambito di fisiologiche dinamiche di conflittualità fra coniugi, acuitesi nel periodo della separazione, le quali però non potevano dar luogo ad un pericolo di abuso delle armi, avendo l’odierno ricorrente sempre osservato una condotta di vita impeccabile e avendo, prima di allora, ottenuto cinque rinnovi della licenza, per un periodo complessivo di quindici anni;

Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39, e 43 del T.U.L.P.S. Violazione e falsa applicazione della circolare telegrafica del Dipartimento della P.S./Ufficio per l'Amministrazione generale n. 557/PAS.4901.1017 del 2.4.2004. Eccesso di potere per carente istruttoria e difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti in fatto e in diritto, omesso ed erroneo apprezzamento dei fatti, mancanza assoluta di motivazione ed ingiustizia manifesta. Irragionevolezza. Illogicità. Sviamento. Violazione del principio di proporzionalità ”.

Con tale motivo il ricorrente ha osservato: quanto alla prima segnalazione (per lesioni personali) del -OMISSIS-, che si era trattato di un meramente fatto di lesioni meramente accidentale (non provocato da un comportamento doloso del ricorrente) per il quale era stata rimessa la querela;
quanto alla segnalazione del -OMISSIS-, anch’essa per lesioni personali, vi era in corso un processo penale per fatti di lesioni, tuttavia maturati nell’ambito di una banale discussione scaturita in relazione ad una annotazione scolastica riportata sul quaderno del figlio, e perciò inidonei a sostenere un giudizio prognostico di attuale inaffidabilità o pericolosità del ricorrente, dovendosi peraltro considerare l’intervenuta cessazione, a partire -OMISSIS-, della convivenza dei coniugi.

Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 26 giugno 2021, il ricorrente ha impugnato il decreto del -OMISSIS-, emesso a suo carico dal Prefetto di Siena, di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti.

A fondamento di tale ricorso il ricorrente, oltre a riprodurre le medesime doglianze sostanziali del ricorso originario, ha lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, in quanto irregolarmente notificata al vecchio indirizzo di residenza del ricorrente, vizio che gli avrebbe precluso di rappresentare l’intervenuta assoluzione dal reato di lesioni personali per il quale pendeva il relativo processo penale.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato replicando alle deduzioni del ricorrente e concludendo per il rigetto del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti.

All’udienza dell’11 aprile 2024, all’esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso principale è infondato per le ragioni che si passa ad esporre.

1.1. Con esso si lamenta innanzitutto la violazione dell’art. 10 della L. 241 del 1990, in quanto la Questura non avrebbe controdedotto, con il provvedimento definitivo, rispetto alle osservazioni contenute nella memoria procedimentale dell’odierno ricorrente.

Tale censura è palesemente infondata avendo la Questura puntualmente replicato alle argomentazioni avanzate dall’odierno ricorrente rispetto alle due vicende in cui quest’ultimo era stato coinvolto con l’accusa di lesioni a danno dalla moglie.

1.2. Nel merito, il provvedimento della Questura è stato motivato con riferimento all’esistenza, a carico dell’odierno ricorrente, di due denunce per lesioni personali ai danni della sua ex moglie, la seconda delle quali aveva dato luogo ad una citazione a giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna.

Secondo l’indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa ed in particolare da questo Tribunale, dal quale non si vede ragione di discostarsi nella decisione del presente caso, la litigiosità familiare è di per sé motivo sufficiente per il diniego o la revoca del porto armi e l’applicazione del divieto di detenere armi (cfr. T.A.R Toscana II, 10 marzo 2023, n. 256;
15 febbraio 2023, n. 156;
12 giugno 2020 n. 722;
1° dicembre 2021, n. 1604;
9 maggio 2022, n. 645;
29 settembre 2021 n. 1234;
1° dicembre 2022 n. 1411).

I provvedimenti in materia emessi dalle competenti amministrazioni hanno infatti carattere preventivo e loro funzione è dunque quella di prevenire il verificarsi di fatti antigiuridici legati al cattivo uso delle armi, e ogni elemento dal quale ragionevolmente si possa inferire la probabilità di un cattivo uso delle stesse giustifica i provvedimenti di ritiro (o di diniego di rilascio) in questione.

1.3. Una situazione di accesa litigiosità familiare è dunque sufficiente a motivare il divieto di detenere armi poiché essa, a prescindere dalle reciproche responsabilità nella sua causazione, appare indice del pericolo che fatti antigiuridici possano accadere in futuro, secondo una valutazione prudenziale che deve mettere al primo posto l’interesse alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, stante l’assenza nel nostro ordinamento di un diritto al porto delle armi.

1.4. Nel caso di specie, la situazione di grave conflittualità tra l’interessato e la sua ex moglie, obiettivamente esistente al momento dell’adozione del decreto del Questore, non viene negata, e tale elemento è sufficiente a giustificare il provvedimento qui impugnato, il quale, come sopra detto, operando sul diverso e autonomo piano amministrativo, ha una funzione non punitiva ma preventiva, e implica una prognosi - da effettuarsi sulla base del materiale indiziario esistente al momento dell’adozione dell’atto - assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sì da far ritenere “più probabile che non” il pericolo di abuso delle armi.

2. Quanto al provvedimento prefettizio di divieto di detenzione armi, impugnato con motivi aggiunti, valgono le medesime considerazioni di cui sopra, essendo anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato ferma nell’affermare che “in relazione ad una situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole - e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità - la scelta dell'Amministrazione di prevenire che la situazione possa degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risultava comunque coinvolto in tali tensioni familiari” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1790).

Dunque, nella fattispecie, la situazione familiare, che al momento dell’adozione del provvedimento impugnato si presentava caratterizzata da frequenti litigi e da probabili (se pure non ancora definitivamente accertate) violenze fisiche e morali, era sufficiente a fondare una ragionevole prognosi di rischio, ancorché solo potenziale, di abuso delle armi, tale da giustificare la decisione di natura discrezionale assunta dall’autorità di pubblica sicurezza.

Stante la situazione fattuale, si può ragionevolmente presumere che la comunicazione di avvio del procedimento non avrebbe determinato l’emanazione di un provvedimento finale con diverso contenuto (art. 21 octies , comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241), essendo peraltro la sentenza di assoluzione sopraggiunta al decreto prefettizio.

Il mutamento allo stato attuale delle circostanze che avevano determinato l’adozione dei provvedimenti qui impugnati e in particolare il superamento della conflittualità familiare e il sopraggiungere della sentenza di assoluzione, lungi dal tradursi in una ragione postuma d’illegittimità dei medesimi provvedimenti, può ben essere posto alla base di un’eventuale istanza di revoca degli stessi.

3. Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto della particolarità della causa.

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