TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-04-16, n. 202400461
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Testo completo
Pubblicato il 16/04/2024
N. 00461/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00359/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eligio Marco Calò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
U.T.G. - Prefettura di Siena, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del decreto recante data -OMISSIS- - con il quale il Questore di Siena (-OMISSIS-) ha rigettato l'istanza di rinnovo del porto d'armi uso caccia presentata dal ricorrente in data -OMISSIS-;
- per quanto possa occorrere, del preavviso di rigetto formulato dalla medesima amministrazione (-OMISSIS-) del -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25 giugno 2021 :
- del decreto recante data -OMISSIS- - con il quale il Prefetto di Siena ha disposto il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti in genere, possedute da -OMISSIS- a qualsiasi titolo;
- nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Siena;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 aprile 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Siena del -OMISSIS-, con il quale è stata rigettata l’istanza di rinnovo del porto d’armi uso caccia, presentata dal primo il -OMISSIS-, in quanto l’allora moglie dell’istante aveva denunciato, nel -OMISSIS-, ai Carabinieri di Siena di aver ripetutamente subito delle violenze fisiche e morali da parte dello stesso.
A fondamento del ricorso principale il ricorrente ha dedotto la:
“ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 della legge 241 del 1990, anche in relazione agli artt. 5, 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. Eccesso di potere per carente istruttoria e difetto assoluto di motivazione, illogicità manifesta, erronea presupposizione in fatto ed in diritto, omesso ed erroneo apprezzamento dei fatti, mancanza assoluta di motivazione ed ingiustizia manifesta. Irragionevolezza. Sviamento. Violazione del principio di proporzionalità ”, non avendo la Questura motivato rispetto alle memorie procedimentali dell’odierno ricorrente con le quali il medesimo aveva evidenziato come le condotte contestate s’inserissero nell’ambito di fisiologiche dinamiche di conflittualità fra coniugi, acuitesi nel periodo della separazione, le quali però non potevano dar luogo ad un pericolo di abuso delle armi, avendo l’odierno ricorrente sempre osservato una condotta di vita impeccabile e avendo, prima di allora, ottenuto cinque rinnovi della licenza, per un periodo complessivo di quindici anni;
“ Violazione e