TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-01-22, n. 201800810

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2018-01-22, n. 201800810
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800810
Data del deposito : 22 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/01/2018

N. 00810/2018 REG.PROV.COLL.

N. 07702/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7702 del 2003, proposto da:
Principe R, C F, D G F, rappresentati e difesi dall'avvocato R M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio, 34;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comando Generale dell’Arma dei carabinieri, in persona del Comandante Generale p.t.;

per l’accertamento

del diritto a fruire dell’astensione facoltativa del lavoro prevista dal T.U. n. 151/2001 e recepita, per ciò che concerne le Forze di polizia ad ordinamento militare, dal D.P.R. n. 164/2002, con conseguente applicazione del trattamento economico ivi previsto, consistente nella corresponsione dell’intera retribuzione;

e per l’annullamento

dei provvedimenti con i quali è stata negata ai ricorrenti la possibilità di fruire del congedo parentale inteso nella forma della “licenza straordinaria”,

di tutti i provvedimenti con i quali l’Amministrazione resistente ha dato corso al recupero delle somme ritenute indebitamente corrisposte,

nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, conseguenziali, successivi e connessi con quelli impugnati comunque lesivi dei diritti dei resistenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la memoria di costituzione del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 dicembre 2017 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli odierni ricorrenti, tutti appartenenti all’Arma dei Carabinieri, premettono in fatto di aver usufruito di periodi di congedo parentale e, nello specifico, di aver fruito, il sig. Principe R di complessivi 30 giorni a partire dal 04/03/2001, il sig. C F di complessivi 45 giorni dal 01/03/2001 al 14/04/2001, il sig. D G F di 60 giorni, dal 05/02/2001 al 05/04/2001. Rappresentano, inoltre, che, con successivi provvedimenti, l’Amministrazione aveva disposto il recupero delle somme indebitamente corrisposte, ritenendo dovuto solo il 30% della retribuzione e non l’intero, applicando trattenute sullo stipendio.

2. Tanto dedotto, gli odierni esponenti domandano l’accertamento del diritto a fruire dell’astensione facoltativa dal lavoro prevista dal T.U. n. 151/2001 e di vedersi corrispondere, per il relativo periodo di tempo, l’intera retribuzione, con conseguente annullamento dei provvedimenti di recupero delle somme.

3. Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, domandando il rigetto del ricorso siccome infondato.

4. Con decreto n. 5819 del 24.03.2014, il ricorso in esame è stato dichiarato perento.

Successivamente, a seguito della dichiarazione di interesse al ricorso, con decreto decisorio n. 233 del 12.02.2016, il suindicato decreto di perenzione è stato revocato

5. Alla pubblica udienza del 22 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6. Il Collegio ritiene il ricorso infondato e, pertanto, lo respinge.

6.1 Si osserva che, all’epoca dei fatti di causa, vigevano in materia - e risultavano quindi applicabili al caso di specie - le disposizioni della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il cui articolo 15, come modificato dalla legge 8 marzo 2000, n. 53, prevedeva, in favore del genitore che avesse fruito del c.d. “congedo parentale”, la corresponsione di una indennità pari al 30% della retribuzione.

Di contro, l’invocato d. lgs. 26 marzo 2001, n. 151, che ha modificato la suddetta disciplina, è entrato in vigore solo il 27 aprile 2001, in un momento dunque successivo ai periodi di congedo richiesti e fruiti dagli odierni ricorrenti, per i quali è controversia.

6.2 D’altra parte, neppure si palesa, al riguardo, risolutivo, nel senso voluto dagli odierni esponenti, il richiamo dagli stessi operato al D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, il cui art. 21, che prevede disposizioni in deroga all’art. 34 del citato Testo Unico n. 151/2001, è espressamente riferito al primo quadriennio normativo successivo all’entrata in vigore del testo unico, ovvero il quadriennio 2002-2005, e dunque ad un momento successivo ai periodi di congedo riferiti dagli odierni ricorrenti.

7. Per le ragioni sopra esposte il Collegio non può che concludere per l’infondatezza dell’odierno ricorso.

8. Sussistono, tuttavia, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.

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