TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-05-18, n. 201006566

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-05-18, n. 201006566
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201006566
Data del deposito : 18 maggio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00551/2006 REG.RIC.

N. 06566/2010 REG.SEN.

N. 00551/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 551 del 2006, proposto da:
M A, M A, M L e Z A tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti G V e P V, con domicilio eletto in Napoli, via G. Fiorelli,14;

contro

A.S.L. Napoli 3, in persona del Rappresentante Legale p.t. rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio ex lege presso Segreteria TAR Napoli;
Ordine Farmacisti Provincia Napoli, in persona del Rappresentante Legale p.t. rappresentato e difeso dall'avv. A D L, con domicilio eletto in Napoli, via G. Orsini,46;
Comune di Casoria in persona del Sindaco p.t. non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

Farmacia Dott.ssa Catapano Teresa;
Morrone Carlo, rappresentati e difesi dagli avv. Agostino De Maio e Maria Rosaria Morrone, con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci, 21 c/o Lombardi;

e con l'intervento di

ad opponendum:
D'Aversa Vito, Ferrara Francesca, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Sparano, con domicilio eletto in Napoli, via Chiatamone,6;
Farmacia Eredi Dott. Bruno e altri, in persona del Rappresentante legale p.t. rappresentato e difeso dall'avv. A D L, con domicilio eletto in Napoli, via G. Orsini,46,St.Castaldo;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della determinazione n.2207 del 29.12.2005 del Direttore dell’Area Dipartimentale Farmaceutica Territoriale dell’ASL Napoli 3 per la determinazione turni di servizio delle farmacie per l'anno 2006;

della proposta relativa ai turni di servizio delle Farmacie del Comune di Casoria, trasmessa all’ASL Napoli 3 dall’ordine Professionale dei Farmacisti della provincia di Napoli, approvata con la determinazione sub 1);

del parere espresso dalla Commissione Straordinaria del Comune di Casoria il 28.12.2005;

di ogni altro atto preordinato, conseguente o connesso;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di A.S.L. Napoli 3;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ordine Farmacisti Provincia Napoli;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Morrone Carlo;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/03/2010 il dott. S Z e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato in data 16 gennaio 2006 e depositato il 27 successivo le ricorrenti rispettivamente titolari della Farmacia Eredi Mandanici di Casoria e titolare della Farmacia dr.ssa Zenatto, adivano questo Tribunale chiedendo l’annullamento degli atti in epigrafe indicati.

A tal proposito parte ricorrente chiariva che l’art.119 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (R.D. 1265 del 1934) dispone che il titolare della farmacia è responsabile dell’esercizio della farmacia stessa, ed ha l’obbligo di mantenerlo secondo le norme stabilite per ciascuna Provincia.

Dal canto suo, la Legge Regionale Regione Campania n.7 del 1980 e ss. modd. precisa che il servizio farmaceutico deve essere assicurato ai cittadino anche durante l’orario notturno, ponendo anche l’obbligo, a carico dei titolari degli esercizi, di garantire tale servizio nei Comuni con più di centomila abitanti.

Nel comune di Casoria il servizio notturno è assicurato dalle farmacie presenti sul territorio, alcune delle quali volontariamente hanno gestito il servizio in modo permanente e continuativo, ed altre in modo occasionale ed a turnazione fra loro.

Nell’anno 2005, il servizio veniva svolto in modo continuativo dalle farmacie dei ricorrenti ed in modo occasionale da altri esercizi.

Inopinatamente, l’ASL Napoli 3 con la determinazione n.2207 del 2005, approvando i prospetti dei turni di servizio, e richiamando una proposta dell’Ordine, non ha tenuto conto della volontà dei ricorrenti di continuare ad espletare il servizio notturno in modo permanente.

Tanto premesso, questa determinazione, nella prospettiva attorea è da ritenersi illegittima per violazione del R.D. 1265/1934 e della L. Regionale Regione Campania n.7/1980 e ss. mod. e per eccesso di potere per carenza di motivazione.

Si costituivano le amministrazioni intimate, nonché alcuni dei contro interessati ai quali l’atto di gravame era stato notificato.

Intervenivano ad opponendum nel giudizio altri soggetti controinteressati, in quanto titolari di esercizi farmaceutici nella città di Casoria.

All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.

DIRITTO

In diritto si osserva che manca, nel caso di specie, il requisito dell’attualità dell’interesse a ricorrere in capo alle parti ricorrenti, titolari rispettivamente della “Farmacia Eredi Mandanici” e della “Farmacia Zenatto”.

E difatti, agli esercizi di cui sono titolari le predetti parti ricorrenti, era stato consentito di svolgere il servizio notturno in virtù di due Ordinanze Sindacali del Sindaco di Casoria, rispettivamente la n. 20 del 2.2.1996 per la Farmacia Zenatto e la n.39 del 12.2.1997 per la Farmacia Mandanici, emanate a seguito di apposita richiesta degli interessati.

Da ciò consegue dunque, che l’aspettativa azionata con il ricorso introduttivo del presente giudizio trae titolo e fondamento dai suddetti atti autorizzativi.

Sennonché, i predetti provvedimenti abilitativi sono stati revocati con ordinanza commissariale n.10 del 13.01.2006 emessa dalla Commissione straordinaria del Comune di Casoria.

Avverso quest’ultima ordinanza non risulta interposto gravame da parte delle ricorrenti, con la conseguenza che allo stato deve ritenersi che costoro non sarebbero comunque abilitate all’apertura notturna dell’esercizio, su base volontaria, anche laddove il ricorso principale venisse accolto.

Questa considerazione rende il ricorso inammissibile per la segnalata carenza dell’attualità dell’interesse a ricorrere.

La natura della controversia e l’esito di essa giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

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