TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-05-07, n. 202103060

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-05-07, n. 202103060
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202103060
Data del deposito : 7 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2021

N. 03060/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05532/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5532 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Consorzio Intercomunale per i Servizi Socio Sanitari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R I, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Centro Direzionale Is. A3;

contro

Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato T T, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via S.Lucia, 81 presso l’Avvocatura Regionale;
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio eletto presso lo studio Gennaro Meo in Napoli, via Belvedere 45;

nei confronti

M L C, rappresentata e difesa dagli avvocati Eduardo Romano, Alessandro Romano, Antonio Romano, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Maria Iaccarino in Napoli, via S. Pasquale a Chiaia,55;
Comune di Gricignano di Aversa, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Castiello, con domicilio eletto presso lo studio Valerio Recinto in Napoli, via Depretis n.19;

per l'annullamento,

quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto dirigenziale n. 221 del 30.07.2015, pubblicato sul BURC n. 48 del 10.08.2015, con il quale è stato autorizzato il trasferimento della farmacia della dott.ssa C da via Aversa n. 49 a via Aversa nn. 4, 4/a, 4/b, e 6;

- della nota resa dal medesimo ente, prot, n. 2015 0692182, del 15/10/2015, che “conferma il Decreto dirigenziale n. 221, del 30.07.2015, reso dalla Regione Campania, in quanto “il servizio farmaceutico è di natura pubblica e non può essere sospeso o interrotto per questioni di confini che pur debbono essere accertati e definiti";

- del parere igienico sanitario rilasciato dall'AsI di Caserta, prot. N. 714/

UOPC

Ambito I, Distretto n. 18 — Gricignano d'Aversa- del 21, 07.2015, conosciuto perché richiamato nell'impugnato Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 221, impugnato, se lesivo degli interessi del ricorrente Consorzio CISS;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti depositati in data 22 gennaio 2016:

- del provvedimento prot. n. 0012069 del 18.11.2015 del Responsabile dell'area tecnica/settore urbanistica del Comune di Gricignano di Aversa con cui l’Ufficio attribuiva all’immobile di proprietà dei coniugi S il civico via Aversa n. 4 e n. 6;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti depositati in data 22 febbraio 2016:

del decreto regionale n. 325 dell’11.12.2015, depositato in giudizio il 5.02.2016, avente ad oggetto l’autorizzazione rilasciata alla dott.ssa D’Aniello per la gestione in qualità di titolare della sede farmaceutica n. 1 del Comune di Gricignano d’Aversa;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Campania in persona del Presidente pro tempore, di M L C, del Comune di Gricignano di Aversa in persona del Sindaco pro tempore e di Asl 104 - Caserta 1;

Visti tutti gli atti della causa;

Viste le note di udienze;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 aprile 2021, celebrata da remoto ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 e dal D.L. n. 44/2021, la dott.ssa D C e trattenuta la causa in decisione sulla base dei soli scritti difensivi come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. L'ente ricorrente, Consorzio tra Comuni, tra cui quello di Gricignano di Aversa, per la gestione dei servizi Socio Sanitari, tra i quali la gestione delle Farmacie Comunali, premettendo che il Comune di Gricignano aveva acquisito, a seguito dell’esercizio della prelazione, la seconda sede comunale sita nel Comune medesimo, in via a. Moro n. 48, impugna con l’atto introduttivo del presente giudizio il decreto dirigenziale n. 221 del 2015, pubblicato sul BURC n. 48 del 10.08.2015, con il quale era stato autorizzato il trasferimento della farmacia della dott.ssa C – erede del titolare della prima sede farmaceutica - da via Aversa n. 49 a via Aversa nn. 4, 4/a, 4/b, e 6 e i relativi atti connessi, presupposti, e consequenziali ovvero la nota resa dal medesimo ente, prot. n. 2015 0692182, del 15/10/2015, che aveva confermato il medesimo decreto sulla base del rilievo che “il servizio farmaceutico è di natura pubblica e non può essere sospeso o interrotto per questioni di confini che pur debbono essere accertati e definiti", ed il parere igienico sanitario rilasciato dall'Asl di Caserta, prot. n. 714/

UOPC

Ambito I, Distretto n. 18 - Gricignano d'Aversa - del 21, 07.2015, richiamato nell'impugnato Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 221, se lesivo degli interessi del ricorrente Consorzio e, con secondi motivi aggiunti, il decreto regionale n. 325 dell’11.12.2015 con i quali è stato autorizzato il trasferimento della prima sede farmaceutica, originariamente nella titolarità della dott.ssa C, in qualità di erede e, poi, della dr.ssa D’Aniello, farmacista gestore, da via Aversa n. 49 a via Aversa nn. 4, 4/a, 4/b, e 6. Grava, altresì, con primi motivi aggiunti, il provvedimento prot. n. 0012069 del 18.11.2015 del Responsabile dell'area tecnica/settore urbanistica del Comune di Gricignano di Aversa con cui l’Ufficio attribuiva all’immobile di proprietà dei coniugi S, ove era stata trasferita la suddetta farmacia, il civico via Aversa n. 4 e n. 6.

II. A sostegno del ricorso introduttivo il Consorzio ricorrente lamenta la violazione della normativa di riferimento, e segnatamente dalla legge n. 475/1968 e dalla legge n, 62/1991, assumendo che sia stato autorizzato il trasferimento della predetta farmacia al di fuori del perimetro della sede di pertinenza e in violazione del limite di 200 metri tra le farmacie.

Per i medesimi motivi lamenta anche il difetto di motivazione e di istruttoria.

Assume al riguardo che, nelle more e prima del Decreto impugnato, la società Inco Farma Spa, che gestisce la farmacia comunale, a mezzo pec regolarmente recapitata al Comune, alla Regione Campania e all'Asl di Caserta, invitava e diffidava gli enti dall'astenersi a procedere all’autorizzazione dal trasferimento della sede della farmacia C, per tutte le ragioni nella missiva riportate. Pur tuttavia, la Regione Campania autorizzava il predetto trasferimento.

Con nota n, prot. n. 2015 0692182, del 15/10/2015, impugnata, la Regione Campania, pur preso atto: a) della revoca in autotutela del certificato di agibilità dei locali destinati alla nuova sede farmaceutica;
e b) della nota resa dai Nas di Caserta, Comando dei Carabinieri per la Tutela e la Salute, la quale riportava l'accertamento di polizia giudiziaria intrapreso con i quali si era accertato che la nuova ubicazione della Farmacia C si troverebbe in piazza Municipio del Comune di Gricignano d'Aversa, e che ricadrebbe nel perimetro della seconda sede farmaceutica, al di fuori dei confini previsti dal piano regionale, illegittimamente confermava il Decreto Dirigenziale n 221 del 30/07/2015 in quanto “il servizio farmaceutico è di natura pubblica e non può essere sospeso o interrotto per questioni di confini che pur debbono essere accertati e definiti".

III. Si è costituita in resistenza la Regione Campania, la quale ha dedotto che il decreto autorizzativo al trasferimento era stato adottato sulla base della certificazione redatta dal Comune, fondata sul rilievo che i locali de quibus rientravano in zona di pertinenza della prima sede farmaceutica, posti alla distanza ex lege dalla farmacia comunale, nonché della certificazione relativa all’idoneità dei locali e sulla base del rilascio della certificazione di agibilità nonché dell’attestazione della Asl circa la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie. Assume inoltre che il sequestro dei locali de quibus non era stato confermato dal GIP per difetto del periculum in mora e che il provvedimento di annullamento in autotutela del certificato di agibilità era stato sospeso con decreto ante causam da parte di questo T.A.R. Deduce poi il difetto di interesse a ricorrere in quanto, a suo dire, il decreto regionale autorizzatorio al trasferimento di sede sarebbe meramente consequenziale rispetto ai provvedimenti abilitativi rilasciati dalla Asl e dal Comune, che a dire della Regione dovevano essere impugnati tempestivamente.

IV. Si è del pari costituita la ASL, assumendo che la verifica della toponomastica e delle pertinenze dei locali rispetto alla sede farmaceutica di spettanza non rientrerebbe nella propria competenza.

V. La controinteressata dott.ssa C, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto il difetto di legittimazione ad agire del Consorzio, sulla base del rilievo che la gestione della farmacia sarebbe stata attribuita ad Inco.Farma e che l’impugnativa sia inammissibile o comunque improcedibile per avere ella trasferito l’attività alla dottoressa Filomena D’Aniello già alla data della notifica del ricorso introduttivo, per cui il ricorso doveva essere notificato all’effettiva controinteressata.

La stessa ha dedotto poi l’assoluta infondatezza del ricorso, sulla base del rilievo che i locali si troverebbero in via Aversa, rientrante nella prima sede farmaceutica, e non in piazza Municipio, rientrante nella seconda sede farmaceutica.

VI.1 Con atto depositato in data 7 gennaio 2016 il Consorzio ricorrente ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti della dottoressa Filomena D’Aniello, nuova titolare della prima sede farmaceutica.

VI. Parte ricorrente ha quindi provveduto alla proposizione di un primo ricorso per motivi aggiunti, avente ad oggetto, quale atto presupposto, il provvedimento prot. n. 0012069 del 18.11.2015 del Responsabile dell'area tecnica/settore urbanistica del Comune di Gricignano di Aversa, con cui l’Ufficio attribuiva all’immobile di proprietà dei coniugi S, ove era stato autorizzato il trasferimento della farmacia C, il civico via Aversa n. 4 e n. 6, con cui deduce l’illegittimità del gravato provvedimento per errato travisamento dello stato dei luoghi, sulla base del rilievo che l’immobile de quo non si troverebbe su via Aversa ma su Piazza Municipio.

A ciò conseguirebbe anche l’illegittimità dell’atto autorizzatorio, in quanto la potestà di autorizzare il trasferimento di sede in zona diversa, ex art. 5, comma 2, legge 362/1991, sarebbe di spettanza della Giunta comunale.

VII. Si è costituito il Comune di Gricignano di Aversa, insistendo per la reiezione del gravame siccome infondato.

In particolare il Comune assume che, come risultante dalla relazione istruttoria, depositata agli atti, la responsabile dell'ufficio anagrafe si era limitata a prendere atto della toponomastica e della distribuzione dei numeri civici in base ai dati contenuti nel database, "senza nulla variare all'uopo" e che, come evincibile dalla certificazione in atti, la farmacia della dott.sa C, nella sua ubicazione a seguito del disposto trasferimento, nella Via Aversa nn. 4 e 6, rispetta la distanza di 200 metri lineari dalla sede farmaceutica n. 2 e soddisfa le esigenze degli abitanti della zona.

Il Comune inoltre deduce che le censure sollevate dalla parte ricorrente, laddove riferite alla toponomastica e dunque alle caratteristiche della strada in oggetto e quindi all'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, sia dei privati che della Pubblica amministrazione, rientrerebbero nella giurisdizione del giudice ordinario, come del pari sarebbero di spettanza della giurisdizione ordinaria le censure riferita ad asserite ipotesi di concorrenza sleale, tutelabili , quali diritti soggettivi, dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

VIII. E’ seguita la proposizione del secondo ricorso per motivi aggiunti, con cui parte ricorrente deduce i medesimi motivi di doglianza già articolati con il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti.

IX. In vista della trattazione nel merito del ricorso, la controinteressata C Maria Laura ha prodotto documenti e memoria difensiva, deducendo ulteriormente come il ricorso introduttivo sia inammissibile per mancata notificazione alla reale controinteressata, dott.ssa Filomena D’Aniello, cui l’esercizio farmaceutico era stato ceduto dagli eredi del defunto dott. C sin da epoca precedente alla notificazione del ricorso, e rilevando al riguardo come sia del tutto inammissibile ed irrituale la successiva notificazione del ricorso introduttivo alla dott.ssa D’Aniello, allorquando lo stesso era già pendente e depositato presso questo T.A.R., in quanto tra l’altro effettuata in assenza di autorizzazione del T.A.R. previa deduzione dell’errore scusabile.

Ha inoltre eccepito come tanto i primi motivi aggiunti, quanto i secondi motivi aggiunti non siano stati notificati alle parti nel domicilio eletto, ovvero presso il difensore, ma nel domicilio reale: da ciò l’inammissibilità dei medesimi.

Nel merito ha evidenziato come in relazione all’agibilità dei locali sia intervenuta la sentenza di questo T.A.R. n. 4140 del 01.09.2016 e, relativamente all’impugnativa dei medesimi atti di cui è causa da parte della società preposta alla gestione della farmacia comunale – ovvero Inco.Farma -, la sentenza di questa Sezione n 4140 del 01.09.2016, depositata in atti.

X. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza del 20 aprile 2021, fissata per lo smaltimento dell’arretrato e celebrata da remoto sulla base dei soli scritti difensivi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 e dal D.L. n. 44/2021, non avendo alcuna delle parti richiesto la discussione da remoto.

XI. La Sezione, avendo già ampiamente scrutinato la vicenda de qua con la sentenza n. 02375/2019, intervenuta sul parallelo ricorso proposto da Inco.Farma, non ravvisa ragioni per discostarsi da tale pronunciamento.

Può quindi soprassedersi, avuto riguardo alla parziale inammissibilità – per difetto di giurisdizione del G.A. adito – e comunque all’infondatezza del gravame, dalle ulteriori eccezioni proposte dalla controinteressata e dalla Regione.

XII. In limine litis deve essere infatti affrontata l’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del G.A. adito sollevata dal Comune in riferimento all’atto oggetto di impugnativa con il primo ricorso per motivi aggiunti, relativo all’attribuzione all’immobile de quo del civico di via Aversa n. 4 e 6.

La stessa è fondata nei limiti di seguito indicati.

La parte ricorrente assume al riguardo che lo stesso sarebbe fondato sul travisamento dello stato dei luoghi e che per effetto di questo atto sarebbe stato leso il suo diritto a gestire la farmacia in una porzione ben definita, e che si sarebbe finito per autorizzare il trasferimento della sede farmaceutica in zona diversa, ex art. 5, comma 2, legge 362/1991, laddove detta autorizzazione sarebbe di spettanza della Giunta comunale.

O, in disparte la considerazione che, ai fini della valutazione circa l'appartenenza dei locali prescelti per l'apertura della farmacia alla sede di competenza, si deve avere riguardo non già alla denominazione toponomastica ed alla numerazione civica bensì all'effettiva collocazione topografica dei locali, non può non osservarsi che in merito all’attribuzione dei civici e all’eventuale e connesso pregiudizio in termini di concorrenza sleale del farmacista privato e dell’azienda connessa, quest’ultima, tutelabile con l’azione di risarcimento dei danni, il sindacato richiesto si estenda sostanzialmente all’accertamento dell’esistenza e della estensione di diritti soggettivi, con conseguente attribuzione, secondo gli ordinari criteri di riparto, della cognizione al giudice ordinario (Cass., SS.UU., 1.10.1996 n. 8587).

In particolare, quanto alla numerazione del civico, il Collegio, non ravvisa ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale “le controversie relative ad un'iscrizione anagrafica appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non esercitando nella materia de qua l'amministrazione comunale alcun potere discrezionale;
l'iscrizione e la cancellazione anagrafica si configurano infatti come atti dovuti in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, in relazione ai quali spetta all'Amministrazione un mero potere di accertamento: tali controversie conseguentemente concernono situazioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo (ex multis, T.A.R. Umbria, 20 luglio 2017, n. 527;
Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2015, n. 310;
TAR Lazio-Roma, I, 14 settembre 2015, n. 11217;
TAR Campania - Napoli, I, 10 maggio 2006, n. 4055;
TAR Veneto, I, 2 luglio 2003, n. 3570)” (T.A.R. Piemonte, sez. II, 20/02/2019, n. 211).

Declinata, in parte qua, la giurisdizione di questo giudice amministrativo, è consentito alla parte, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., proseguire il giudizio avanti il giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all'atto della proposizione dell'azione avanti a questo giudice, secondo quanto stabilito dalla norma citata.

Il ricorso deve essere, quindi, dichiarato, in parte qua, inammissibile.

XIII. Ciò posto, il ricorso come integrato di motivi aggiunti è, per il resto, infondato.

XIII.

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