TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-02-20, n. 202302923

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-02-20, n. 202302923
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302923
Data del deposito : 20 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2023

N. 02923/2023 REG.PROV.COLL.

N. 14525/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14525 del 2022, proposto da
Tua Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

V C, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del rigetto parziale reso dall'

ARES

118 con PEC del 3/11/2022 in ordine all'istanza di accesso inoltrata in data 28 ottobre 2022 avente ad oggetto “ incidente del 11/9/2017 nel Comune di Monterotondo Via Papa Giovanni XXIII - Istanza accesso agli atti ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i. ”,

- di ogni atto (ancorché non conosciuto) ad essa nota PEC presupposto, connesso, correlato e conseguente;

nonché

per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere copia degli atti richiesti con la detta istanza e per la conseguente condanna dei resistenti al rilascio delle dette copie ovvero del file informatico con ostensione / evidenza anche del numero telefonico del chiamante.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - Ares 118;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti per cui è causa.

Con istanza del 28 ottobre 2022, inoltrata tramite PEC all’Ares della Regione Lazio e alla Azienda USL Roma 5, la Tua Assicurazioni s.p.a. ha rappresentato che il sig. C V ha presentato richiesta di risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito di un sinistro verificatosi il giorno 11 settembre 2017 alle ore 7:40 circa, in Monterotondo (RM) alla Via Papa Giovanni XXIII, riferendo di essere stato investito mentre attraversava la strada, in qualità di pedone, dall’autovettura BMW tg. DJ083WP di proprietà di Petrarca Carmela e dalla stessa guidata al momento dell’investimento.

La Compagnia assicurativa ha dunque formulato una istanza di accesso ex artt. 22 e ss. L. 241/1990 s.m.i. all’

ARES

118 del Lazio, all’ASL di Roma 5 ed all’URP della Regione Lazio avente ad oggetto “ copia della trascrizione di tutte le telefonate effettuate alla centrale operativa del 118 in data 11/9/2017 a causa del sinistro innanzi indicato, ovvero copia del file audio relativo alle stesse telefonate, nonché copie delle schede di intervento del Servizio 118 con evidenza anche del numero telefonico / utenza di colui e/o coloro che hanno chiamato il Servizio del 118 che ha prestato i primi soccorsi al sig. C V ”.

Ha affermato di avere un “ interesse diretto, concreto ed attuale ” alla conoscenza degli atti, ex art. 22, comma 1, lett, b), l. 241/90, dovendo procedere alla esatta ricostruzione della dinamica del sinistro, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la liquidazione dei danni e, quindi, la legittimità della domanda di risarcimento avanzata.

In riscontro, con pec del 3 novembre 2022, l’ARES ha informato l’istante che avrebbe proceduto a trasmettere il file audio della chiamata ricevuta dalla centrale operativa del 118, ma non anche la Scheda di intervento - in quanto si tratterebbe di “ una Cartella Clinica di Soccorso contenente dati particolari, sensibili e sensibilissimi riguardanti lo stato di salute del paziente (probabile anamnesi, parametri vitali, assunzione/somministrazione di farmaci, esami strumentali) quando non ulteriori dati come la residenza, il recapito telefonico, il credo religioso ecc .” – e neppure il numero di telefono in quanto si tratterebbe di dato personale e riservato riguardante un soggetto terzo non coinvolto direttamente nel soccorso in questione.

Il file audio è stato poi effettivamente trasmesso con successiva pec del 17 novembre 2022.

Con il ricorso in esame, notificato in data 23/24 novembre 2022 e depositato il successivo 29 novembre, ha chiesto l’annullamento del diniego parziale di accesso, articolando un unico motivo sintetizzato come segue:

- Violazione e/o falsa / erronea applicazione degli artt. 3 e 22 e ss. della l. n. 241/90;
del dlgs n. 196/2003 e del d.p.r. n. 184/2006 e dell’art. 146 del d.lgs. 209/2005 – difetto di motivazione – motivazione apparente e perplessa – eccesso di potere: i documenti richiesti sarebbero strettamente correlati al diritto della compagnia assicurativa di riscostruire puntualmente gli accadimenti, tutelando la propria sfera giuridica patrimoniale nonché, contemporaneamente, l’interesse pubblico alla regolarità delle liquidazioni, ed al correlato contenimento della entità dei premi esigibili, e di valutare plena cognitio la fondatezza, in tutto o in parte, della richiesta risarcitoria pervenuta, anche in previsione di eventuali iniziative giurisdizionali. L’individuazione del soggetto chiamante il Servizio del 118 – che presumibilmente aveva assistito all’incidente de qu o ovvero aveva avuto diretta visione delle circostanze oggettive di accadimento dei fatti nella immediatezza della verificazione – consentirebbe la sua utile convocazione in sede giudiziale quale “ testimone ”. Il diritto all’accesso deriverebbe direttamente dalla norma di cui all’art. 146 del D.Lgs. 209/2005, giacché, come è stato osservato in giurisprudenza “ se è riconosciuto (e tutelato) il diritto di accesso del danneggiato nei confronti dell’istituto assicurativo, non v’è ragione di escludere, o arbitrariamente limitare, il reciproco diritto di accesso dell’istituto assicurativo nei confronti del danneggiato ” (TAR Puglia, Bari, I, 26.10.2020 n. 1334 e 13.11.2021 n. 1442).

Si è costituita l’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria - (

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