TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2022-07-13, n. 202200320
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Testo completo
Pubblicato il 13/07/2022
N. 00320/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00065/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 65 del 2014, proposto da
Presidio Ospedaliero Villa Letizia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Commissario Ad Acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo, Regione Abruzzo in persona del Presidente in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Via Buccio da Ranallo;
per l'annullamento:
- del decreto adottato dal Commissario ad acta in data 24 ottobre 2013, recante il n. 88, comunicato con la nota commissariale del 7 novembre 2013, prot. RA/275873/DG19, successivamente ricevuta, avente ad oggetto: “Accreditamento Istituzionale Casa di Cura privata Villa Letizia", nella sola parte in cui dispone l’accreditamento istituzionale della Casa di Cura privata “Villa Letizia”, con sede operativa in L’Aquila-frazione Preturo, S.S. 80 n. 25/B, per un numero complessivo di 70 posti letto (di cui 64 ordinari e 6 in day-hospital), distribuito nelle unità operative ivi elencate, anziché per un numero complessivo di 83 posti letto distribuiti per Aree Funzionali Omogenee (A.F.O.) e Discipline, come stabilito nelle tabelle allegate alle leggi regionale abruzzesi 5 aprile 2007, n. 6 (Tabella 17 a pagina 49 dell’Allegato alla legge) e 10 marzo 2008, n. 5 (Tabella a pagina 378 dell’Allegato alla legge), nonché di ogni altro atto e provvedimento prodromico, conseguenziale e, comunque, connesso; con riserva di domandare il risarcimento del danno, anche in corso di causa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per la realizzazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo e della Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 15 giugno 2022 la dott.ssa Maria Colagrande;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente è una Casa di cura privata autorizzata dal Comune dell’Aquila all’esercizio di attività sanitaria e titolare di accreditamento predefinitivo presso la Regione Abruzzo.
Il 21.11 2011 ha acquisito l’Azienda “Casa di cura Sanatrix” parimenti autorizzata e accreditata presso la Regione Abruzzo per l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale.
1.1. Sulla base delle tabelle allegate alle leggi regionali abruzzesi del 5 aprile 2007, n. 6 (tabella 17 a pagina 49 dell'allegato alla legge) e del 10 marzo 2008, n. 5 (tabella a pagina 378 dell'allegato alla legge):
- la Casa di Cura privata "Villa Letizia" è accreditata per un numero complessivo di 33 posti letto, distribuiti per Aree Funzionali Omogenee (A.F.O.), all'interno delle quali sono individuate le specifiche discipline, con l'indicazione del numero dei posti letto appartenenti a ciascuna di esse;
- la Casa di Cura privata "Sanatrix" è, invece, accreditata per un numero complessivo di 50 posti letto.
2. La ricorrente ha quindi presentato domanda di accreditamento definitivo per 83 posti letto, in conformità con la dotazione indicata nelle tabelle allegate alle citate leggi regionali.
3. Con il ricorso in decisione impugna il decreto commissariale n. 88/2013 della Regione Abruzzo che le riconosce l’accreditamento istituzionale, di durata quinquennale, per 70 posti letto (di cui 64 ordinari e 6 di day-hospital), anziché 83 (50+33), distribuiti esclusivamente per "Unità Operative" e non raggruppati in "Aree Funzionali Omogenee" (A.F.O.), come previsto invece dalle citate leggi regionali n. 6/2007 e n. 5/2008.
3.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
1) violazione e falsa applicazione delle leggi regionali abruzzesi 5 aprile 2007, n. 6, e 10 marzo 2008, n. 5, nonché di ogni altra norma e principio in materia di pianificazione sanitaria e di determinazione/individuazione dei posti letto accreditati; difetto di motivazione ; il decreto commissariale n. 88/2014 attribuisce alla ricorrente l’accreditamento per una capacità assistenziale qualitativamente diversa e quantitativamente inferiore a quella disponibile, ponendosi in contrasto con le tabelle allegate alle leggi regionali indicate in rubrica che invece le riconoscono (dopo l’acquisizione della casa di cura “Sanatrix”) un accreditamento pari a 83 posti letto; il decreto commissariale n. 25/2012, che già aveva previsto la contestata riduzione dei posti letti, non sarebbe poi un valido presupposto del decreto n. 88/2014, benché richiamato nella nota del 14 giugno 2013 ad esso allegata, perché quest’ultimo non indica le ragioni della conferma di detta riduzione; in ogni caso il decreto n. 25/2012 sarebbe recessivo a fronte delle tabelle di rango legislativo che accreditano la ricorrente per un maggior numero di posti letto;
2) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo delle leggi regionali abruzzesi 5 aprile 2007, n. 6, e 10 marzo 2008, n. 5, nonché di ogni altra norma e principio in materia di pianificazione sanitaria, di determinazione/individuazione e di utilizzo dei posti letto accreditati; difetto di motivazione ; la configurazione dell'accreditamento attribuito alla Casa di cura “Villa Letizia” contiene una distribuzione dei posti letto esclusivamente per Unità Operative, non raggruppate in aree funzionali omogenee (AFO), come invece previsto dalle leggi regionali indicate in rubrica; illegittimamente quindi l’accreditamento è circoscritto alle singole discipline, e non alle aree funzionali omogenee nelle quali esse sono ricomprese, in modo da consentire, nel corso della gestione, l’impiego dei posti letto di una disciplina quando quelli di un’altra, afferente alla stessa AFO, siano in concreto insufficienti e quindi di calibrare il numero dei posti letto da accreditare sul più ampio e flessibile fabbisogno per AFO e non per singola disciplina, benché l’all. A della l.r. Abruzzo n. 6/2007 preveda in merito ai "requisiti" da osservare, tra gli altri, per l'erogazione delle prestazioni a regime di ricovero di “ Rispettare il criterio della non interscambiabilità dei posti letto tra le AFO medica e chirurgica, consentendo il criterio della interscambiabilità nella medesima AFO nell'ambito delle discipline accreditate ";
3) violazione e falsa applicazione, sotto diverso e ulteriore profilo, della legge regionale abruzzese 10.3.2008, n. 5, e dell'Allegato Piano sanitario regionale 2008-2010, dell'articolo 6 dell'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome del 3.12.2009, dell'articolo 15, commi 12 e 13, del decreto legge 6. 7 .2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7.8.2012, n. 135; eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, arbitrarietà e irragionevolezza; illegittimità derivata ; le impugnate statuizioni del decreto commissariale n. 88/2013 non si sottrarrebbero all'invocata pronuncia di annullamento neppure ove fossero ritenute sorrette dal precedente decreto n. 25/2012, illegittimo (illegittimità sopravvenuta) per violazione del d.l. n. 95/2012 impugnato dinanzi all’intestato tribunale con ricorso n. 666/2010 in quanto esso:
- opererebbe tagli strutturali alla spesa sanitaria, benché non siano ancora stati fissati degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera previsti dal citato d.l. n. 95/2012 al fine conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi;
- non terrebbe conto della mobilità interregionale come invece stabilito dal d.l. n. 95/2012.
4. Si sono costituiti con mero atto di stile per resistere al ricorso il Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanità della Regione Abruzzo e la Regione stessa.
5. All’udienza del 15 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso non merita accoglimento per tutte le ragioni di seguito spiegate che il