TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-01-29, n. 201900057

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2019-01-29, n. 201900057
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201900057
Data del deposito : 29 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2019

N. 00057/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00308/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 308 del 2018, proposto da
dagli avvocati A M e G A R, rappresentati e difesi da se medesimi con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

la Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'esecuzione

del decreto ingiuntivo n. 412/2016 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sez. Lavoro – il 01.10.2016 nella parte in cui condanna l’amministrazione regionale al pagamento delle spese di lite liquidate in € 972,00 per competenze di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, oltre € 43,00 rimborso spese contributo unificato da distrarsi ex art. 93 c.p.c. agli avv. M A e G A R.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato in data 21 giugno 2018 gli avvocati A M e G A R, quali difensori di se medesimi, hanno chiesto la condanna dell’Amministrazione regionale al pagamento delle somme liquidate con decreto ingiuntivo del Tribunale di Reggio Calabria n. 412/2016, a titolo di spese processuali, in loro favore, quali procuratori distrattari.

La Regione non si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 19 dicembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.



2. Preliminarmente va rilevata la parziale inammissibilità del ricorso, attesa la mancanza della sottoscrizione di uno dei due ricorrenti (l’avv. G A R), che hanno dichiarato di stare in giudizio personalmente, ai sensi dell’art. 22, co. 3 c.p.a.

Ai sensi degli artt. 40, lett. g) e 44, lett. a) c.p.a., infatti, il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione del ricorrente - se questi, come nel caso di specie, sta in giudizio personalmente - o del suo difensore.

Né, peraltro, può assumere rilievo, ai fini del vaglio dell’ammissibilità della domanda relativa al credito vantato dall’avv. Romano, la sottoscrizione dell’avv. M, posta in calce all’unico atto giudiziale proposto per far valere entrambi i crediti. Ciò in quanto non risulta conferito a tale ultimo difensore alcun potere rappresentativo da parte dell’avv. Romano.

Neppure potrebbe ritenersi che il difensore che ha regolarmente sottoscritto il ricorso possa vantare l’intera somma liquidata in sentenza quale creditore solidale, presumendosi la solidarietà solo dal lato passivo, ossia in presenza di una pluralità di debitori e di unicità del creditore (art. 1294 c.c.) e non risultando provata la natura solidale del credito.

In mancanza di tale prova, trova applicazione l’art. 1314 c.c., in virtù del quale “Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte” , applicandosi la diversa regola della esigibilità dell’intera prestazione da parte di ciascuno dei creditori solo quando la prestazione è indivisibile (art. 1319 c.c., primo periodo).



3. Il ricorso, dunque, è ammissibile solo con riferimento al credito vantato dall’avv. M, che deve presumersi pari al 50% delle spese processuali liquidate nel decreto ingiuntivo di cui si chiede l’ottemperanza, posto che tale titolo non prevede una diversa ripartizione del credito, liquidato in favore di entrambi i procuratori.



4. Il ricorso, in tale parte, è altresì fondato e merita accoglimento, ancorché solo in parte per quanto si specificherà ai §§ 5 e 6.

Occorre premettere che il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l’opposizione di terzo nei limitati casi di cui all’articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894;
sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301;
sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840;
nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083;
sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza.

Condizione essenziale perché il ricorso possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713).

Nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione non è stato opposto ed è divenuto esecutivo, giusto decreto di esecutorietà n. 3462 del 24 febbraio 2017 in esecuzione del quale la Cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria ha apposto la formula esecutiva in data 7 marzo 2017.

In tale forma è stato notificato alla Regione in data 13 marzo 2017. Da tale data è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici).

Va, conseguentemente, dichiarato l’obbligo della Regione intimata – cui il suddetto ente non ha ancora provveduto - di adottare ogni atto necessario per dare corretta esecuzione al decreto ingiuntivo del Tribunale di Reggio Calabria n. 412/2016, provvedendo al pagamento delle somme ivi liquidate entro il termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione di parte, se anteriore, della presente pronuncia.

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