TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202401656
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Pubblicato il 06/09/2024
N. 01656/2024 REG.PROV.CAU.
N. 03679/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3679 del 2024, proposto da
C C, rappresentato e difeso dall'avvocato A T V, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Sorgente in Napoli, via Po n. 1 - Parco Parva Domus;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Comitato ex art. 179 Ter Disp Att. Cpc, non costituito in giudizio;
nei confronti
Pietro Raucci, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
per l’annullamento
a) della Nota prot. 5175.U del 30 maggio 2024 – notificata a mezzo p.e.c. in pari data – a firma del Direttore dell’Ufficio C.T.U. e Periti in Materia Penale presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere recante la comunicazione del rigetto dell’istanza del 24.10.2023 per l’iscrizione nell’elenco dei Professionisti delegati alla vendita ex art. 179 ter disp att. Cod. Proc. Civ.;b) del Verbale del 21.05.2024 (richiamato nel provvedimento sub a) e di contenuto ignoto) del Comitato di cui al richiamato art. 179 recante l’impugnato rigetto;c) in una agli atti preordinati, connessi e conseguenti, tra i quali il Decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n.246 del 17.06.2024 recante la costituzione dell’Elenco dei Professionisti delegati alla vendita ex artt. 534 bis e 591 bis C.p.c. così come formato dal Comitato ex art. 179 Disp attuaz. C.p.c. per quanto non reca anche il nominativo del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 settembre 2024 il dott. V C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che la domanda cautelare è meritevole di accoglimento, dal momento che, pur essendovi duplicazione pur essendovi duplicazione di un titolo, parte ricorrente si rivela in possesso dei dieci necessari, atteso che risulta che questi abbia sostituito la dottoressa Pagano Annalisa nel giudizio n. 509/2016;
ritenuta la sussistenza di giusti motivi per compensare le spese della presente fase cautelare;